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AS 2007 5215

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell'Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Land Baden-Württemberg relativa alla modifica dell’Accordo sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore)

Conclusa il 10 ottobre 2003 Entrata in vigore il 1° gennaio 2004

Il signor Erich Staub, Caposezione presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, – in qualità di plenipotenziario della Confederazione Svizzera – e il signor Hartmut Reichl, Ltd. Ministerialrat presso il Ministero per l’alimentazione e le zone rurali (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum) del Land Baden- Württemberg, – in qualità di plenipotenziario del Land Baden-Württemberg –

hanno convenuto, ai sensi del paragrafo 37 capoverso 1 numeri 1, 3 e 5 dell’Accordo del 2 novembre 19772 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden- Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (Ordi- namento della pesca nel Lago inferiore), modificato l’ultima volta dall’accordo del 24 novembre 19973, quanto segue:

Art. 1 L’Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore è modificato come segue:

1. Nel paragrafo 15a capoverso 1 numero 1 la magliatura «34 a 35 mm» è

sostituita con «32 a 34 mm».

2. Il paragrafo 15a capoverso 2 numero 1 è sostituito dal seguente:

«(2) In un’azienda piscicola possono essere utilizzate simultaneamente:

1. al massimo sei reti basse con una magliatura di 32 fino a 34 mm.»

3. Il paragrafo 15a capoverso 4 è abrogato.

4. Il paragrafo 15b capoverso 2 è sostituito dal seguente:

«(2) Dal 1° aprile alla fine del periodo di protezione dei coregoni in un’azienda piscicola possono essere utilizzate simultaneamente al massimo

5 reti alte. Durante il periodo di protezione dei coregoni, la magliatura

minima è di 60 mm. Dalla fine del periodo di protezione dei coregoni sino al

1 Dal testo originale tedesco (AS 2007 5215)

2 RS 0.923.411 3 RU 2000 2352

2003-1981 5215

Ordinamento della pesca nel Lago Inferiore RU 2007

31 marzo possono essere utilizzate al massimo 4 reti alte con una magliatura minima di 42 mm e 2 reti alte supplementari con una magliatura di 50 mm.»

5. Il paragrafo 15c capoverso 2 è sostituito dal seguente:

«(2) Se sono posate durante la notte (Ueberabendsatz), le reti di cui ai paragrafi 15a capoverso 1 e 15b capoverso 1 possono essere tese a partire dalle ore 17.00 al più presto durante l’orario estivo e a partire dalle ore 15.00 dalla fine dell’orario estivo fino al 17 dicembre e devono essere ritirate il giorno seguente entro le ore 10.00 al più tardi. Dal 18 dicembre sino all’inizio dell’orario estivo le reti possono essere ritirate e tese tutta la gior- nata ad eccezione del mercoledì, in cui devono essere ritirate entro le ore

10.00 al più tardi e possono essere tese a decorrere dalle ore 15.00 al più

presto. Dal 1° novembre al 30 aprile le reti possono restare tese per due notti e un giorno.»

6. Nel paragrafo 23 capoverso 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Il giorno dell’Ascensione e il giorno del Corpus Domini è autorizzata la posa dell’‹Ueberabendsatz›.»

7. Nel paragrafo 25 la tabella del periodo di protezione della specie Coregone

«15 ottobre–20 dicembre» è sostituita con «15 ottobre–18 dicembre».

Art. 2 La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Fatto a Berna e a Stoccarda, il 10 ottobre 2003, in doppio esemplare in lingua tedesca.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Land Baden-Württemberg: Erich Staub Hartmut Reichl

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