Lexipedia

AS 2007 5537

Ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto

Ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV)

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr), ordina:

Sezione 1: Entrata

Art. 1 Condizioni d’entrata 1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno esente da permesso (art. 9 dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa) sono rette dall’articolo 5 LStr. 2 I mezzi finanziari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi il denaro contante, i depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 6–10). 3 Per un soggiorno esente da permesso, gli stranieri, oltre alle condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 capoverso 1 LStr, devono adempiere anche le condizioni d’ammis- sione specifiche previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo dichiarato del sog- giorno.

Art. 2 Obbligo del passaporto 1 Al momento dell’entrata in Svizzera gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto valido e riconosciuto. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

2 Un passaporto è riconosciuto se:

a. da esso risultano l’identità del titolare e l’appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato; b. è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera; e c. lo Stato che lo ha rilasciato garantisce in qualsiasi tempo il rientro dei propri cittadini.

RS 142.204

2006-3304 5537

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

3 Per l’entrata e l’uscita in gruppo sono riconosciuti passaporti collettivi o liste col- lettive se: a. tali documenti sono stati rilasciati per un minimo di cinque e un massimo di

50 persone;

b. tutte le persone elencate sono cittadini dello Stato che rilascia il documento e dispongono di un certificato d’identità ufficiale e individuale corredato di fotografia; e c. il capogruppo è in possesso di un passaporto valido e riconosciuto.

4 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può, in casi motivati, autorizzare

deroghe all’obbligo del passaporto.

Art. 3 Visto Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera devono, per principio, essere in pos- sesso di un visto.

Art. 4 Esenzione dall’obbligo del visto

1 Non necessitano di un visto:

a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia; b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera; c. gli stranieri con un permesso di dimora, di domicilio o per frontalieri valido o in possesso di un documento rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); d. i membri degli equipaggi aerei in servizio in possesso di un certificato di membro dell’equipaggio giusta l’appendice 9 della Convenzione del 7 dicembre 19443 relativa all’aviazione civile internazionale; e. i titolari di un passaporto valido del loro Paese e di un permesso di soggior- no permanente di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (AELS) che, in qualità di lavoratori distaccati, possono appellarsi4 alle disposizioni dell’Accordo sulla libera cir- colazione delle persone5 o della Convenzione AELS6; il permesso di sog- giorno va comprovato mediante un documento valido (titolo di soggiorno), munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni.

3 RS 0.748.0 4 Art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone in combinato disposto con gli art. 17 e 21 dell’all. I all’Acc. sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) nonché art. 5 dell’all. K della Conv. AELS in combinato disposto con gli art. 16 e 20 dell’all. K – app. 1 della Conv. AELS (RS 0.632.31). 5 Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

6 Conv. del 4 gen. 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio

(RS 0.632.31).

5538

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

2 Se sono adempiute le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1 e se è garantita segnatamente la partenza dal Paese entro i termini previsti, non necessitano di un visto d’entrata per un soggiorno inferiore a tre mesi con scopo conforme all’arti- colo 13 capoverso 1 e per le missioni ufficiali: a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salva- dor, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti, Sudafrica, Uru- guay e Venezuela; b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia, nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia e i titolari di un passaporto diplomatico valido dell’Iran; c. i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un permesso di soggiorno permanente rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti; il permesso di soggiorno va comprovato per mezzo di un documento valido (titolo di sog- giorno), munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni; d. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di ser- vizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emi- rati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Tailandia; e. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rila- sciato da Taiwan7. 3 In collaborazione con il DFAE, l’UFM indica in un’istruzione i titoli di soggiorno e i visti Schengen riconosciuti (cpv. 2 lett. c–e). 4 L’UFM può, in singoli casi, esimere dall’obbligo del visto cittadini di altri Stati. D’intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le forma- lità in materia di visto e concludere, con le agenzie di viaggio, accordi sulle modalità e gli obblighi definiti nella presente ordinanza.

Art. 5 Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale 1 I passeggeri in transito aeroportuale di imprese di trasporto aereo con autorizzazio- ne d’esercizio nel traffico commerciale, titolari di un passaporto valido e riconosciu- to, non necessitano di un visto se: a. non abbandonano la zona di transito; b. riprendono il volo entro 48 ore; c. dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione;

7 La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera.

5539

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

d. dispongono dei documenti di trasporto necessari per proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione. 2 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto i cittadini di Afghani- stan, Angola, Bangladesh, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.

3 Non sono soggetti all’obbligo del visto di cui al capoverso 2:

a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido; b. i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio valido; c. i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un titolo di soggior- no valido rilasciato da Andorra, Canada, Monaco, San Marino, dagli Stati Uniti o da uno Stato membro dell’AELS o dell’UE.

