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AS 2007 5773

Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade

Ordinanza concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)

del 7 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le presta- zioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo Gli emolumenti per la procedura d’approvazione del tipo di veicoli si basano sull’articolo 32 e sull’appendice 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

1 Gli emolumenti sono stabiliti:

a. secondo le aliquote fisse giusta l’allegato; b. secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell’allegato; c. secondo il dispendio negli altri casi. 2 Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.

3 Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

RS 172.047.40

2007-1953 5773

Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2007

Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell’emolumento I dati del sistema d’informazione manageriale strade e traffico stradale vengono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio. Ne sono escluse le valutazioni speciali fatte su ordinazione.

Art. 6 Supplemento Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgen- ti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.

Art. 7 Incasso 1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anti- cipo o contro rimborso.

2 L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso.

3 Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’auto-

rizzazione non viene utilizzata.

Art. 8 Adeguamento al rincaro Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 giugno 19954 sugli emolumenti USTRA è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le presta- zioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RU 1995 3991, 1998 1796, 2002 4212, 2003 3369, 2006 1673 4705

Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2007

Allegato (art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali Franchi

1 Conferimento o diniego di autorizzazioni per le corse

d’importazione e le corse di transito transfrontaliero con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell’ordinanza del

13 nov. 19625 sulle norme della circolazione stradale,

ONC)

1.1 Permesso unico

1.1.1 In caso di superamento delle dimensioni e del peso nei 80

limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC

1.1.2 In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i

limiti dell’art. 79 cpv. 2 e 3 ONC tassa di base 200 più accertamenti necessari, quali verifiche sui tratti secondo il dispendio

1.2 Permesso duraturo 400

2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse

effettuate la notte e la domenica nel traffico internazionale (art. 92 cpv. 2 ONC)

2.1 Permesso unico 60

2.2 Permesso duraturo 400

3 Informazioni dai registri della circolazione stradale

3.1 Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, 2

per indirizzo

3.2 Informazione su dati della banca dati, per veicolo o 50

conducente

3.3 Informazione su dati da microfilm, per veicolo 80

3.4 Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati, 50

per veicolo

3.5 Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm, per 100

veicolo

3.6 Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola 2500

manchevolezza

5 RS 741.11

Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2007

Franchi

3.7 Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su 2100

supporto elettronico (dati generici), per valutazione

3.8 Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su 2500

supporto elettronico (dati generici), per valutazione

3.9 Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo 425

su supporto elettronico (cifre totali)

3.10 Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale su 425

supporto elettronico, per interrogazione

3.11 Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato 10

di messa in circolazione, per veicolo

4 Consegna di carte per l’odocronografo (quota dell’USTRA)

4.1 Carta del conducente 65

4.2 Carta dell’officina 70

4.3 Carta dell’azienda 65

4.4 Carta di controllo 65

5 Conferimento o diniego di autorizzazioni nell’ambito delle

strade nazionali

5.1 Autorizzazioni per impianti di rifornimento e di vitto nelle 300

aree di sosta (art. 7 dell’ordinanza del 7 nov. 20076 sulle strade nazionali, OSN)

5.2 Permessi conformemente agli articoli 29 e 30 OSN: fino a 5000

secondo il dispendio

6 Altre decisioni nell’ambito della legislazione sulla fino a 5000

circolazione stradale secondo il dispendio

6 RS 725.11; RU 2007 5957

Ordinanza sugli emolumenti USTRA RU 2007

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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