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AS 2007 555

AS 2007 555

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 27 febbraio 2007

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:

I Il numero 17 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2007.2

27 febbraio 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 916.01

2 La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 1° mar. 2007

(art. 7 cpv. 3 LPubl - RS 170.512).

2007-0525 555

Importazioni agricole RU 2007

Allegato 1 (art. 5)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli, delle eventuali quote doganali a destinazione vincolata e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.)

1701. 1100 33.00 1200 33.00

9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario

9999 33.00

1702. 3029 9.10 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 12.10 PGI non necessario
3042 25.30 PGI non necessario
3048 8.10 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 25.30 PGI non necessario

9019 33.00 9022 19.30

9023 12.10 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario

9032 20.80 9033 11.40

9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

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