AS 2007 5129
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)
Modifica del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051, decreta:
I La legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità è modifi- cata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «legge sull’AVS» è sostituita con «LAVS».
Titolo prima dell’art. 3a Capo secondo a: Il rilevamento tempestivo
Art. 3a Principio 1 Il rilevamento tempestivo degli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA3 ha lo scopo di prevenire in queste persone l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA). 2 L’ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d’assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicem- bre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori.
Art. 3b Comunicazione 1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicati per scritto al competente ufficio AI le generalità e i dati dell’assicurato e della persona o istituzio- ne che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certifi- cato medico di incapacità al lavoro.
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Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2007
2 Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:
a. l’assicurato o il suo rappresentante legale; b. i familiari che vivono in comunione domestica con l’assicurato; c. il datore di lavoro dell’assicurato; d. i medici e chiropratici curanti dell’assicurato; e. l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, ai sensi dell’artico- lo 12 della legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione malattie (LAMal); f. gli istituti d’assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre
20046 sulla sorveglianza degli assicuratori e propongono un’assicurazione di
indennità giornaliera in caso di malattia o un’assicurazione pensioni; g. l’assicuratore infortuni secondo l’articolo 58 della legge federale del 20 mar- zo 19817 sull’assicurazione contro gli infortuni; h gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio; i. gli organi d’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione; j. gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale; k. l’assicurazione militare.
3 Le persone o istituzioni ai sensi del capoverso 2 lettere b–k devono informare
l’assicurato prima di effettuare la comunicazione. 4 Il Consiglio federale può prevedere una durata minima dell’incapacità al lavoro quale condizione preliminare per la comunicazione di un caso ed emanare altre prescrizioni relative alla comunicazione.
Art. 3c Procedura 1 L’ufficio AI informa l’assicurato dello scopo e dell’estensione del previsto tratta- mento dei dati che lo concernono. 2 Esso esamina la situazione personale dell’assicurato, in particolare l’incapacità al lavoro e le sue cause e ripercussioni e valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell’articolo 7d. Può invitare l’assicurato e, se neces- sario, il suo datore di lavoro a un colloquio di consulenza. 3 L’ufficio AI invita l’assicurato ad autorizzare, in generale, il suo datore di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal9, le assicurazioni, nonché i servizi ufficiali a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’accerta- mento effettuato nell’ambito del rilevamento tempestivo.
5 RS 832.10 6 RS 961.01 7 RS 832.20 8 RS 831.42 9 RS 832.10
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4 Se l’assicurato non dà questa autorizzazione, un medico del servizio medico regio- nale (art. 59 cpv. 2) può chiedere ai medici curanti dell’assicurato di fornirgli le informazioni necessarie. Questi sono svincolati dall’obbligo del segreto. Il medico valuta se sono indicati provvedimenti di intervento tempestivo ai sensi dell’arti- colo 7d e ne informa l’ufficio AI, senza trasmettere informazioni di natura medica e documenti. 5 L’ufficio AI informa l’assicurato o il suo rappresentante legale, l’assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia, l’istituto d’assicurazione privato secondo l’articolo 3b capoverso 2 lettera f o l’assicuratore infortuni, nonché il datore di lavoro nel caso in cui quest’ultimo abbia comunicato il caso per il rilevamento tempestivo, se sono indicati provvedimenti d’intervento tempestivo ai sensi dell’arti- colo 7d; non trasmette informazioni di natura medica né documenti. 6 Se necessario, ingiunge all’assicurato di annunciarsi all’assicurazione per l’inva- lidità (art. 29 LPGA10). Lo informa del fatto che le prestazioni possono essere ridot- te o rifiutate se non si annuncia senza indugio.
Art. 6a Autorizzazione a fornire informazioni agli organi dell’AI 1 In deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA11 chi pretende prestazioni assicurative autorizza le persone e i servizi menzionati nella comunicazione a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informa- zioni richieste. 2 I datori di lavoro, i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 36–40 LAMal12, le assicurazioni e i servizi ufficiali non menzionati nominativamente nella comunica- zione sono autorizzati a fornire, su richiesta, agli organi dell’assicurazione per l’in- validità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i docu- menti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso. L’assi- curato dev’essere informato dei contatti presi con queste persone e questi servizi.
