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AS 2007 4981

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero

Ordinanza concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero

Proroga del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 febbraio 20031 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2

2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 195.11

2007-0979 4981

Sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all’estero RU 2007