4 I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.

Sezione 2: Dichiarazione di garanzia, assicurazione di viaggio e altre garanzie

Art. 6 Dichiarazione di garanzia 1 L’autorità competente può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile in Svizzera (garante) per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti. 2 Per gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto che non provengono da Stati dell’AELS o dell’UE, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.

3 Possono firmare una dichiarazione di garanzia:

a. i cittadini svizzeri; b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio; c. le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio.

Art. 7 Portata 1 Il garante s’impegna a coprire le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comuni- tà e ai fornitori privati di prestazioni mediche. La dichiarazione di garanzia è irrevo- cabile. 2 L’obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però 12 mesi dopo l’entrata. Le spese scoperte occasionate durante tale periodo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi al loro insorgere.

5540

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

3 L’importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.

Art. 8 Procedura

1 La dichiarazione di garanzia va controllata dall’autorità cantonale o comunale

competente. 2 I dati relativi alla dichiarazione di garanzia possono essere comunicati alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.

Art. 9 Assicurazione di viaggio 1 A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia di cui all’articolo 6, l’autorità competente chiede che venga stipulata un’assicurazione di viaggio se non è garantita in altro modo la copertura dei costi di un’operazione di salvataggio, di un rimpatrio per motivi medici, del soccorso medico d’emergenza nonché delle cure ospedaliere di emergenza in caso di infortunio o malattia improvvisa durante il soggiorno (art. 10). La copertura minima dell’assicurazione è di 50 000 franchi. 2 L’assicurazione di viaggio dev’essere stipulata presso una società d’assicurazioni:

a. con sede o filiale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS; e b. autorizzata, dall’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede, a stipulare assicurazioni di viaggio.

Art. 10 Altre garanzie D’intesa con l’autorità competente, gli stranieri possono produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la dispo- nibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese di soggiorno e di ritorno.

Sezione 3: Domanda e rilascio del visto

Art. 11 Visto 1 Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1. 2 Il visto è un’attestazione di controllo con contrassegno di sicurezza apposta sul documento di viaggio dello straniero. Racchiude informazioni sullo scopo del viag- gio e del soggiorno, sul periodo di validità, il numero di passaggi del confine e la durata del soggiorno, nonché eventuali ulteriori condizioni.

3 L’UFM decide i particolari tecnici per l’impostazione della vignetta visto.

4 Per gruppi compatti può essere rilasciato un visto collettivo, a condizione che i membri entrino ed escano in gruppo.

5541

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

Art. 12 Domanda di visto 1 Lo straniero deve presentare la domanda di visto inoltrando l’apposito modulo alla rappresentanza svizzera competente nel luogo di domicilio. L’UFM specifica le deroghe. 2 Alla domanda di visto vanno allegati il documento di viaggio nonché, su richiesta, altri documenti atti a comprovare lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsti. 3 Per ottenere un visto di transito, lo straniero deve adempire le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1 e produrre i documenti di viaggio e i visti che lo autorizzano a proseguire il viaggio o a entrare nello Stato di destinazione.

Art. 13 Rilascio del visto 1 La rappresentanza all’estero può rilasciare il visto per un soggiorno non superiore a tre mesi con i seguenti scopi: a. turismo; b. visita; c. formazione teorica senza periodo di pratica; d. cure mediche o soggiorno di cura; e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, cultu- rale, religioso o sportivo; f. attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito); g. attività temporanea di corrispondente per media esteri; h. prestazioni transfrontaliere di servizi, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d’affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse. 2 I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capo- verso 1. L’UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all’estero, prima di rilascia- re il visto, deve chiedere il parere dell’autorità cantonale competente in materia di stranieri o dell’UFM. 3 Per un soggiorno più lungo o con scopi diversi da quelli elencati al capoverso 1, la rappresentanza all’estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall’autorità competente (art. 21–23). 4 Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.

5542

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

Art. 14 Periodo di validità e durata del soggiorno Il periodo di validità del visto viene stabilito tenendo conto delle esigenze del richie- dente e della validità del documento di viaggio. È di cinque anni al massimo; se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera però i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Durante il periodo di validità, il richiedente può soggiornare in Svizzera per tre mesi sull’arco di sei mesi a decorrere dalla prima entrata in Svizzera.

Art. 15 Visto di ritorno L’UFM e, su sua istruzione, gli uffici cantonali degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri il cui soggiorno in Svizzera non è rego- lato da un permesso di dimora o di domicilio.