Art. 7 Obblighi dell’assicurato 1 L’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridur- re la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA13) e per evitare l’insor- gere di un’invalidità (art. 8 LPGA). 2 L’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’at- tività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:
10 RS 830.1 11 RS 830.1 12 RS 832.10 13 RS 830.1
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a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a); c. provvedimenti professionali (art. 15–18 e 18b); d. cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal14.
Art. 7a Provvedimenti ragionevolmente esigibili È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all’integra- zione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato.
Art. 7b Sanzioni 1 Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA15 se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all’arti- colo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA. 2 In deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato: a. non si è annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’inva- lidità; b. non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capo- verso 1 LPGA; c. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicura- zione per l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adem- piere i suoi compiti legali. 3 La decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circo- stanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finan- ziaria dell’assicurato. 4 In deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.
Art. 7c Collaborazione del datore di lavoro Il datore di lavoro collabora attivamente con l’ufficio AI. Coopera nella ricerca di una soluzione adeguata nell’ambito di quanto si possa ragionevolmente pretendere.
14 RS 832.10 15 RS 830.1
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Titolo prima dell’art. 7d B. Provvedimenti d’intervento tempestivo
Art. 7d 1 I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di permettere agli assicu- rati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA16) di mantenere il posto di lavoro attuale o di essere integrati in un nuovo posto all’interno della stessa azienda o altrove.
2 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
a. adeguamenti del posto di lavoro; b. corsi di formazione; c. collocamento; d. orientamento professionale; e. riabilitazione socioprofessionale; f. provvedimenti di occupazione.
3 Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo.
4 Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.
Titolo prima dell’art. 8 C. Provvedimenti d’integrazione e indennità giornaliere I. Il diritto alle prestazioni
Art. 8 cpv. 1, 1bis, 3 lett. abis, b ed e, nonché 4 1 Gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA17) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute. 1bis Il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attivi- tà lucrativa prima dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente.
16 RS 830.1 17 RS 830.1
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3 I provvedimenti d’integrazione sono:
abis. i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professio- nale; b. i provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professio- nale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale); e. abrogata
4 Abrogato
Art. 9, rubrica e cpv. 1bis e 2 Condizioni assicurative 1bis Il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con l’assoggetta- mento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo sca- dere dell’assicurazione.
2 Le persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno
diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori: a. sia assicurato facoltativamente; o b. sia assicurato obbligatoriamente durante un’attività lucrativa esercitata all’estero:
1. secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS18,
2. secondo l’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS, o
3. in virtù di una convenzione internazionale.
Art. 10 Inizio ed estinzione del diritto 1 Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione profes- sionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l’assi- curato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA19. 2 Il diritto agli altri provvedimenti d’integrazione nasce non appena gli stessi sono opportuni, considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato. 3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata, conformemente all’articolo 40 capoverso 1 LAVS20, o alla fine del mese in cui raggiunge l’età del pensionamento.
18 RS 831.10 19 RS 830.1 20 RS 831.10
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Art. 11a Indennità per spese di custodia e d’assistenza 1 Gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a provvedimenti d’integrazione e vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni o con altri familiari hanno diritto a un’indennità per spese di custodia e d’assistenza se: a. forniscono la prova che i provvedimenti d’integrazione provocano spese supplementari per la custodia dei figli o l’assistenza dei familiari; e b. i provvedimenti d’integrazione si protraggono per almeno due giorni conse- cutivi.
2 Danno diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza:
a. i figli degli assicurati; b. gli affiliati di cui gli assicurati si sono assunti gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l’educazione; c. i familiari per i quali gli assicurati hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali secondo l’articolo 29septies LAVS21.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo massimo dell’indennità.
Art. 12 cpv. 1 1 Sino all’età di 20 anni compiuti, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’inte- grazione nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capa- cità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.
