AS 2007 4975
AS 2007 4975
Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)
Modifica del 17 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 21 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) calcola le aliquote di dazio per i prodotti specificati nell’allegato 1 come segue:
3 Il contingente doganale è liberato in più parti limitate e scaglionate cronologica- mente ai sensi dell’allegato 2. L’Ufficio federale può modificare l’allegato 2. Prima di procedere consulta le cerchie interessate.
Art. 2c Modifica del contingente doganale di cereali panificabili In caso di approvvigionamento insufficiente del mercato nazionale, il Dipartimento federale dell’economia può aumentare temporaneamente il contingente doganale di cereali panificabili dopo aver sentito le cerchie interessate.
II
1 L’allegato vigente diventa l’allegato 1.
2 La presente ordinanza è completata con l’allegato 2 secondo la versione qui annessa.
Allegato 2
1. Liberazione del contingente doganale di cereali panificabili
Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente
40 000 t lorde 1° gennaio–31 dicembre
15 000 t lorde 1° luglio–31 dicembre
15 000 t lorde 1° ottobre–31 dicembre
2. Liberazione del contingente doganale di cereali panificabili
temporaneamente aumentato Numero del contingente Quantitativo parziale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio doganale del contingente doganale del contingente
27.1 30 000 t lorde 1° novembre–31 dicembre 2007
27.2 30 000 t lorde 1° gennaio–30 giugno 2008
Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali RU 2007