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AS 2007 4943

Ordinanza concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività

Ordinanza concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività (OROIR)

del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 19 capoversi 1 e 3 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza definisce le competenze, l’organizzazione e l’intervento

degli organi della Confederazione in caso di evento che possa costituire un pericolo per la popolazione e l’ambiente in seguito ad un aumento della radioattività. 2 In caso di pericoli dovuti a impianti nucleari svizzeri è inoltre applicabile l’ordi- nanza del 28 novembre 19834 sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari.

Art. 2 Obbligo di collaborazione Gli organi federali e cantonali e gli esercenti delle centrali nucleari sono tenuti a collaborare nel quadro dell’Organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina la collaborazione con le aziende di telecomunicazione su base contrattuale.

Art. 3 Misure di protezione 1 La strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD), riportata nell’allegato, costituisce il riferimento per disporre e chiedere misure di protezione in seguito ad un evento.

RS 520.17

2006-3354 4943

Organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività RU 2007

2 Le misure di protezione sono ordinate dal Consiglio federale, in casi di estrema urgenza dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL) (art. 15 cpv. 2).

Art. 4 Basi di calcolo A titolo di preparazione in vista di un possibile intervento, la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) elabora le basi di calcolo delle dosi per i diversi tipi di eventi.

Sezione 2: Struttura dell’organizzazione d’intervento, sedi d’intervento

Art. 5 OIR

1 L’OIR comprende:

a. il Comitato direttivo radioattività (CODRA), con uno stato maggiore; b. la Centrale nazionale d’allarme (CENAL); c. altri organi e mezzi secondo l’articolo 8.

2 L’OIR è sostenuta nei suoi interventi:

a. in qualunque tipo d’evento, dalla Centrale d’informazione della Cancelleria federale (cen info); b. in presenza di pericolo in seguito ad incidenti nelle centrali nucleari, sia in Svizzera che all’estero, anche dalla Divisione principale per la sicurezza de- gli impianti nucleari (DSN) dell’Ufficio federale dell’energia (UFE).

Art. 6 CODRA

1 Fanno parte del CODRA:

a. il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), quale capo del CODRA; b. il direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), quale primo sostituto; c. il direttore dell’UFE, quale secondo sostituto; d. tre rappresentanti dei Cantoni; e. il direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP); f. il direttore dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSviz- zera); g. il capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs); h. il direttore generale delle dogane; i. il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

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k. il direttore dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV); l. il direttore dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT); m. il direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); n. il portavoce del Consiglio federale; o. se ritenuto necessario, altri direttori di uffici federali designati dal capo del CODRA.

2 Nei casi in cui la supplenza non è definita nel capoverso 1, ogni membro del

CODRA designa un sostituto; i direttori degli Uffici designano quale sostituto un membro della direzione.

3 Fanno parte dello stato maggiore del CODRA:

a. il capo di stato maggiore (CSM OIR); b. i sostituti del capo di stato maggiore; c. altre persone. 4 I membri dello stato maggiore del CODRA sono designati dal direttore dell’UFPP.

5 Sono a disposizione del CODRA:

a. la ComNBC; b. la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR); c. la Commissione federale della sicurezza degli impianti nucleari (CSI).

6 I membri e gli esperti di tali commissioni sono convocati dal capo del CODRA,

d’intesa con i rispettivi presidenti. 7 Per il trattamento di compiti particolari, il CODRA può anche costituire, per un tempo determinato, gruppi di lavoro con specialisti. Esso ne designa, di volta in volta, il capo responsabile. 8 Il CODRA può chiedere al Consiglio federale, tramite il dipartimento competente, l’assegnazione di personale supplementare e l’attribuzione di altri mezzi civili e militari.

Art. 7 CENAL

1 Nel settore della radioattività la CENAL comprende:

a. il personale della CENAL designato a tale scopo; b. altri specialisti provenienti dai settori della scienza e dell’economia e da altri organi amministrativi, come pure dalle commissioni ComNBC, CFR e CSI; c. il personale sussidiario. 2 Gli specialisti e il personale sussidiario sono di regola incorporati nello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL (art. 19).

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Art. 8 Organi e mezzi supplementari Gli organi ed i mezzi supplementari sono: a. il posto d’allarme della CENAL (PA); b. i servizi della Confederazione e del settore dei Politecnici federali; c. l’organizzazione di prelievo e di misurazione; d. le reti di trasmissione.

Art. 9 Organizzazione di prelievo e di misurazione

1 L’organizzazione di prelievo e di misurazione comprende:

a. stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività dell’aria; b. reti di stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della contami- nazione del territorio (quali la rete per l’allarme e per la misura automatica delle dosi [NADAM] e la rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari [MADUK]).