Titolo prima dell’art. 14a
IIbis. I provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
Art. 14a 1 Gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA22) almeno del 50 per cento hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento), purché questi ultimi permettano di porre le condizioni per attuare provvedimenti professio- nali. 2 Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per favorire l’integrazione professionale:
21 RS 831.10 22 RS 830.1
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a. provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale; b. provvedimenti d’occupazione. 3 I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte, ma non devo- no superare la durata complessiva di un anno. In casi eccezionali questa durata può essere prolungata di un anno al massimo. 4 L’ufficio AI segue gli assicurati durante i provvedimenti di reinserimento e ne verifica il successo. 5 I provvedimenti da attuare nell’azienda sono presi e realizzati in stretta collabora- zione con il datore di lavoro. Se l’assicurato rimane occupato nell’azienda, l’assi- curazione può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale ne stabilisce l’importo e la durata e ne precisa le condizioni.
Art. 18 Servizio di collocamento 1 Gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA23) e sono idonei all’integrazione hanno diritto a: a. un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato; b. una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.
2 L’ufficio AI decide l’attuazione immediata di questi provvedimenti non appena
risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute. 3 L’assicurazione può versare un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell’assicurazione d’indennità giorna- liera in caso di malattia se: a. nell’arco di due anni, l’assicurato ricollocato ridiventa incapace al lavoro a causa della malattia preesistente; b. all’insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi; e c. l’incapacità al lavoro causa l’aumento dei contributi. 4 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dell’indennità e può subordinarne il ver- samento ad altre condizioni.
Art. 18a Assegno per il periodo di introduzione 1 Gli assicurati che hanno trovato un posto di lavoro grazie al collocamento possono ricevere un assegno d’introduzione durante il periodo d’introduzione o d’avviamento richiesto, tuttavia al massimo per 180 giorni. 2 L’importo dell’assegno non deve superare l’importo massimo dell’indennità gior- naliera. È calcolato secondo le disposizioni relative alle indennità giornaliere.
23 RS 830.1
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3 Sull’assegno d’introduzione sono riscossi contributi all’assicurazione per la vec- chiaia e i superstiti, all’assicurazione per l’invalidità, alle indennità di perdita di gua- dagno per chi presta servizio e in caso di maternità, nonché all’assicurazione contro la disoccupazione. La metà dei contributi è assunta dall’assicurato, l’altra metà dall’assicurazione per l’invalidità. I premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e contro le malattie professionali sono a carico dell’assi- curazione per l’invalidità. I premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni non professionali sono a carico dell’assicurato.
Art. 18b Aiuto in capitale Un aiuto in capitale può essere accordato agli assicurati invalidi idonei all’integra- zione, affinché possano intraprendere o sviluppare un’attività lucrativa come lavora- tori indipendenti e allo scopo di finanziare gli adeguamenti necessari nell’azienda in seguito all’invalidità. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni ulteriori e precisa le forme di questo aiuto.
Art. 21 cpv. 3, primo periodo e 4 3 I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato oppure indennizzati forfetariamente. ...
4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolareggiate, specialmente
sull’indennizzo forfetario, nonché sulla facoltà data all’assicurato di usare ancora un mezzo ausiliario fornito a prestito, quando non sono più adempiute le condizioni poste all’assegnazione.
Art. 22 cpv. 1, 1bis, 3, 5bis e 6 1 L’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera durante l’esecuzione dei provve- dimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3 se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se presenta, nella sua attività abituale, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA24) almeno del 50 per cento. 1bis L’assicurato che segue una prima formazione professionale e l’assicurato che non ha ancora compiuto i 20 anni e non ha ancora esercitato un’attività lucrativa hanno diritto a un’indennità giornaliera se hanno perso interamente o in parte la loro capacità al guadagno. 3 L’assicurato ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiu- to 18 anni. Per i figli ancora in corso di formazione, il diritto sussiste fino alla con- clusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento dei 25 anni. Gli affi- liati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione. L’assicurato non ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni legali per i figli o per la formazione.
