AS 2007 5533
Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Ingresso vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr); in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); in applicazione del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE; in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Conven- zione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),
In tutta l’ordinanza l’espressione «permesso per dimoranti temporanei» è sostituita con «permesso di soggiorno di breve durata».
4 RU 2006 995 5 RU 2003 2658 6 RS 0.632.31
2007-0991 5533
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2007
Art. 3 Deroghe al campo d’applicazione 1 La presente ordinanza non si applica ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoversi 1 lettere a–d, 2 e 3 dell’ordinanza del 24 ottobre 20077 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrati- va (OASA).
2 Le disposizioni del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini di Estonia, Letto- nia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, (nuovi Stati membri della CE)8, il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.
Art. 5 Permesso di domicilio CE/AELS Ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato in virtù dell’articolo 34 LStr e gli articoli 60–63 della OASA9, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.
Art. 6 Documenti di legittimazione 1 Ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l’articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.
2 La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio
CE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all’autorità competente. 3 Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71 e 72 OASA10.
Art. 7 Procedura di rilascio del visto (art. 1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS)
Per i familiari e i prestatori di servizi di cui all’articolo 2 capoverso 3 che non pos- siedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 24 ottobre 200711 concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di
7 RS 142.201; RU 2007 5497
8 Nuovi Stati membri al momento della firma del Prot. del 26 ott. 2004 relativo
all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, esclusi Malta e Cipro. 9 RS 142.201; RU 2007 5497 10 RS 142.201; RU 2007 5497 11 RS 142.204; RU 2007 5537
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2007
soggiorno di breve durata CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Conven- zione AELS.
Art. 8 Assicurazione del permesso (art. 1 cpv. 1 e 27 cpv. 2 dell'all. I in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2a Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Per l’entrata in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un per- messo di dimora CE/AELS, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA12).
Art. 9, rubrica e cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese. 1 La procedura di notificazione e la procedura di permesso sono rette dagli arti- coli 10–13 e 15 LStr, nonché dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA13. In caso di assunzione d’impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione di cui all’articolo 6 della legge federale dell’8 ottobre 199914 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all’articolo 6 dell’ordi- nanza del 21 maggio 200315 sui lavoratori distaccati in Svizzera.
Art. 12 cpv. 1 e 5, primo periodo 1 Per i contingenti massimi per cittadini dei nuovi Stati membri della CE, le deroghe previste dalla LStr e dall’OASA16 si applicano per analogia. 5 Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all’articolo 23 LStr, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata. …
Art. 14 cpv. 2, secondo periodo 2 … Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori inte- grati nel mercato regolare del lavoro, i controlli delle condizioni salariali e lavora- tive, nonché le condizioni in materia di qualifiche secondo l’articolo 23 LStr.
Art. 15 cpv. 2
2 Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LStr e dell’OASA17.
12 RS 142.201; RU 2007 5497 13 RS 142.201; RU 2007 5497 14 RS 823.20 15 RS 823.201 16 RS 142.201; RU 2007 5497 17 RS 142.201; RU 2007 5497
Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2007
Art. 21 cpv. 1 1 In caso di assunzione di un’attività lucrativa, ai famigliari dei cittadini dei nuovi Stati membri della CE titolari del permesso di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni relative alle condizioni salariali e lavorative secondo l’articolo 10 capoverso 2a dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Art. 23 cpv. 2
2 Per quanto concerne il permesso di domicilio CE/AELS si applica l’articolo 63
LStr.
Art. 24 Misure di allontanamento o di respingimento (art. 5 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K Appendice I della Conve. AELS)
Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60–68 LStr valgono per tutto il territorio della Svizzera.
Art. 28 Controllo dei permessi Il controllo dei permessi dei cittadini della CE e dell’AELS da parte dell’UFM è retto dall’articolo 99 LStr e dagli articoli 83 e 85 OASA18.
Art. 32 Le sanzioni amministrative sono rette dall’articolo 122 LStr.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
18 RS 142.201; RU 2007 5497