AS 2007 5619
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Modifica del 24 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 20041 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 59 capoverso 1 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr); visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo; in esecuzione dell’articolo in 28 della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati; in esecuzione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statu- to degli apolidi,
Art. 5 cpv. 4
4 A una persona ammessa provvisoriamente che possiede un documento di viaggio
del suo Stato d’origine o di provenienza è rilasciato, per i motivi menzionati nel capoverso 2, un visto di ritorno. Non è applicabile l’articolo 15 dell’ordinanza del 24 ottobre 20076 sulla procedura d’entrata e di rilascio del visto.
Art. 21 Sistema d’informazione per i documenti di viaggio 1 L’autorizzazione per consultare e trattare i dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno (ISR) a stranieri privi di documenti secondo l’articolo 111 LStr è disciplinata nell’allegato.
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Rilascio di documenti di viaggio per stranieri RU 2007
2 I dati dell’ISR non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio
federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dall’UFM.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 21 cpv. 1)
Autorizzazione per la consultazione e il trattamento dei dati registrati nell’ISR
I dati elencati di seguito sono suddivisi in dati che figurano sul documento di viag- gio (I. Dati del documento di viaggio) e dati che si trovano unicamente nella banca dati (II. Dati supplementari nella banca dati).
C = consultazione; T = trattamento e consultazione
Nome del campo dei dati Confederazione Ct.
Posti di polizia cant. UFM Admin UFM User UFM lettori UFCL Cgcf
Record doc. di viaggio + banca dati
I. Dati del documento di viaggio
Tipo di documento di viaggio (art. 2 ODV) T T C C C C
Cognome (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Nome(i) (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Sesso (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Data di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Luogo di nascita (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Statura (111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Fotografia (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Numero personale (111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Data del rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C C
Durata di validità (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C C
Codice del Paese (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C C
Numero del documento di viaggio (art. 111 cpv. 2 lett. c T T C C C C LStr)
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Nome del campo dei dati Confederazione Ct.
Posti di polizia cant. UFM Admin UFM User UFM lettori UFCL Cgcf
Autorità di rilascio (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr) T T C C C C
Rappresentante legale dei minorenni o T T C C C C degli interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)
Registrazioni su richiesta del richiedente T T C C C C (art. 111 cpv. 2 lett. e LStr)
II. Dati supplementari nella banca dati
Dati sulla perdita di un documento di viaggio T T C C C C (art. 14 cpv. 1 ODV e 111 cpv. 2 lett. f LStr)
Dati sulla registrazione o sulla revoca di una registrazione di T T C C C C un documento di viaggio in RIPOL (art. 14 cpv. 5 ODV e 111 cpv. 2 lett. f LStr)
Ritiro (art. 16 ODV) T T C C C C
Cittadinanza (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Indirizzo (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Cognome e nome dei genitori (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Cognome dei genitori prima del matrimonio (art. 111 cpv. 2 T T C C C C lett. a LStr)
Firma (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Numero dell’incarto (art. 111 cpv. 2 lett. a LStr) T T C C C C
Presentazione della domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr) T T C C C C
Decisione sulla domanda (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr) T T C C C C
Altri dati relativi alla domanda T T C C C C (art. 111 cpv. 2 lett. b LStr)
Altri dati relativi allo statuto del documento di viaggio T T C C C C (art. 111 cpv. 2 lett. c LStr)
Le firme dei rappresentanti legali nel caso di documenti di T T C C C C viaggio rilasciati a minorenni o interdetti (art. 111 cpv. 2 lett. d LStr)
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Abbreviazioni: UFM Admin Ufficio federale della migrazione, Direzione della Sezione Sviz- zera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV) UFM User Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Sezione Svizzera tedesca 2 della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV e art. 111 cpv. 4 LStr) UFM lettori Ufficio federale della migrazione, collaboratori della Divisione dimora e ritorno (art. 1 ODV) UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, produttore dei documenti di viaggio (art. 111 cpv. 5 lett. a LStr) Cgcf Corpo delle guardie di confine e posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni (art. 111 cpv. 5 lett. b LStr) Posti di polizia Posti di polizia designati dai Cantoni per la ricezione di annunci dei Cantoni concernenti documenti di viaggio persi (art. 14 cpv. 5 lett. a ODV e art. 111 cpv. 5 lett. c LStr)
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