24 RS 830.1
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5bis Se un assicurato riceve una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, questa ren- dita continua ad essergli versata al posto delle indennità giornaliere durante l’ese- cuzione dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a. 6 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giorna- liere per giorni singoli, per i periodi d’accertamento e d’attesa e in caso di inter- ruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o mater- nità.
Art. 23 cpv. 1, 2 e 2bis
1 L’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito
dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1. 2 L’indennità di base ammonta al 30 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che hanno compiuto i 20 anni e che dopo la formazione avrebbero intrapreso un’attività lucrativa se non fossero stati invalidi. 2bis L’indennità di base ammonta al massimo al 30 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni e non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità di base.
Art. 23bis Prestazione per i figli La prestazione per i figli ammonta per ogni figlio al 2 per cento dell’importo massi- mo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.
Art. 24 cpv. 2 e 3 2 L’indennità giornaliera è ridotta se supera il reddito lavorativo determinante, inclusi gli assegni legali per i figli e per la formazione.
3 Abrogato
Art. 24bis Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell’assicurazione per l’invalidità Se l’assicurazione per l’invalidità si assume completamente le spese di vitto e allog- gio, l’indennità giornaliera subisce una deduzione. Il Consiglio federale determina l’importo della deduzione. In tal ambito differenzia tra assicurati che hanno e assicu- rati che non hanno un obbligo di mantenimento.
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Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2007
Titolo prima dell’art. 28 D. Le rendite I. Il diritto
Art. 28 Principio
1 L’assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consue- te non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA25) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
2 La rendita è graduata come segue, secondo il grado di invalidità:
Grado d’invalidità Diritto alla rendita in frazioni di rendita intera
almeno 40 % un quarto almeno 50 % metà almeno 60 % tre quarti almeno 70 % rendita intera
Art. 28a Valutazione dell’invalidità 1 Per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA26. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determi- nante per la valutazione dell’invalidità. 2 L’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le man- sioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’at- tività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapa- cità di svolgere le mansioni consuete. 3 Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuita- mente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la par- te dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.
25 RS 830.1 26 RS 830.1
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Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2007
Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA27, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. 2 Il diritto non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22.
3 La rendita è versata dall’inizio del mese in cui nasce il diritto.
4 Le rendite corrispondenti a un grado d’invalidità inferiore al 50 per cento sono ver- sate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
Art. 31 Riduzione o soppressione della rendita 1 Se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conforme- mente all’articolo 17 capoverso 1 LPGA28 soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno. 2 Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita.
Art. 36 cpv. 1–3 1 Hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. 2 Le disposizioni della LAVS29 si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
3 Abrogato
Art. 38bis cpv. 1 e 3 1 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA30, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, nonché dei tre quarti di rendita, delle mezze rendite e dei quarti di rendita.
27 RS 830.1 28 RS 830.1 29 RS 831.10 30 RS 830.1
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Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2007
Titolo prima dell’art. 42 E. L’assegno per grandi invalidi
Art. 42bis cpv. 4 4 In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni hanno diritto a un asse- gno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un’istituzione per l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione secondo l’articolo 8 capoverso 3 della presente legge o in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale.
Titolo prima dell’art. 43
F. Il concorso di prestazioni
Titolo prima dell’art. 46
G. Disposizioni diverse
Art. 47a Pagamento dell’assegno per grandi invalidi per i minorenni Per i minorenni, il pagamento dell’assegno per grandi invalidi avviene, in deroga all’articolo 19 capoverso 3 LPGA31, a posteriori dietro presentazione di una fattura.
Art. 48 Abrogato
Art. 49 Esecuzione dei provvedimenti d’integrazione La decisione in merito all'esecuzione dei provvedimenti d’integrazione (art. 28 cpv. 1 lett. a) è presa il più tardi 12 mesi dopo che è stata fatta valere la pretesa alla prestazione secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPGA32.
