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AS 2007 5231

Legge federale sull'Assemblea federale

Legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Programma di legislatura)

Modifica del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 novembre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 1° febbraio 20062, decreta:

I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 3 3 L’entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rap- porti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l’estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e programma di legislatura.

Art. 94a Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura 1 Per il decreto federale sul programma di legislatura si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere. 2 La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Su ogni proposta si vota separatamente.

3 Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

2005-2913 5231

Legge sul Parlamento RU 2007

Art. 144 cpv. 3 3 Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell’attività governativa nell’anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell’anno in questione, sull’attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Eventuali deroghe, nonché progetti non pianificati devono essere motivati.

Art. 146 Programma di legislatura 1 All’inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura, con relativo disegno di decreto federale semplice. 2 Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del pro- gramma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell’As- semblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli. 3 Nel messaggio sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che con- sentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il messaggio contiene altresì un’analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all’Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo). 4 Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabili- sce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

Art. 147 Trattazione del programma di legislatura

1 Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni conse-

cutive.

2 I regolamenti delle Camere possono prevedere che:

a. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle pro- poste, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incari- cata dell’esame preliminare; e b. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo che sia stata accettata in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.4 2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2007.

20 novembre 2007 Cancelleria federale

4 FF 2007 4157

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