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AS 2007 5191

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan

Modifica del 6 novembre 2007

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 gennaio 20062 che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Uzbekistan è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 6 novembre 2007.

6 novembre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1)

Persone interessate dal divieto di entrata e di transito

Al momento il presente allegato non contiene iscrizioni.

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