AS 2007 5191
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan
Modifica del 6 novembre 2007
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 gennaio 20062 che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 6 novembre 2007.
6 novembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Allegato 2 (art. 2 cpv. 1)
Persone interessate dal divieto di entrata e di transito
Al momento il presente allegato non contiene iscrizioni.
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