Art. 53 Principio 1 L’assicurazione è applicata dagli uffici AI in collaborazione con gli organi dell’as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sotto la vigilanza della Confedera- zione (art. 76 LPGA33). 2 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale compiti d’esecuzione nei settori: a. della collaborazione e delle tariffe secondo l’articolo 27; b. delle analisi scientifiche secondo l’articolo 68;
31 RS 830.1 32 RS 830.1 33 RS 830.1
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Assicurazione per l’invalidità. LF RU 2007
c. dell’informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione secondo l’articolo 68ter; d. dei progetti pilota secondo l’articolo 68quater; e. del promovimento dell’aiuto agli invalidi secondo gli articoli 73–75.
Art. 54 Uffici AI cantonali 1 La Confederazione provvede all’istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni. 2 I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all’articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le conven- zioni intercantonali disciplinano in particolare l’organizzazione interna degli uffici AI.
3 Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull’istituzione
dell’ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l’ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica. 4 La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 57 cpv. 1 e 3
1 Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti:
a. provvedere al rilevamento tempestivo; b. determinare e sorvegliare, nonché attuare i provvedimenti di intervento tem- pestivo; c accertare le condizioni assicurative; d. accertare le possibilità di integrazione dell’assicurato, provvedere all’orien- tamento professionale e al collocamento; e. determinare i provvedimenti d’integrazione, sorvegliarne l’attuazione e offrire all’assicurato l’accompagnamento necessario durante l’esecuzione dei provvedimenti; f. valutare l’invalidità e la grande invalidità; g. emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità; h. informare il pubblico. 3 Fino all’emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.
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Art. 59, rubrica, nonché cpv. 1, 2, 2bis, 4 e 5 Organizzazione e procedura, servizi medici regionali 1 Gli uffici AI si organizzano in modo da garantire che i compiti elencati nell’arti- colo 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza nel rispetto delle prescrizioni legali e delle istruzioni della Confederazione. 2 Gli uffici AI approntano servizi medici regionali interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni. 2bis I servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le con- dizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’articolo 6 LPGA34, di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevol- mente esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. 4 Gli uffici AI possono concludere con altri assicuratori e con gli organi dell’aiuto sociale pubblico convenzioni relative alla possibilità di far capo ai servizi medici regionali. 5 Per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI possono far capo a specialisti.
Art. 59b Revisione dei conti La gestione contabile degli uffici AI è verificata, nell’ambito della revisione delle casse di compensazione competenti per gli uffici AI secondo l’articolo 68 capover- so 1 LAVS35, da uffici di revisione esterni indipendenti, specializzati e riconosciuti dall’Ufficio federale. Quest’ultimo può procedere direttamente alle necessarie revi- sioni complementari o farle effettuare dall’Ufficio centrale di compensazione o da un ufficio di revisione esterno.
Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), nonché lett. b e c
1 I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:
b. calcolare l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni per il periodo d’introduzione e degli assegni per spese di custodia e d’assi- stenza; c. versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo d’intro- duzione, gli assegni per spese di custodia e d’assistenza e, per quanto riguar- da gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.
34 RS 830.1 35 RS 831.10
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Art. 64 Principio 1 La Confederazione sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte degli uffici AI e provvede a un’applicazione uniforme. L’articolo 72 LAVS36 si applica per analogia. 2 Per la vigilanza sugli organi dell’AVS nell’esecuzione della presente legge, le prescrizioni della LAVS si applicano per analogia.
Art. 64a Vigilanza da parte dell’Ufficio federale 1 L’Ufficio federale esercita la vigilanza materiale sugli uffici AI e sui servizi medici regionali. Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a. controllare ogni anno l’adempimento da parte degli uffici AI dei compiti di cui all’articolo 57 e l’adempimento da parte dei servizi medici regionali dei compiti secondo l’articolo 59 capoverso 2bis; b. impartire agli uffici AI istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi; c. impartire ai servizi medici regionali istruzioni generali in materia sanitaria. 2 L’Ufficio federale esercita la vigilanza amministrativa sugli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali. Stabilisce in particolare criteri per garantire l’efficacia, la qualità e l’uniformità dell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 57 e 59 capoverso 2bis e controlla il rispetto di questi criteri.