2 La CENAL può ampliare l’organizzazione di prelievo e di misurazione con:

a. la rete dei propri posti di allarme atomico (PAT), a complemento della rete NADAM; b. squadre mobili di misurazione dotate di veicoli di misurazione ed elicotteri militari; c. squadre di misurazione delle truppe di difesa NBC dell’esercito; d. laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione, in particolare di derrate alimentari, foraggi, acqua potabile e per l’abbeverata. 3 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il DDPS provvedono, in collaborazio- ne con i Cantoni, affinché l’organizzazione cantonale di prelievo, i laboratori canto- nali e privati di misurazione e le loro organizzazioni di misurazione siano pronti all’impiego; i laboratori federali sono a disposizione dell’OIR secondo una regola- mentazione speciale. 4 In caso d’evento, l’organizzazione di prelievo e di misurazione è impiegata dalla CENAL.

Art. 10 Informazione Specialisti, in particolare degli uffici federali rappresentati in seno al CODRA e delle commissioni ComNBC, CFR e CSI, sono a disposizione della cen info per la consulenza tecnica in materia di informazione.

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Art. 11 Sedi d’intervento

1 La sede d’intervento del CODRA, del suo stato maggiore e dei suoi esperti è la

sede del Consiglio federale.

2 La sede d’intervento della CENAL è l’impianto K CENAL.

Sezione 3: Compiti e competenze in seno all’OIR

Art. 12 Capo dell’organizzazione d’intervento

1 La funzione di capo dell’OIR è svolta dal direttore dell’UFPP.

2 Il capo dell’OIR sorveglia i lavori di preparazione e di coordinamento dell’OIR e fa in modo di assicurare la sua disponibilità d’intervento. Informa il Consiglio fede- rale, periodicamente o secondo le necessità, sullo stato dei lavori. 3 Il capo dell’OIR provvede affinché l’idoneità funzionale dell’OIR, o di settori della stessa, venga controllata per mezzo di esercitazioni. Se del caso e d’intesa con i servizi competenti, può a questo scopo coinvolgere anche la cen info, la DSN e altri servizi.

Art. 13 CODRA 1 Il CODRA valuta la situazione generale in base alla documentazione sulla situazio- ne radiologica, messa costantemente a sua disposizione dalla CENAL, nonché alle analisi della stessa.

2 Il CODRA discute e coordina le misure da sottoporre per decisione al Consiglio

federale. Tali proposte sono elaborate dai dipartimenti competenti.

3 Il CODRA sorveglia l’esecuzione delle misure decise.

Art. 14 Stato maggiore CODRA Lo stato maggiore CODRA sostiene il capo del CODRA in ambito amministrativo. Gli incombono in particolare i compiti seguenti: a. garantire i collegamenti, in particolare con gli uffici federali e gli esperti rappresentati in seno al CODRA; b. convocare, in caso d’intervento, i membri del CODRA e i suoi esperti; c. informare tempestivamente gli uffici federali interessati da un evento.

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Art. 15 CENAL

1 La CENAL garantisce in permanenza la propria disponibilità d’intervento.

2 Essa agisce di propria competenza fino a che il CODRA sia pronto a intervenire e ordina, nei casi di estrema urgenza, misure immediate per la protezione della popo- lazione (art. 2 cpv. 1 dell’O del 17 ott. 20075 sulla Centrale nazionale d’allarme [OCENAL]).

3 In caso d’evento, alla CENAL incombono, in particolare, i compiti seguenti:

a. contattare immediatamente il capo del CODRA o il suo sostituto, il capo dello stato maggiore CODRA e la cen info; b. avvertire le autorità federali e cantonali e determinati laboratori specializzati; c. informare direttamente le autorità e la popolazione, conformemente all’arti- colo 2 capoverso 1 OCENAL; d. informare l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e gli Stati vicini, conformemente agli accordi esistenti. 4 In caso di evento radiologico, la CENAL procura i dati e le informazioni necessari per una valutazione permanente della situazione e per l’emanazione di misure di protezione. Essa provvede alla loro analisi costante. 5 La CENAL assicura il collegamento e la trasmissione delle informazioni relative alla situazione alla sede d’intervento del CODRA e della cen info.

Art. 16 Cen info 1 La cen info informa il Consiglio federale, i Cantoni e la popolazione, fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3 lettera c.

2 Le modalità d’informazione in caso di evento in una centrale nucleare svizzera

sono disciplinate dalla Cancelleria federale d’intesa con i servizi federali interessati. La Cancelleria federale può stipulare accordi con i Cantoni interessati e con gli esercenti delle centrali nucleari.

Art. 17 Uffici federali 1 Gli uffici federali rappresentati in seno al CODRA decidono, al loro interno, i preparativi necessari per assolvere i compiti derivanti da una contaminazione radio- attiva.

2 Essi designano un responsabile ed un sostituto per i preparativi.

3 In caso d’intervento garantiscono un servizio di picchetto in grado di svolgere, in ogni momento e tempestivamente, compiti supplementari nell’ambito delle loro attribuzioni. 4 Collaborano, nell’ambito della OIR, ai preparativi, alla formazione e alle esercita- zioni.

