AS 2007 5561
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr)
del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 123 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della LStr e dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confe- derazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) nonché della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20044.
Art. 3 Assoggettamento 1 È tenuto a pagare un emolumento chi sollecita una decisione o una prestazione ai sensi dell’articolo 1. 2 Le persone che hanno presentato una domanda a favore di uno straniero rispondo- no solidalmente con quest’ultimo.
RS 142.209
2007-0987 5561
Ordinanza sugli emolumenti LStr RU 2007
Art. 4 Determinazione degli emolumenti 1 Se non è prevista un’aliquota speciale, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato. 2 La tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.
Art. 5 Supplemento Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base.
Art. 6 Incasso 1 Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione. 2 All’estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta. 3 Il corso del cambio delle valute di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.
Art. 7 Emolumenti cantonali Per gli emolumenti cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.
Sezione 2: Emolumenti cantonali
Art. 8 Emolumenti massimi
1 Gli emolumenti cantonali massimi ammontano a:
Fr.
a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di un permesso 95 b. per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 95 c. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne) 95 d. per il rilascio del permesso di domicilio 95 e. per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri 95
5562
Ordinanza sugli emolumenti LStr RU 2007
Fr.
f. per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno cer- tificante il domicilio 65 g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero 65 h. per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provviso- riamente 65 i. per la sostituzione di una carta di soggiorno 65 j. per il cambiamento di indirizzo nel Comune di domicilio e per il cambiamento di indirizzo di frontalieri 25 k. per tutte le restanti modifiche alla carta di soggiorno 65 l. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale 25 m. per la conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipen- denti 25 2 Per gli stranieri che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone5 o alla Convenzione AELS6, l’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, c ed e ammonta al massimo a 65 franchi. 3 Per le persone non coniugate minori di 18 anni, che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone o alla Convenzione AELS, l’emolumento per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettere j ed l ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi. 4 Agli stranieri che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle per- sone o alla Convenzione AELS, e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. 5 Per le decisioni e le prestazioni sollecitate in comune da più di 12 persone si prele- va un emolumento di gruppo unitario. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti singoli. 6 Possono essere prelevati emolumenti per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo.
Art. 9 Determinazione degli emolumenti da parte dei Cantoni I Cantoni possono fissare loro stessi gli emolumenti per altre decisioni o prestazioni di diritto degli stranieri non previsti dall’articolo 8 nonché per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 20077 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.
5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 7 RS 142.201; RU 2007 5497
5563
Ordinanza sugli emolumenti LStr RU 2007
Sezione 3: Emolumenti federali
Art. 10 Emolumenti federali
1 Gli emolumenti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) per le decisioni
ammontano a: Fr.
a. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata 100 b. per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata 100 2 L’emolumento per il trattamento dei dati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’arti- colo 8 ed è prelevato dall’UFM direttamente presso i Cantoni. Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell’emolumento da parte dell’UFM sono determinanti: a. la media degli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31 agosto dell’anno corrente; e b. le spese annue dell’UFM per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del SIMIC nonché per l’esecuzione della LStr nella misura in cui non sia già previsto un emolumento speciale secondo la presente ordinanza.
Art. 11 Emolumenti per i datori di lavoro
1 Il calcolo degli emolumenti per le decisioni relative al mercato del lavoro
dell’UFM è retto dagli articoli 2 e 4. 2 Gli emolumenti prelevati per le decisioni prese in materia di mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del 24 ottobre 20078 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, e che sono diretti al datore di lavoro, sono a carico di quest’ultimo.
Sezione 4: Emolumenti per i visti
Art. 12 Emolumenti
1 L’emolumento ammonta a:
Fr.
a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplo- matica o consolare 55 se il visto è rilasciato con una validità di oltre sei mesi, a secon- da della durata della validità fino a 165 b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero, a seconda dell’onere occasionato fino a 90
8 RS 142.201; RU 2007 5497
5564
Ordinanza sugli emolumenti LStr RU 2007
Fr.
c. per un visto rilasciato dall’UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri 45 d. per la modifica di un visto valido, a seconda dell’onere occa- sionato fino a 45 2 L’UFM può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento se interessi nazio- nali o la reciprocità lo giustificano.
3 L’emolumento per un visto collettivo è ridotto:
a. della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia; l’emolumento ammonta a 350 franchi al massimo; b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio indivi- duale ed il visto è apposto su un foglio separato. 4 L’UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo. 5 Sono fatti salvi gli emolumenti per i visti, stabiliti in accordi internazionali.
6 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento
all’UFM.
Art. 13 Visti esenti da emolumento
1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:
a. i minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e viaggianti con loro; b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative; c. titolari di passaporti ufficiali validi, in particolare di un passaporto diploma- tico, di servizio o speciale validi; d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche; e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare un rapporto finale; f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizza- zioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione; g. familiari delle persone menzionate nelle lettere b–f; h. visitatori di fiere ed esposizioni svizzere di portata internazionale e partico- larmente rilevanti per l’economia svizzera; i. i membri del Comitato olimpico;
5565
Ordinanza sugli emolumenti LStr RU 2007
j. gli stranieri che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero. 2 D’intesa con il DFAE, l’UFM può assoggettare all’emolumento i titolari di passa- porti ufficiali rilasciati: a. da uno Stato che non accorda la reciprocità; b. per scopi che, secondo la prassi costante della Svizzera o il diritto interna- zionale pubblico, non giustificano questo rilascio.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 20 maggio 19879 sugli emolumenti da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 RU 1987 784, 1995 5266, 1998 847, 2002 3985, 2003 1380, 2004 1569, 2006 1945 3363 4869
5566