AS 2007 5179
Ordinanza dell'UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica
Ordinanza dell’UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica
Modifica del 2 novembre 2007
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:
I L’ordinanza dell’UFV (1/07) del 7 agosto 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:
Art. 1 In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propaga- zione dell’epizoozia, le misure secondo la decisione 2007/554/CE della Commis- sione della Comunità europea del 9 agosto 20072 che reca alcune misure di prote- zione contro l’afta epizootica nel Regno Unito, nella versione secondo la decisione 2007/709/CE del 31 ottobre 20073, sono applicabili alla Svizzera.
II La presente modifica entra in vigore il 3 novembre 2007 alle ore 0.00. 4
2 novembre 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.105.1; RU 2007 3785 3893 4137 4451 4725
2 GU L 210 del 10.08.2007, pag 36;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_210/l_21020070810it00360047.pdf
3 GU L 287 del 1.11.2007 pag. 29;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_287/l_28720071101it00290036.pdf 4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 2 nov. 2007 (Art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2007-2686 5179
Misure per la lotta contro l’afta epizootica RU 2007
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