Sezione 4: Rifiuto e revoca del visto

Art. 16 Rifiuto del visto

1 Il visto è rifiutato se

a. lo straniero non adempie le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1; b. non vengono prodotti i documenti necessari a valutare la domanda di visto (art. 12); c. vengono fornite false indicazioni o prodotti documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto; d. sussistono fondati dubbi sull’identità del richiedente o sullo scopo del sog- giorno; e. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore a tre mesi, tenendo conto della validità allo scadere della durata del soggiorno indicata nel visto. 2 La rappresentanza all’estero notifica, senza formalità, il rifiuto del visto al richie- dente. Lo informa del suo diritto di chiedere che l’UFM emani una decisione forma- le impugnabile (art. 38).

Art. 17 Revoca e annullamento del visto 1 L’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata revoca il visto se constata che le condizioni per l’entrata di cui all’articolo 1 non sono più adempiute. 2 L’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata revoca il visto se:

a. constata che non erano adempiute le condizioni per il rilascio del visto (art. 16); b. il titolare del visto è registrato nel sistema d’informazione centrale sulla mi- grazione (SIMIC) come persona cui negare l’entrata.

3 L’articolo 16 capoverso 2 si applica per analogia.

5543

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

Sezione 5: Controllo al confine

Art. 18 Posti di confine 1 Gli stranieri sono tenuti a entrare e uscire da determinati posti di confine, aree d’atterraggio e aeroporti che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dichiara aperti al grande traffico di confine. 2 Sono fatte salve le disposizioni sul piccolo traffico di confine e il passaggio del confine da parte di stranieri in alta montagna nonché le deroghe previste da accordi bilaterali e multilaterali.

Art. 19 Controllo alla frontiera 1 Il DFGP è autorizzato a dare istruzioni circa il controllo alla frontiera e ad emana- re, d’intesa con le autorità cantonali interessate, disposizioni sul piccolo traffico di confine. 2 Il Corpo guardie di confine svolge il controllo delle persone al confine, nel quadro delle sue mansioni originali, o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della legge del 18 marzo 20058 sulle dogane). 3 L’UFM può autorizzare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d’entrata giusta gli articoli 8 capoverso 2 e 65 capoverso 2 LStr.

Art. 20 Stranieri entrati legalmente Si considera entrato legalmente in Svizzera ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 LStr lo straniero che abbia rispettato le prescrizioni sul possesso di documenti di legitti- mazione, sul visto e sul controllo di confine, e nei cui confronti non sia stato dispo- sto né un divieto d’entrata né un’espulsione.

Sezione 6: Autorità e procedura

Art. 21 DFAE 1 Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d’entrata nei confronti di:

a. persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera; b. titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;

8 RS 631.0

5544

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

c. persone che godono di privilegi e immunità in virtù delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 19619 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile

196310 sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

2 In casi particolari e d’intesa con l’UFM, il DFAE può autorizzare al rilascio del visto anche altri servizi oltre alle rappresentanze all’estero.

Art. 22 DFGP Il DFGP determina: a. le domande di visto da sottoporre all’UFM in via generale; b. le modalità per le iscrizioni nei documenti di viaggio esteri e per la conser- vazione degli atti legati al visto.

Art. 23 UFM

1 Il rilascio del visto compete all’UFM. Sono fatte salve le competenze del DFAE

secondo l’articolo 21, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di stranie- ri se per il soggiorno previsto è richiesto un permesso di dimora. 2 All’UFM competono tutti i compiti non attribuiti a un’altra autorità federale, in particolare il disciplinamento dell’obbligo di consultazione nel caso singolo, del- l’allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati, nonché della statistica in materia di visti.

Art. 24 Competenze delle rappresentanze all’estero e degli organi di controllo alla frontiera 1 Fatti salvi gli articoli 21 e 22, le rappresentanze all’estero rilasciano autonomamen- te il visto su incarico dell’UFM: a. per uno o più transiti, purché avvengano entro 48 ore (visto di transito); b. per una o più entrate in vista di un soggiorno inferiore a tre mesi secondo l’articolo 13 capoverso 1 (visto d’entrata); all’occorrenza chiedono il parere dell’autorità cantonale competente (art. 13 cpv. 3). 2 In via eccezionale, il visto può essere rilasciato dagli organi di controllo alla fron- tiera secondo le disposizioni dell’UFM.

Art. 25 Sorveglianza Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.

9 RS 0.191.01 10 RS 0.191.02

5545

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

Art. 26 Collaborazione delle autorità 1 Le autorità cantonali e federali preposte all’esecuzione delle disposizioni sul- l’entrata evadono le domande senza indugio. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.

