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AS 2007 4959

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

del 28 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro (LL), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto (art. 29 cpv. 1 e 2 LL)

La presente ordinanza disciplina la tutela della salute, della sicurezza e dello svi- luppo psicofisico dei giovani lavoratori.

Art. 2 Rapporto con la legge sul lavoro Salvo disposizioni speciali della presente ordinanza, si applicano le disposizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.

Art. 3 Applicazione della legge sul lavoro a determinate categorie di aziende (art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 3 LL) 1 Nelle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante la legge sul lavoro è applicabile ai giovani che seguono una formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr) (formazione professionale di base). 2 Nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi sono impiegati accanto ad altri lavoratori.

RS 822.115

2007-0537 4959

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori RU 2007

Sezione 2: Attività particolari

Art. 4 Lavori pericolosi (art. 29 cpv. 3 LL)

1 È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi.

2 Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condi- zioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l’educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

3 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base

all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest’am- bito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti. 4 L’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, segnatamente con ordinanze sulla formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 16 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla fre- quentazione di corsi riconosciuti dall’autorità. Esso stabilisce le misure necessarie in materia di sicurezza del lavoro e di protezione della salute. 5 La SECO può inoltre accordare autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità.

Art. 5 Servizio dei clienti in aziende di divertimenti, alberghi, ristoranti e caffè (art. 29 cpv. 3 LL) 1 È vietato l’impiego di giovani per il servizio dei clienti nelle aziende di diverti- menti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar. 2 È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffé. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascola- stiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 19893 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 6 Lavoro nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo (art. 29 cpv. 3 LL)

È vietato l’impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo. È fatto salvo l’articolo 7.

3 RS 446.1

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori RU 2007

Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie (art. 30 cpv. 2 lett. b LL) 1 I giovani possono essere impiegati per attività culturali, artistiche e sportive non- ché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spetta- coli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell’ambito di eventi sportivi, purché l’attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le presta- zioni scolastiche. 2 L’impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni per attività legate agli ambiti di cui al capoverso 1 deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell’autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.

Art. 8 Lavori leggeri (art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell’am- bito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell’orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 19894 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Sezione 3: Occupazione di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico (art. 30 cpv. 3 LL)

Art. 9 1 Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall’obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d’età o l’esclusione provvisoria dalle lezioni, l’autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l’occupazione regolare di giovani che hanno com- piuto i 14 anni nell’ambito della formazione professionale di base o di un program- ma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

4 RS 446.1

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori RU 2007

2 L’autorità cantonale può accordare un’autorizzazione soltanto se un certificato medico attesta che lo stato di salute del giovane gli consente di esercitare un’occupa- zione regolare prima del compimento dei 15 anni e che la prevista attività non rischia di pregiudicarne la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico.

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo

Art. 10 Durata massima della settimana e della giornata lavorative per i giovani di età inferiore ai 13 anni (art. 30 cpv. 2 lett. b LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore ai 13 anni è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana.

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico (art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico è la seguente: a. durante il periodo scolastico: tre ore al giorno e nove ore alla settimana; b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante un periodo di pratica di orientamento professionale: otto ore al giorno e 40 ore alla setti- mana, tra le ore 06.00 e le ore 18.00, con una pausa di almeno mezz’ora do- po cinque ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di orientamento pro- fessionale è di due settimane.

Art. 12 Autorizzazione eccezionale del lavoro notturno (art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL) 1 L’occupazione di giovani di età superiore ai 16 anni tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo nove ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se: a. l’occupazione notturna è indispensabile per:

1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o

2. correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.

b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e c. l’occupazione notturna non pregiudica la frequenza della scuola professio- nale. 2 Se nell’azienda l’inizio del lavoro diurno è fissato alle ore 05.00, questo orario vale anche per i giovani come lavoro diurno.

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3 Le visite e la consulenza mediche sono obbligatorie per i giovani impiegati rego- larmente o periodicamente durante la notte. I costi sono a carico del datore di lavoro. 4 Il lavoro notturno regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della SECO, il lavoro notturno temporaneo fino a 10 notti per anno civile, a quella dell’autorità cantonale.

