Lexipedia

AS 2007 5237

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Modifica del 6 ottobre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051, decreta:

I La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 23e Capo IIIb: Parchi d’importanza nazionale

Art. 23e Definizione e categorie 1 I parchi d’importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesag- gistici.

2 Si suddividono nelle seguenti categorie:

a. parco nazionale; b. parco naturale regionale; c. parco naturale periurbano.

Art. 23f Parco nazionale 1 Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:

a. per scopi ricreativi; b. ai fini dell’educazione ambientale; c. ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

2004-2568 5237

Protezione della natura e del paesaggio. LF RU 2007

3 Un parco nazionale è costituito da:

a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata; b. una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispet- toso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.

Art. 23g Parco naturale regionale 1 Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo.

2 Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:

a. salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio; b. rafforzare le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi eser- citate e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.

Art. 23h Parco naturale periurbano 1 Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un’area den- samente urbanizzata, che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.

2 Nell’ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell’educazione

ambientale.

3 Un parco naturale periurbano è costituito da:

a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata; b. una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.

Art. 23i Sostegno delle iniziative regionali 1 I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all’istituzione e alla conserva- zione di parchi d’importanza nazionale. 2 Essi provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato.

5238

Protezione della natura e del paesaggio. LF RU 2007

Art. 23j Marchio Parco e marchio Prodotto 1 Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco: a. viene tutelato a lungo termine con misure adeguate; b. è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f, 23g o 23h e agli articoli 23e, 23i cpv. 2 e 23l lettere a e b. 2 Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferi- scono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per con- trassegnare tali beni e servizi.

3 Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.

Art. 23k Aiuti finanziari 1 Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confedera- zione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l’istituzione, la gestione e l’as- sicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale se: a. i parchi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 23j capoverso 1 lettere a e b; b. le misure d’autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti; c. le misure sono economiche e vengono eseguite con perizia.

2 L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’efficacia delle misure.

Art. 23l Prescrizioni del Consiglio federale Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne: a. i requisiti per il conferimento del marchio Parco e del marchio Prodotto ai parchi d’importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni ammesse, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine; b. il conferimento e l’impiego del marchio Parco e del marchio Prodotto; c. la conclusione di accordi programmatici e il controllo dell’efficacia degli aiuti finanziari globali della Confederazione; d. il sostegno della ricerca scientifica in materia di parchi d’importanza nazio- nale.

Art. 23m Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni 1 Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 19803 sul Parco nazionale.

3 RS 454

5239

Protezione della natura e del paesaggio. LF RU 2007

2 La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazio-

nale svizzero» già prima dell’eventuale ampliamento con una zona periferica secon- do l’articolo 23f capoverso 3 lettera b. 3 L’eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell’articolo 23k.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2007.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2006 7743

5240