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AS 2007 5289

Ordinanza dell'UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica

Ordinanza dell’UFV (3/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica

del 7 novembre 2007

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Misure per la protezione contro l’afta epizootica In relazione all’afta epizootica a Cipro, per impedire una propagazione dell’epizoo- zia le misure secondo la decisione 2007/718/CE del 6 novembre 20073 della Com- missione delle Comunità europee, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica a Cipro, sono applicabili per la Svizzera.

Art. 2 Traffico viaggiatori Nel traffico viaggiatori è vietata l’importazione da Cipro di prodotti di bovini, ovini, caprini e suini, nonché di altri animali artiodattili.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore l’8 novembre 2007 alle ore 00.00.4

7 novembre 2007 Ufficio federale di veterinaria Il direttore: Hans Wyss

RS 916.443.105.2