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AS 2007 4957

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20041, decreta:

I La legge del 13 marzo 19642 sul lavoro è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

1 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai

18 anni compiuti.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

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