Art. 13 Autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale (art. 19 cpv. 4 e 31 cpv. 4 LL) 1 L’occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere auto- rizzata se: a. l’occupazione domenicale è indispensabile per:

1. raggiungere gli obiettivi di una formazione professionale di base o

2. correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.

b. il lavoro è svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata; e c. l’occupazione domenicale non pregiudica la frequenza della scuola profes- sionale. 2 Nei rami e per il numero di domeniche fissati dal DFE conformemente all’artico- lo 14 l’occupazione domenicale di giovani di età superiore ai 16 anni può essere autorizzata anche al di fuori dell’ambito della formazione professionale di base. 3 Per i rami fissati dal DFE conformemente all’articolo 14 lettera a l’occupazione di giovani prosciolti dalla scolarità obbligatoria può essere autorizzata una domenica su due.

4 Illavoro domenicale regolare o periodico è soggetto all’autorizzazione della

SECO, il lavoro domenicale temporaneo fino a sei domeniche per anno civile, a quella dell’autorità cantonale.

Art. 14 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno o domenicale nell’ambito della formazione professionale di base (art. 31 cpv. 4 LL)

Tenendo conto delle condizioni previste dagli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso

1 il DFE stabilisce, dopo aver consultato le parti sociali:

a. per quali formazioni professionali di base non è necessario richiedere un’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale conformemente agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1; b. l’entità del lavoro notturno e domenicale.

Art. 15 Deroga al divieto del lavoro serale e domenicale (art. 30 cpv. 2 lett. b e 31 cpv. 4 LL) 1 I giovani possono essere impiegati eccezionalmente fino alle ore 23.00 e la dome- nica in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di sera o la domenica.

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2 Le aziende delle regioni turistiche di cui all’articolo 25 dell’ordinanza 2 del 10 maggio 20005 concernente la legge sul lavoro possono impiegare giovani al di fuori dell’ambito della formazione professionale durante 26 domeniche per anno civile. Le domeniche possono essere ripartite in modo irregolare sull’arco dell’anno.

Art. 16 Riposo giornaliero (art. 31 cpv. 2 LL)

1 I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore

consecutive. 2 Alla vigilia dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00.

Art. 17 Lavoro straordinario (art. 31 cpv. 3 LL) 1 I giovani di età superiore ai 16 anni possono effettuare lavoro straordinario unica- mente nei giorni feriali, nell’intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00. 2 I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collabora- zione è necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.

Sezione 5: Certificato medico (art. 29 cpv. 4 LL)

Art. 18 1 Il DFE, sentito il parere della Commissione federale del lavoro, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presentazione di un certifica- to medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riser- ve, a svolgere il lavoro previsto. 2 Sono fatte salve le prescrizioni cantonali più rigorose concernenti i certificati e gli esami medici.

5 RS 822.112

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Sezione 6: Obbligo del datore di lavoro di informare e istruire i giovani lavoratori (art. 29 cpv. 2 LL)

Art. 19 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni. 2 Il datore di lavoro informa i genitori o le persone cui è affidata l’educazione in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure adottate per pro- teggere la sicurezza e la salute del giovane.

Sezione 7: Compiti e organizzazione delle autorità

Art. 20 Commissione federale del lavoro (art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL)

La Commissione federale del lavoro riesamina ogni 5 anni l’ordinanza dipartimenta- le di cui all’articolo 4 capoverso 3 ed emana raccomandazioni in proposito.

Art. 21 Collaborazione tra la SECO, l’UFFT e la SUVA 1 La SECO, l’UFFT e l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor- tuni (SUVA) collaborano per tutte le questioni relative alla protezione della salute e della sicurezza dei giovani in formazione.

2 L’UFFT consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze sulla formazione e di

piani di formazione. 3 La SECO consulta l’UFFT per l’elaborazione delle ordinanze di cui agli articoli 4 capoverso 3 e 14.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza 1 del 10 maggio 20006 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue: Art. 3 e 6 cpv. 2 Abrogati

6 RS 822.111

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori RU 2007

Capitolo 4 (art. 47–59) Abrogato

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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