AS 2007 5759
Ordinanza della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse CFB, OBVM-CFB)
Ordinanza della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse CFB, OBVM-CFB)
Modifica del 1° novembre 2007
La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche) ordina:
I L’ordinanza sulle borse CFB del 25 giugno 19971 è modificata come segue.
Art. 9 cpv. 4 4 Le partecipazioni che nel corso di un solo giorno di borsa (intraday) e provviso- riamente raggiungono, superano o scendono al di sotto di un limite non sono sogget- te all’obbligo di dichiarazione.
Art. 10, rubrica, e cpv. 3 Nascita e calcolo (art. 20 cpv. 1 e 5 LBVM) 3 Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un limite, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l’una dall’altra e dichiararle simultaneamente: a. l’acquisto e l’alienazione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d’acquisto e di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1ter nonché la concessione di diritti di alienazione (posizioni di acquisto); e b. l’acquisto e l’alienazione di diritti di alienazione nonché la concessione di diritti di conversione e d’acquisto (posizioni di vendita).
Art. 13, rubrica, cpv. 1, 1bis, 1ter, 2 e 4 Strumenti finanziari
1 Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione:
a. l’acquisto o l’alienazione di diritti di conversione e d’acquisto (segnatamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put);
1 RS 954.193
2007-2453 5759
Ordinanza sulle borse CFB RU 2007
b. la concessione (sottoscrizione) di diritti di conversione e d’acquisto (segna- tamente le opzioni call) nonché di diritti di alienazione (segnatamente le opzioni put). 1bis L’obbligo di dichiarazione sussiste a prescindere dal fatto che uno strumento finanziario preveda o ammetta un adempimento in natura o che lo escluda. 1ter L’obbligo di dichiarazione sussiste segnatamente anche per le operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2bis LBVM. 2 Sono inoltre soggetti a un nuovo obbligo di dichiarazione gli strumenti finanziari già dichiarati secondo i capoversi 1 e 1ter qualora, nel caso in cui essi siano o non siano esercitati, si raggiunga, si superi o si scenda al di sotto di un limite.
4 Abrogato
Art. 14 lett. c e d Un obbligo di dichiarazione sussiste inoltre se si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite: c. in caso di acquisto e alienazione di titoli di partecipazione per portafogli col- lettivi interni ai sensi dell’articolo 4 della legge federale del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol); questi titoli devono essere annoverati tra i titoli detenuti dalla banca o dal commerciante di valori mobi- liari per proprio conto; d. soltanto in virtù della quota dei diritti di voto (esercitabili o no) rappresentati dalle azioni, a prescindere dal fatto che la quota totale dei diritti di voto tenu- to conto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 13 raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite.
Art. 16, rubrica, cpv. 1, 1bis, 1ter e 2 Investimenti collettivi di capitale (art. 20 cpv. 1, 3 e 5 LBVM) 1 Gli obblighi di dichiarazione relativi alle partecipazioni in investimenti collettivi di capitale approvati secondo la LICol3 devono essere adempiuti dal titolare dell’autorizzazione (art. 13 cpv. 2 lett. a–d LICol nonché art. 15 in combinato dispo- sto con l’art. 120 cpv. 1 LICol). 1bis Per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione sono applicabili i seguenti principi: a. gli obblighi di dichiarazione per più investimenti collettivi di capitale del medesimo titolare d’autorizzazione devono essere adempiuti globalmente e individualmente per ciascun investimento collettivo di capitale in cui la par- tecipazione raggiunga, superi o scenda al di sotto di un limite;
2 RS 951.31 3 RS 951.31
Ordinanza sulle borse CFB RU 2007
b. per le direzioni di fondi all’interno di un gruppo non sussiste alcun obbligo di consolidamento con il gruppo; c. nel caso delle SICAV con gestione di terzi, gli obblighi di dichiarazione devono essere adempiuti dalla direzione del fondo; d. ogni segmento di un investimento collettivo di capitale aperto multi- comparto costituisce un investimento collettivo di capitale a sé stante ai sen- si del capoverso 1. 1ter Gli investimenti collettivi di capitale esteri che non sono autorizzati per la distri- buzione possono adempiere il loro obbligo di dichiarazione conformemente ai capoversi 1 e 1bis se hanno preventivamente dimostrato all’organo per la pubblicità che soddisfano per analogia le esigenze dell’articolo 120 LICol.
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 16a Banche e commercianti di valori mobiliari (art. 20 cpv. 5 LBVM)
1 Fatto salvo il capoverso 2, le banche e i commercianti di valori mobiliari non
devono comprendere, nel calcolo della quota dei diritti di voto, i titoli di partecipa- zione che: a. detengono nel loro portafoglio commerciale, se la quota non raggiunge il
5 per cento dei diritti di voto;
b. detengono nell’ambito di prestiti su titoli, di cessioni in garanzia o di opera- zioni analoghe, se la quota non raggiunge il 5 per cento dei diritti di voto; c. detengono esclusivamente per fini di conteggio o per lo svolgimento di ope- razioni, e per tre giorni di borsa al massimo. 2 Il conteggio secondo il capoverso 1 è ammesso se non vi è l’intenzione di esercita- re i diritti di voto per le relative quote (o influire altrimenti sulla gestione operativa dell’emittente) e se la quota dei diritti di voto non supera, in totale, il 10 per cento di tali diritti.
1 La dichiarazione contiene le seguenti indicazioni:
a. quota dei diritti di voto, categoria e numero di tutti i titoli di partecipazione o strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13 detenuti dalle persone partecipanti e dei diritti di voto ad essi vincolati. Se la partecipazione scende al di sotto del limite del 3 per cento, è possibile limitare la dichiarazione a questa circostanza senza indicare la quota dei diritti di voto; abis. i fatti da cui nasce l’obbligo di dichiarazione, come ad esempio l’acquisto, l’alienazione, il prestito di titoli e le operazioni analoghe ai sensi dell’ar- ticolo 12, la modifica del capitale sociale, l’esercizio o il mancato esercizio di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13, la motivazione di un’intesa comune o una modifica nella composizione di un gruppo.
Ordinanza sulle borse CFB RU 2007
1bis Nel caso degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13, la dichiarazione contiene inoltre il numero di valore dei titoli (ISIN) se si tratta di titoli quotati in una borsa svizzera. Per gli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 13 che non sono quotati in una borsa svizzera, la dichiarazione contiene l’indicazione delle condizio- ni essenziali quali segnatamente l’identità dell’emittente, il sottostante, il rapporto di opzione, il prezzo di esercizio, il termine e le modalità di esercizio.
1 La società pubblica la dichiarazione secondo l’articolo 17 capoversi 1 e 1bis sulla piattaforma elettronica pubblica gestita dal competente organo per la pubblicità. 1bis Seun organo per la pubblicità non dispone di una piattaforma elettronica pubblica, la società pubblica la dichiarazione secondo l’articolo 17 capoversi 1 e1bis sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e in almeno uno dei principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche. 2 Se la pubblicazione avviene secondo il capoverso 1bis, per l'osservanza del termine previsto all’articolo 18 capoverso 2 fa stato il momento della trasmissione della dichiarazione ai media elettronici. La pubblicazione deve essere trasmessa simulta- neamente anche al competente organo per la pubblicità.
Art. 46a Disposizione transitoria della modifica del 1° novembre 2007 (art. 20 cpv. 5 LBVM)
Gli obblighi di dichiarazione modificati devono essere attuati entro il 29 febbraio 2008.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2007.
1° novembre 2007 In nome della Commissione delle banche: Il presidente, Eugen Haltiner