2 Il DFAE o l’UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiu-

dicare la sicurezza e l’ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle seguenti autorità, segnatamente: a. all’Ufficio federale di polizia; b. alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO); c. all’Amministrazione federale delle finanze; d. agli uffici cantonali degli stranieri. 3 L’UFM allestisce rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti e il controllo alla frontiera. In tale contesto collabora con le autorità e le orga- nizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfe- zionamento dei funzionari incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 27 Collaborazione con imprese di trasporto aereo 1 L’UFM collabora con le imprese di trasporto aereo con autorizzazione d’esercizio nel traffico commerciale, segnatamente: a. cooperando alla formazione e al perfezionamento nell’ambito delle pertinen- ti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio e dei visti necessari; b. prestando consulenza in materia di prevenzione e di individuazione di documenti e visti contraffatti. 2 Le modalità della collaborazione possono essere convenute nell’autorizzazione di esercizio stessa o in un accordo.

Sezione 7: Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto

Art. 28 Sistema di riconoscimento facciale L’organo di controllo alla frontiera può impiegare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema è basato su una procedura biometrica per misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.

Art. 29 Dati contenuti nel sistema

1 Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

a. un’immagine statica del viso (immagine primaria); b. cognomi, nomi e pseudonimi della persona in questione;

5546

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

c. data di nascita; d. sesso; e. cittadinanza; f. aeroporto di partenza; g. riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo; h. luogo, data e ora del rilevamento. 2 Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica del viso e memo- rizza i dati ottenuti. 3 I dati di cui al capoverso 1 lettere a–f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni orali della persona in questione.

Art. 30 Condizioni per il rilevamento dei dati I dati di cui all’articolo 29 possono essere rilevati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 31 Condizioni per interrogare il sistema I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che: a. nella zona di transito dell’aeroporto viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Art. 32 Procedura per interrogare il sistema

1 Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 30 e 31, viene acquisita

un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memoriz- zati nel sistema di riconoscimento facciale. 2 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo 29 capoverso 1. 3 L’immagine statica e i relativi dati biometrici destinati al confronto con l’imma- gine primaria vanno cancellati non appena terminata l’interrogazione del sistema.

Art. 33 Comunicazione dei dati ad altri enti 1 I dati di cui all’articolo 29 capoverso 1 possono, in singoli casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d’asilo o d’allontanamento:

5547

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

a. UFM; b. uffici cantonali degli stranieri; c. rappresentanze all’estero. 2 I dati possono essere comunicati all’Ufficio federale di polizia se gli organi di controllo alla frontiera constatano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera ad opera della persona controllata.

Art. 34 Cancellazione dei dati e responsabilità 1 I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro trenta giorni. 2 I dati necessari per una procedura pendente in materia di diritto penale, d’asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere. 3 L’organo di controllo alla frontiera è responsabile della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della liceità del trattamento dei dati personali.

Art. 35 Diritti degli interessati 1 I diritti degli interessati, segnatamente quelli d’accesso, di rettifica e di cancel- lazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali. 2 In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposi- zioni della legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (art. 37). 3 Una persona interessata che voglia far valere i propri diritti deve identificarsi e presentare domanda scritta all’organo di controllo alla frontiera.

4 I dati inesatti vanno rettificati d’ufficio.

Art. 36 Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applica- bile all’aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali. In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199312 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e la sezione sulla sicurezza informatica del- l’ordinanza del 26 settembre 200313 sull’informatica nell’Amministrazione federale nonché le raccomandazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione. 2 L’organo di controllo alla frontiera adotta, nell’ambito di sua competenza, i prov- vedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.

11 RS 235.1 12 RS 235.11 13 RS 172.010.58

5548

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

Art. 37 Statistiche e analisi 1 Il trattamento per scopi statistici o analisi interne dei dati rilevati nel sistema di riconoscimento facciale è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati appli- cabile all’aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali. 2 In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposi- zioni della legge federale sulla protezione dei dati (art. 37)14. 3 I dati vanno trattati in modo da non permettere di risalire alla persona in questione.

Sezione 8: Protezione giuridica

Art. 38 1 Se un visto è rifiutato (art. 16), revocato o annullato (art. 17), l’UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento. 2 A parte casi eccezionali motivati, l’entrata nel merito della domanda di decisione è vincolata al versamento di un anticipo sulle spese.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 39 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 14 gennaio 199815 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è abrogata.

Art. 40 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

14 RS 235.1 15 RU 1998 194 2613, 1999 465, 2000 187 1293 1835, 2001 2325, 2002 2045, 2004 1569 2575 4813, 2006 923

5549

Procedura d’entrata e di rilascio del visto RU 2007

5550