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AS 2007 4953

Ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme

Ordinanza sulla Centrale nazionale d’allarme (OCENAL)

del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952, ordina:

Art. 1 Compiti

1 La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) è, nel quadro delle competenze di cui

all’articolo 2, il servizio tecnico della Confederazione per i seguenti eventi straordi- nari: a. pericolo dovuto ad aumento della radioattività; b. pericolo dovuto ad incidenti con sostanze chimiche o organismi; c. pericolo dovuto ad inondazione in seguito a rottura di uno sbarramento idric- o o a straripamento delle sue acque; d. pericolo in seguito alla caduta di satelliti.

2 La CENAL procura, valuta e diffonde dati in relazione con gli eventi suddetti.

3 La CENAL provvede ad informare tempestivamente e in modo tecnicamente

corretto i competenti servizi federali, le autorità ed i servizi tecnici cantonali ed esteri, come pure i centri di contatto internazionali.

4 La CENAL ha in particolare i compiti seguenti:

a. controlla regolarmente la sicurezza dei canali per la raccolta delle informa- zioni e dei dati e le vie di trasmissione degli annunci; b. su mandato della Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), pianifica e coordina le misure preliminari tra Confederazione e Cantoni, nonché tra enti civili e militari; c. raccoglie ed analizza i dati concernenti gli eventi e li mette a disposizione dei servizi tecnici federali, cantonali ed esteri. 5 Il Consiglio federale può affidare alla CENAL anche compiti in caso di pericoli conseguenti ad altri eventi straordinari.

RS 520.18

2006-3371 4953

Centrale nazionale d’allarme RU 2007

Art. 2 Competenze 1 In caso di pericolo imminente e fintanto che gli organi competenti della Confedera- zione non possono agire, la CENAL deve, di propria competenza, informare, avvisa- re le autorità, dare l’allarme alla popolazione e impartire via radio istruzioni sul comportamento. Nel limite del possibile, la popolazione e le autorità vengono infor- mate d’intesa con la Cancelleria federale. 2 Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nelle seguenti ordinanze: a. in caso di pericolo dovuto alla radioattività, nell’ordinanza del 17 ottobre

20073 concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della

radioattività; b. in caso di pericolo dovuto a incidenti con sostanze chimiche o organismi, nell’ordinanza del 27 febbraio 19914 sulla protezione contro gli incidenti ri- levanti; c. in caso di pericolo dovuto a inondazione in seguito a rottura di uno sbarra- mento idrico o a straripamento delle sue acque, nell’ordinanza del 7 dicem- bre 19985 sugli impianti di accumulazione.

3 In caso di eventi straordinari la CENAL informa lo Stato maggiore di condotta

dell’esercito, oppure, dopo una mobilitazione militare parziale o generale, il coman- do dell’esercito.

Art. 3 Organizzazione

1 La CENAL fa parte dell’Ufficio federale della protezione della popolazione.

2 Essa si suddivide in più settori, in particolare:

a. il posto d’allarme della CENAL (PA); è il centro di recapito, occupato in permanenza, per gli annunci dall’interno e dall’estero; trasmette tempesti- vamente al picchetto gli annunci ricevuti; b. il servizio di picchetto; è l’organo tecnico della CENAL, raggiungibile in qualsiasi momento; valuta la situazione in base agli annunci pervenuti e dispone le prime misure di cui all’articolo 2 capoverso 1.

3 In caso d’evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore

del Consiglio federale CENAL; l’aiuto di quest’ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari.

3 RS 520.17; RU 2007 4943 4 RS 814.012 5 RS 721.102

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Centrale nazionale d’allarme RU 2007

4 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera):

a. gestisce il PA per conto della CENAL; b. mette a disposizione della CENAL e dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL i dati meteorologici necessari alla valutazione del pericolo, fornisce previsioni specifiche sullo sviluppo delle condizioni meteorologiche a breve e medio termine e fornisce una consulenza tecnica; c. assicura la trasmissione alla CENAL dei dati della rete per l’allarme e per la misura automatica delle dosi (NADAM).

Art. 4 Mezzi 1 Per svolgere i suoi compiti d’intervento, la CENAL utilizza parti dell’impianto K CENAL, come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confederazione.

2 La

CENAL provvede alla manutenzione delle suddette parti dell’impianto K CENAL e degli altri mezzi messi a sua disposizione. 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può ricorrere ai servizi tecnici cantonali e a terzi per sostenere la CENAL. Esso disciplina l’impiego dei mezzi militari a favore della CENAL.

Art. 5 Contatti con altri servizi 1 Per svolgere i suoi compiti, la CENAL può rivolgersi direttamente ad altri servizi, in particolare: a. alla Società svizzera di radiotelevisione, d’intesa con la Cancelleria federale, per diffondere ordini d’allarme e istruzioni di comportamento; b. ai servizi tecnici federali e cantonali per le questioni di ordine tecnico; c. agli organi militari competenti per il rilevamento della situazione NBC; d. ai servizi tecnici esteri, in particolare a quelli degli Stati limitrofi e delle organizzazioni internazionali, per ricevere, diffondere e trasmettere comuni- cati e informazioni in virtù di accordi internazionali vigenti.

2 I Cantoni comunicano alla CENAL quali sono i loro servizi tecnici competenti.

Art. 6 Istruzione

1 L’istruzione è assicurata con esercitazioni periodiche.

2 A questo scopo la CENAL collabora con i servizi tecnici federali e cantonali e

partecipa alle esercitazioni.

Art. 7 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

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Centrale nazionale d’allarme RU 2007

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 3 dicembre 19906 sulla Centrale nazionale d’allarme è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 1991 735, 1996 3027 e 1999 4

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