Art 67 Rimborso delle spese
1 L’assicurazione rimborsa le seguenti spese:
a. le spese d’esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall’esecuzione della presente legge, nell’ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti; b. le spese dell’Ufficio federale per i compiti d’esecuzione che gli sono delega- ti dal Consiglio federale secondo l’articolo 53 e per i compiti di vigilanza. 2 Il Dipartimento federale dell’interno determina le spese computabili dell’Ufficio federale.
Art. 68bis Collaborazione interistituzionale 1 Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di presta- zioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamen- to, l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:
36 RS 831.10
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a. gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali; b. gli istituti d’assicurazione privati che sottostanno alla legge del 17 dicembre
200437 sulla sorveglianza degli assicuratori;
c. gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 199338 sul libero passaggio; d. gli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’inte- grazione professionale; e. gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale; f. altre istituzioni pubbliche e private importanti per l’integrazione degli assi- curati. 2 Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA39), a condi- zione che: a. una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali; b. nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e c. le informazioni e la documentazione servano per:
1. determinare i provvedimenti d’integrazione adeguati per la persona
interessata, o
2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicura-
zioni sociali. 3 L’obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d’esecuzione canto- nali menzionati nel capoverso 1 lettere b–f, purché una base legale formale li svinco- li da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI. 4 In deroga all’articolo 32 LPGA e all’articolo 50a capoverso 1 LAVS40, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev’essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto. 5 Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un’istituzione o di un organo d’esecuzione cantonale di cui al capoverso 1 lettera b–f, l’ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.
37 RS 961.01 38 RS 831.42 39 RS 830.1 40 RS 831.10
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Art. 68quater Progetti pilota 1 Ai fini dell’integrazione, l’Ufficio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare41 alle disposizioni della presente legge. Sente dappri- ma la Commissione federale dell’AVS/AI. 2 L’Ufficio federale può protrarre per quattro anni al massimo l’autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.
3 Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione.
Art. 79 cpv. 1 1 Tutte le entrate di cui all’articolo 77 e tutte le uscite di cui agli articoli 4–51, 66– 68quater e 73–75, nonché le uscite causate da regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA42 sono conteggiate nel Fondo di compensazione previsto dall’articolo 107 LAVS43.
Disposizioni finali della modificazione del 21 marzo 2003 (4a revisione dell’AI)
Lett. e abrogata
II Disposizione transitoria della modifica del 6 ottobre 2006 (5a revisione dell’AI) Garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere versate per i provvedimenti d’integrazione in corso Le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore per i provvedimenti d’in- tegrazione accordati secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di tali provvedimenti. Se altri provvedimenti d’integrazione sono accordati immediatamente dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione accordati secondo il diritto anteriore, le indennità giornaliere versate secondo il diritto anteriore continueranno a essere versate sino alla conclusione di questi prov- vedimenti supplementari.
III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
41 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 42 RS 830.1 43 RS 831.10
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IV Coordinamento con la legge federale del 6 ottobre 200644 sulle prestazioni comple- mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (nuova LPC), nel tenore dell’Allegato 3 della legge federale del 6 ottobre 200645 che emana e modifi- ca atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LPC o la presente modifica della LAI, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 4 dell’Allegato della presente modifica diverrà privo d’oggetto e le disposizioni qui appresso della nuova LPC avranno il seguente tenore:
Art. 4 cpv. 1 lett. d 1 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA46) han- no diritto a prestazioni complementari se: d. avrebbero diritto a una rendita dell’AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195947 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
Art. 31 cpv. 1 lett. d 1 È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale48 commina una pena più grave, chiunque: d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA49).
V
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
44 RS 831.30; FF 2006 7703 45 FF 2006 7655 46 RS 830.1 47 RS 831.20; RU 2007 5140 48 RS 311.0 49 RS 830.1
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Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 17 giugno 2007.50
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione dell'articolo 68quater.
