AS 2007 553
AS 2007 553
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 13 febbraio 2007
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
1 Finché i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b non dispongono di basi di calcolo dei costi stabilite d’intesa con gli assicuratori, le seguenti tariffe limite orarie non possono essere superate: a. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni semplici e stabili: 30–48.00 franchi; b. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni complesse e instabili come pure per le prestazioni di cui all’articolo 7 capo- verso 2 lettera b: 45–69.50 franchi; c. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 50–74.50 fran- chi. 2 Finché i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c non dispongono di una contabilità analitica uniforme (art. 49 cpv. 6 e 50 LAMal2, le seguenti tariffe limite giornaliere non possono essere superate: a. per il primo livello dei bisogni di cure: 10–20.50 franchi; b. per il secondo livello dei bisogni di cure: 15–41.00 franchi; c. per il terzo livello dei bisogni di cure: 30–66.50 franchi; d. per il quarto livello dei bisogni di cure: 40–82.00 franchi;