AS 2007 5013
AS 2007 5013
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 28 settembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti nonché le esigenze poste agli esperti della circolazione.
3bis La formazione minima secondo l’allegato 10 numero 1 deve essere frequentata presso un organizzatore dei corsi riconosciuto dall’autorità d’ammissione. La durata della formazione dipende dal raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impar- tito da un maestro conducente della categoria C.
2bis La formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2 deve essere frequentata presso un organizzatore dei corsi riconosciuto dall’autorità d’ammissione. La durata della formazione dipende dal raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impar- tito da un maestro conducente della categoria C che è titolare di una licenza di condurre della categoria D.
Art. 9 cpv. 2 lett. b
2 Vengono verificate le seguenti funzioni:
b. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie C e D, delle sottocategorie C1 e D1 o di un per- messo per il trasporto professionale di persone anche lo strabismo e la pupil- lomotricità.
1 RS 741.51
2007-1420 5013
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
Abrogata
Art. 15 cpv. 2 lett. b 2 La licenza per allievo conducente della categoria A è limitata ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto della potenza del motore e del peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Ciò non vale per: b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria A;
Art. 19 cpv. 1 1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un maestro conducente in possesso dell’abilita- zione a maestro conducente della categoria A.
Art. 24 cpv. 4 lett. b
4 Le limitazioni della potenza di cui al capoverso 3 non si applicano a:
b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria A;
Art. 27 cpv. 1 lett. a n. 3
1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia:
a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d’età, ogni cinque anni, suc- cessivamente ogni tre anni:
3. abrogato
Per organizzare corsi di formazione complementare è necessaria un’autorizzazione. L’autorità competente del Cantone di sede la rilascia se constata che il richiedente: e. ha ottenuto un permesso dell’USTRA se intende impiegare simulatori di guida; tale permesso è rilasciato se il richiedente prova che i simulatori di guida sono idonei ad insegnare la materia dei corsi di formazione comple- mentare e a raggiungere gli obiettivi prefissati;
Numero 15 (art. 47–64) Abrogato
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
3 Il candidato che non ha superato l’esame di animatore può ripetere in un successi- vo esame le materie nelle quali non ha ottenuto la sufficienza. Se fallisce anche il secondo tentativo, il candidato deve superare una seconda volta il modulo principale prima di essere ammesso a un terzo e ultimo esame.
Titolo prima dell’art. 88
22 Veicoli per gli esami
Art. 89 Abrogato
Art. 148 Abrogato
Art. 150 cpv. 2 lett. d
2 L’USTRA emana direttive riguardo alle esigenze concernenti forma, contenuto,
aspetto, materiale e stampa per: d. abilitazioni a maestro conducente;
Art. 150 cpv. 5 lett. f Abrogata
Art. 151h Disposizioni transitorie della modifica del 28 marzo 2007
1 Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni d’età e che hanno fatto
domanda per ottenere una licenza per allievo conducente per i veicoli della categoria speciale F prima del 1° gennaio 2008 o che a questa data sono titolari della licenza di condurre per i veicoli della categoria speciale F, in deroga all’articolo 6 capo- verso 1 lettera b numero 2 possono condurre tutti i veicoli della categoria speciale F già prima di aver compiuto 18 anni. 2 In caso di rilascio della licenza di condurre per veicoli della categoria speciale F a persone che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente ai sensi del capoverso 1, le autorità incaricate del rilascio delle licenze confermano per iscritto che il tito- lare è autorizzato a guidare tutti i veicoli della categoria speciale F anche prima del compimento dei 18 anni.
II
1 Gli allegati 5 e 6 sono abrogati.
2 Gli allegati 1, 2 e 3 sono modificati secondo la versione annessa.
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
Allegato 1 (art. 7, 27 e 65)
Esigenze mediche
1° gruppo 2° gruppo 3° gruppo
Licenza di condurre della categoria D d. Abrogato d. Abrogato
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
Allegato 2
Certificato medico
I Per il medico Confederazione svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
II Certificato medico concernente l’idoneità di Da riempire e bollare dall’autorità
Cognome: Nome: Data di nascita: Professione: Comune d’origine: (Per gli stranieri: Paese d’origine)
Domicilio: Via:
A. come conducente di veicoli a motore del gruppo B. come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la licenza di condurre* C. come esperto della circolazione*
III Risultati dell’esame medico A. Dati anamnestici importanti
B. Accertamenti
1 Costituzione generale (tipo di costituzione)
11 Statura (senza scarpe): Peso (senza indumenti):
12 Il candidato dà l’impressione di essere sano*/malato*
* Sottolineare quanto conviene.
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2 Sistema nervoso
Riflessi: Atetosi: Senso della posizione e dell’equilibrio: Alterazioni psico-mentali:
3 Vista
31 Acuità visiva:
a destra non corr. corr. a sinistra non corr: corr:
32 Senso cromatico:
33 Campo visivo: a destra: a sinistra:
34 Anomalie o malattie degli occhi:
35 Visione monoculare: congenita:
dovuta ad infortunio: dovuta a malattia:
4 Udito
41 Voce di conversazione: a destra: a sinistra:
42 Malattie dell’orecchio interno o medio:
5 Gabbia toracica e colonna vertebrale
Deformazioni, difformità, irrigidimenti:
6 Organi respiratori
61 Vie respiratorie superiori e inferiori:
62 Polmoni:
7 Cuore e vasi sanguigni
71 Area cardiaca (matità relativa, battito della punta):
72 Battiti cardiaci, ev. soffi:
73 Ritmo cardiaco in riposo:
dopo 10 flessioni sui ginocchi: Tempo di ricupero:
74 Pressione arteriosa (sistolica e diastolica):
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8 Addome e organi del ricambio
81 Organi della digestione:
82 Organi urogenitali, compresa l’analisi dell’urina circa la presenza
di albumina e di zucchero:
83 Sistema endocrino:
84 Ernie, prolassi:
9 Membra
91 Anomalie, mutilazioni:
92 Turbe funzionali:
01 Il candidato deve essere inviato da uno specialista?
Sì*/No*
Luogo e data: Firma del medico:
* Sottolineare quanto conviene.
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Allegato 3
Rapporto medico
I Per l’autorità che rilascia la licenza Confederazione svizzera Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
II Rapporto del medico concernente l’idoneità di
Cognome: Nome: Data di nascita: Comune d’origine: (Per gli stranieri: Paese d’origine)
Domicilio: Via:
A. Come conducente di veicoli a motore del gruppo B. Come conducente di ciclomotori o di veicoli per i quali non è necessaria la licenza di circolazione* C. Come esperto della circolazione* Indicazioni determinanti per il giudizio del medico:
1 Il candidato è idoneo a condurre veicoli
11 del 3° gruppo (cat. A, B, sottocat. A1, B1, cat. spec. F, G e M): Sì*/No*
12 del 2° gruppo (cat. C, sottocat. C1, D1): Sì*/No*
13 del 1° gruppo (cat. D): Sì*/No*
14 per i quali non è necessaria la licenza di condurre: Sì*/No*
15 per il trasporto professionale di persone: Sì*/No*
2 Il candidato è idoneo come
21 esperto della circolazione: Sì*/No*
* Sottolineare quanto conviene.
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3 Il candidato è idoneo purché si sottoponga alle seguenti condizioni speciali
mediche:
4 Ripetizione dell’esame ogni … … anni da parte del medico di fiducia*/
medico di casa*
5 Altre osservazioni:
Luogo e data: Firma del medico:
* Sottolineare quanto conviene.