5 RS 520.18; RU 2007 4953

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Art. 18 DSN

1 La DSN si incarica, in applicazione dell’ordinanza del 28 novembre 19836 sulla

protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, di informare rapida- mente la CENAL circa gli incidenti negli impianti nucleari svizzeri che potrebbero mettere in pericolo l’ambiente circostante a causa della radioattività. 2 La DSN fa previsioni sull’evoluzione di avarie negli impianti, la possibile diffu- sione della radioattività nell’ambiente circostante e le relative conseguenze. Analiz- za l’efficacia dei provvedimenti adottati dall’esercente dell’impianto nucleare per proteggere il personale e l’ambiente.

3 La DSN consiglia la CENAL in merito alla disposizione di misure per la prote-

zione della popolazione. 4 La DSN intrattiene un proprio servizio di picchetto e garantisce un’organizzazione interna per i casi d’emergenza.

Art. 19 Stato maggiore del Consiglio federale CENAL In caso d’evento la CENAL è rinforzata dallo Stato maggiore del Consiglio federale CENAL conformemente all’OCENAL7.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione I dipartimenti e gli uffici federali partecipanti all’OIR emanano le istruzioni necessa- rie per la preparazione e l’intervento.

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 giugno 19918 concernente l’organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività è abrogata.

Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 732.33 7 RS 520.18; RU 2007 4953

8 RU 1991 1459, 1996 3027, 1997 2779 e 1999 704

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Allegato (art. 3 cpv. 1)

Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD)

1. La strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) fornisce all’OIR

il quadro per l’adozione di misure di protezione volte a contenere i rischi per la salute della popolazione a seguito di un evento accompagnato da aumento della radioattività.

2. Grandezze primarie per l’adozione di misure di protezione sono la dose

prevedibile (a prescindere dalle misure di protezione), quella risparmiata, e la dose rimanente (dose individuale efficace oppure dose tiroidea della popolazione maggiormente esposta). Altri importanti fattori di decisione sono in particolare: – il tempo disponibile, – l’attuabilità delle misure, – gli effetti collaterali dei provvedimenti, – l’ulteriore evoluzione probabile della situazione radiologica, – la situazione globale.

3. Per ognuna delle principali misure di protezione previste viene fissata una

fascia dosimetrica compresa tra un limite inferiore (LID) e un limite superio- re (LSD). 3.1 Se la dose prevedibile è inferiore al LID, la corrispondente misura di prote- zione non viene adottata.

3.2 Se la dose prevedibile è superiore all’LSD, occorre adottare, per quanto

possibile e ragionevole, la corrispondente misura di protezione. 3.3 Se la dose prevedibile si situa tra il LID e il LSD, per decidere le misure di protezione si applicano criteri di ottimizzazione. Nell’ottimizzazione si tiene conto, oltre che di eventuali effetti negativi del provvedimento, soprattutto della dose che quest’ultimo consente di rispar- miare. Le misure di protezione sono giustificate unicamente se la loro utilità è superiore al danno.

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4. Le fasce dosimetriche sono le seguenti:

Misura di protezione Dose* LID LSD

Permanenza in casa Heff, ext + inh 1 mSv** 10 mSv Permanenza in cantina o nel rifugio Heff, ext + inh 10 mSv 100 mSv Evacuazione, se la permanenza in luogo Heff, ext + inh 100 mSv 500 mSv protetto è insufficiente o ormai impossibile/ irragionevole Somministrazione di pastiglie allo iodio HSch, inh, Iod 30 mSv 300 mSv Restrizioni nel consumo di beni alimentari Heff, ing 1 mSv 20 mSv

* Heff, ext+inh: dose efficace per irradiazione esterna e inalazione Heff, ing: dose efficace per ingestione HSch, inh, Iod: dose tiroidea per inalazione di iodio radioattivo Per dose s’intende in tutti i casi la dose per esposizione o incorporazione, atten- dibile nel primo anno dopo l’evento indipendentemente dalla misura di protezio- ne prevista; gli effetti di misure di protezione già in vigore vanno nondimeno presi in considerazione. ** 1 millisievert = 100 mrem

5. Per le misure di protezione non espressamente menzionate nella tabella

precedente, quale per esempio lo sgombero, si applica in generale la fascia dosimetrica compresa fra 1 e 500 mSv.

6. L’organizzazione d’intervento è responsabile del calcolo, del rilevamento e

della verifica delle dosi in seno alla popolazione. Quando subentra un even- to, in una prima fase si adottano misure drastiche; esse possono successiva- mente essere allentate, a seconda dei casi. Le misure vengono verificate dal profilo dell’efficacia, correlate con i più recenti bilanci dosimetrici nel qua- dro della SPD e, per quanto necessario e ragionevole, adattate alle nuove circostanze.

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