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AS 2007 5615

Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione

Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Modifica del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo, l’espressione «ufficio» è sostituita con «UFM» quando designa l’Ufficio federale della migrazione.

Art. 2 lett. a n. 1 Nella presente ordinanza s’intende per: a. dati del settore degli stranieri: i dati personali trattati nell’ambito dei compiti previsti dagli atti normativi seguenti:

1. la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr),

Art. 4 cpv. 4 4 I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell’Europa occidentale dell’Organizzazione internazionale di normazione (ISO 8859-1).

Art. 6 cpv. 1 lett. a

1 I servizi menzionati qui sotto notificano i dati seguenti:

a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero: conformemente alle istru- zioni dell’Ufficio federale della migrazione (Ufficio) i dati personali relativi al rilascio di visti, nella misura in cui tali dati siano necessari per l’adem- pimento dei compiti secondo la LStr3.

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Ordinanza SIMIC RU 2007

Art. 9 lett. b n. 6, lett. d e k L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richia- mo ai dati del settore degli stranieri: b. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):

6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per

l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr4, d. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conforme- mente alla LStr; k. le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’iden- tificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la prepa- razione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile5 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata;

Art. 10 lett. i L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richia- mo ai dati del settore dell’asilo: i. le autorità cantonali e comunali dello stato civile: esclusivamente per l’iden- tificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile e per la prepa- razione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile7 e 6 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 20048 sull’unione domestica registrata;

Art. 18 cpv. 4 lett. e ed f 4 L’UFM cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti: e. i dati concernenti l’impiego ai sensi degli articoli 19 capoverso 4 lettera b e 34 dell’ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, sul soggiorno e sull’attività lucrativa sono cancellati dopo dieci anni; f. le dichiarazioni di garanzia sono cancellate dopo cinque anni.

4 RS 142.20; RU 2007 5437 5 RS 210 6 RS 211.231 7 RS 210 8 RS 211.231 9 RS 142.201; RU 2007 5497

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Ordinanza SIMIC RU 2007

Art. 20 cpv. 2 2 L’Ufficio trasmette alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le statistiche necessarie per l’adempimento dei loro compiti secondo la LStr10, la LAsi11, la LCit12, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone UE13 e l’Accordo sulla libera circolazione delle persone AELS14.

Art. 22 cpv. 4

4 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni generali dell’ordinanza del

24 ottobre 200715 sugli emolumenti LStr.

Art. 25 cpv. 2

2 I sistemi d’informazione RCS e AUPER devono essere messi fuori servizio entro

sei mesi dalla messa in funzione del SIMIC. Tutti i dati di questi sistemi devono essere distrutti o consegnati all’Archivio federale (art. 21 LPD16).

II

L’allegato 1 è modificato come segue: Catalogo dei dati SIMIC Sostituzione di un’espressione: Nella sezione «Catalogo dei dati SIMIC», n. II 2, l’espressione «LDDS» è sostituita con «LStr».

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

10 RS 142.20; RU 2007 5437 11 RS 142.31 12 RS 141.0 13 RS 0.142.112.681 14 RS 0.632.31 15 RS 142.209; RU 2007 5561 16 RS 235.1

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