AS 2007 5235
Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1o dicembre 2007.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 211.412.411
2007-2294 5235
Acquisto di fondi da parte di persone all’estero. O RU 2007
Allegato 1 (art. 9 cpv. 1 e 5)
Contingenti d’autorizzazioni
1 Ilnumero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per
l’acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel è stabilito a
1500 l’anno.
2 I contingenti d’autorizzazioni cantonali annui sono stabiliti come segue:
Berna 140 Appenzello Esterno 20 Lucerna 50 San Gallo 45 Uri 20 Grigioni 290 Svitto 50 Ticino 195 Obvaldo 20 Vaud 175 Nidvaldo 20 Vallese 330 Glarona 20 Neuchâtel 35 Friburgo 50 Giura 20 Sciaffusa 20
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