3 L'articolo 68quater entra in vigore con effetto retroattivo il 1° luglio 2007.
28 settembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
50 FF 2007 5507
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Allegato (cifra III)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge del 2 aprile 190851 sul contratto d’assicurazione
Art. 39a Rilevamento tempestivo 1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all’ufficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l’articolo 3b della legge federale del 19 giugno
195952 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l’istituto d’assicurazione è liberato dall’obbligo di serbare il segreto.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Art. 39b Collaborazione interistituzionale 1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI53 possono essere comunicati dati: a. agli uffici AI; b. agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 let- tera b LAI; c. agli istituti della previdenza professionale secondo l’articolo 68bis capo- verso 1 lettera c LAI. 2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l’istituto d’assicurazione è liberato dall’obbligo di serbare il segreto.
3 L’interessato dev’essere informato circa la comunicazione dei dati.
51 RS 221.229.1 52 RS 831.20; RU 2007 5129 53 RS 831.20; RU 2007 5129
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2. Legge federale del 6 ottobre 200054 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali
Art. 7 cpv. 2 2 Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusiva- mente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guada- gno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.
Art. 8 cpv. 3, secondo periodo
3 … L’articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 26 cpv. 3 e 4 3 Se i ritardi sono causati da assicuratori esteri non sono dovuti interessi di mora.
4 Non hanno diritto a interessi di mora:
a. la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi; b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattiva- mente sono state cedute; c. le altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 70.
Art. 67 cpv. 2 2 Se il beneficiario di un assegno per grandi invalidi soggiorna in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale, il diritto all’assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso nello stabilimento.
Art. 75 cpv. 3 3 La limitazione del diritto di regresso dell’assicuratore vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.
54 RS 830.1
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3. Legge federale del 20 dicembre 194655 sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti
Art. 41 cpv. 1 1 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA56, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest’ultima.
Art. 87, nuovo comma, da introdurre tra il quarto e il quinto comma57 … chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA58), …
4. Legge federale del 19 marzo 196559 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 2c lett. b Hanno diritto alle prestazioni giusta l’articolo 2 gli invalidi che: b. potrebbero pretendere una rendita dell’AI secondo la lettera a se avessero raggiunto la durata di contributo minimo richiesta dall’articolo 36 capover- so 1 della legge federale del 19 giugno 195960 sull’assicurazione per l’inva- lidità (LAI);
Art. 16 cpv. 1 1 Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione, nel senso della presente legge, che non gli spetta, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente un sussidio nel senso della presente legge, chiunque viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzio- nario, a danno di terzi o a suo vantaggio, nonché chiunque non ottempera all’obbligo
55 RS 831.10 56 RS 830.1 57 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10). 58 RS 830.1 59 RS 831.30; v. anche la cifra IV della modifica del 6 ott. 2006 della LF del 19 giu. 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (Coordinamento con la LF del 6 ott. 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). 60 RS 831.20
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di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA61) è punito con la detenzio- ne fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, in quanto non sia dato un crimine o un delitto del Codice penale svizzero62 cui è comminata una pena più grave. Le due pene possono essere cumulate.
5. Legge federale del 25 giugno 198263 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 86a cpv. 2 lett. f 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: f. all’ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all’articolo 3b LAI64 o nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI e agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI.
6. Legge del 25 giugno 198265 sull’assicurazione contro la
disoccupazione
Art. 59d Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate e per persone la cui potenzialità di collocamento può essere ripristinata 1 Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione né ne sono state esone- rate possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente. Questo diritto sussiste anche dopo l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione. 2 Le persone la cui potenzialità di collocamento può essere ripristinata con provve- dimenti di formazione o di occupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un’attività lucrativa dipendente. Questo diritto sussiste indipendentemente dal fatto che tali persone adempiano o no il periodo di contribuzione. 3 I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono assunti per l’80 per cento dall’assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.
61 RS 830.1 62 RS 311.0 63 RS 831.40 64 RS 831.20; RU 2007 5129 65 RS 837.0
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7. Legge federale del 17 giugno 200566 contro il lavoro nero
Art. 12 cpv. 4 lett. f
4 Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s’intendono:
f. gli uffici AI competenti.
66 RS 822.41; RU 2007 359
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