AS 2007 4957
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio
Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
Modifica del 23 giugno 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20041, decreta:
I La legge del 13 marzo 19642 sul lavoro è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 1
1 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai
18 anni compiuti.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker