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Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)
del 7 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), ordina:
Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni Capitolo 1: Potenziale di risorse Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata 1 Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell’allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest’ultima corrisponde alla somma: a. dei redditi determinanti delle persone fisiche; b. dei redditi determinanti tassati alla fonte; c. delle sostanze determinanti delle persone fisiche; d. degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale spe- ciale; e. degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale; f. dei riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta. 2 Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.
Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo 1 L’anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all’anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.
RS 613.21 1 RS 613.2
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2 Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo). 3 Il primo anno di calcolo risale a sei anni prima dell’anno di riferimento mentre l’ultimo a quattro anni prima.
Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell’allegato 1. Esso corri- sponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.
Art. 4 Indice delle risorse 1 L’indice delle risorse di un Cantone è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera. 2 L’indice delle risorse di un determinato Cantone è arrotondato di una cifra dopo la virgola.
3 L’indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.
4 I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanzia- riamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.
Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati 1 Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall’ap- plicazione di un’aliquota proporzionale d’imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota d’imposta standardizzata) al potenziale di risorse. 2 Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera è fissato nell’allegato 1. Esso com- prende: a. la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali; b. la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo. 3 L’aliquota d’imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera. 4 L’indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all’indice delle risorse.
2 RS 431.012.1 3 RS 642.11
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Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche
Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica 1 Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo red- dito imponibile secondo la LIFD4, dopo deduzione di una franchigia unitaria. 2 La franchigia corrisponde all’importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l’articolo 214 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo. 3 Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.
Art. 7 Base di calcolo per il Cantone Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 2. Esso corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti nel relativo Cantone secondo la LIFD5.
Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte
Art. 8 Base di calcolo Il reddito determinante tassato alla fonte è calcolato in base al rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e al numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD6.
Art. 9 Composizione Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte: a. degli stranieri residenti sul territorio secondo l’articolo 83 LIFD7; b. dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l’articolo 93 LIFD; c. dei frontalieri tassati integralmente secondo l’articolo 91 LIFD; d. dei frontalieri tassati limitatamente secondo l’articolo 83 LIFD e le conven- zioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.
Art. 10 Calcolo Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all’allegato 3.
4 RS 642.11 5 RS 642.11 6 RS 642.11 7 RS 642.11
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Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche
Art. 11 Base di calcolo 1 La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza.
2 Sono integrate nel calcolo:
a. la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta ad altri Cantoni o all’estero; e b. la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di si- tuazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all’estero.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile 1 La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa. 2 Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.
Art. 13 Calcolo del fattore alfa 1 Il fattore alfa corrisponde all’aumento medio di valore della sostanza netta in percento della stessa. Esso si fonda sull’allegato 4. 2 Le basi di calcolo del fattore alfa sono le percentuali medie rispetto alla sostanza netta e i rendimenti dei seguenti elementi patrimoniali nel corso degli ultimi 20 anni disponibili: a. titoli; b. conto di risparmio; c. immobili adibiti a uso proprio; d. debiti ipotecari. 3 Le percentuali rispetto alla sostanza netta sono stabilite in modo che per un rischio minimo venga realizzato un rendimento reale medio del quattro per cento della sostanza netta. 4 Il fattore di ponderazione alfa è valido di volta in volta per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LPFC. 5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana istruzioni sul calcolo e sui dati da utilizzare.
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Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell’alle- gato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone fisiche limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.
Sezione 5: Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale
Art. 15 Calcolo per la singola persona giuridica 1 L’utile determinante di una persona giuridica senza statuto fiscale speciale corri- sponde all’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD8, dopo dedu- zione del reddito netto di partecipazioni secondo la LIFD. 2 Se il reddito netto di partecipazioni è superiore all’utile netto imponibile, l’utile determinante è uguale a zero.
Art. 16 Calcolo per il Cantone Gli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale di un determinato Cantone sono fissati nell’allegato 5. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale impo- nibili in detto Cantone.
Sezione 6: Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale
Art. 17 Calcolo per le singole persone giuridiche L’utile determinante di una persona giuridica con statuto fiscale speciale corrisponde alla somma: a. dell’utile imponibile proveniente da proventi dalla Svizzera conformemente all’articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 19909 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID); b. dell’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD10, dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni secondo la LIFD e dell’utile imponibile dalla Svizzera conformemente alla lettera a, ponderato con il fat- tore beta.
8 RS 642.11 9 RS 642.14 10 RS 642.11
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Art. 18 Calcolo per il Cantone L’utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 6. Esso corrisponde alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.
Art. 19 Calcolo dei fattori beta
1 Per ogni singola persona giuridica secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID11
viene calcolato un fattore beta. I fattori beta sono fissati nell’allegato 6.
2 I fattori beta sono identici per tutti i Cantoni.
3 I fattori beta sono validi per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse. Essi si basano sulle cifre degli anni di calcolo del precedente periodo quadriennale di perequazione delle risorse. 4 I fattori beta corrispondono alla somma di un fattore di base e di un fattore di supplemento. 5 Il fattore beta delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale tassate solo provvisoriamente è 1.
Art. 20 Fattore di base e fattore di supplemento
1 Il fattore di base corrisponde:
a. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LAID12: a zero; b. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 LAID: al primo quartile delle quote imponibili degli altri pro- venti dall’estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all’articolo 28 capoverso 3 LAID. c. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell’articolo 28 capoverso 4 LAID: al primo quarto delle quote imponibili degli altri proven- ti dall’estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate con- formemente all’articolo 28 capoverso 4 LAID. 2 Il calcolo dei fattori di supplemento è effettuato conformemente all’allegato 6.
Sezione 7: Riparti fiscali determinanti
Art. 21 1 I riparti fiscali determinanti di un Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato tra la somma degli accrediti d’imposta federale diretta:
11 RS 642.14 12 RS 642.14
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a. allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di cal- colo; b. allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di cal- colo. 2 Il fattore di ponderazione di un determinato Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3, 5 e 6 e il gettito dell’imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.
Sezione 8: Rilevamento dei dati
Art. 22 Il DFF emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici federali. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.
Capitolo 2: Versamenti di compensazione
Art. 23 Prestazione della Confederazione 1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale, la Confederazione versa il contributo di base alla perequazione delle risorse stabilito dall’Assemblea federale. 2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione della Confederazione in funzione del tasso di variazione del potenziale delle risorse della Svizzera rispetto all’anno precedente. 3 L’adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l’entrata in vigore di un nuovo decreto federale conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.
Art. 24 Prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti
1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale la prestazione complessiva
alla perequazione delle risorse dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti stabilito dall’Assemblea fede- rale. 2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti in funzione del tasso di variazione rispetto all’anno precedente della somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti durante l’anno in questione. Sono fatte salve le limi- tazioni legali della prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti ad almeno due terzi e al massimo all’80 per cento della prestazione della Confedera- zione.
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3 L’adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l’entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l’articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.
Art. 25 Contributi dei Cantoni finanziariamente forti 1 Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera.
2 Il calcolo dei contributi è effettuato conformemente all’allegato 8.
Art. 26 Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli (ripartizione) 1 Il contributo pro capite a un Cantone finanziariamente debole aumenta proporzio- nalmente alla differenza tra l’indice delle risorse di tutta la Svizzera e l’indice delle risorse di detto Cantone.
2 La progressione è stabilita in modo che:
a. il valore mirato per il Cantone finanziariamente più debole (art. 6 cpv. 3 LPFC) possa essere raggiunto con i minori mezzi finanziari possibili; b. la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, compreso il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata. 3 Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conforme- mente all’allegato 9.
Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione Capitolo 1: Dati di base
Art. 27 Dati di base I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 199213 sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 199814 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.
Art. 28 Obbligo di fornire i dati
1 I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.
2 Il Dipartimento federale dell’interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.
13 RS 431.01 14 RS 431.112
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Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico Sezione 1: Oneri speciali determinanti
Art. 29 Indicatori parziali 1 La compensazione dell’aggravio geotopografico si basa sui seguenti quattro indica- tori parziali dei Cantoni: a. altitudine degli insediamenti: percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente secondo il censimento a oltre 800 metri sul livello del mare; b. declività del terreno: altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie; c. struttura dell’insediamento: percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente domiciliata secondo il censimento fuori del territorio dell’agglomerato principale (allegato 10); d. densità demografica: abitanti per chilometro quadrato della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.
2 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell’allegato 11.
Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti 1 Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni. 2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplica- ta per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corri- spondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera. È arrotondato a una cifra dopo la virgola.
3 L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.
4 Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponde- rata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui si basano e corrispondono: a. per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti: alla popolazione secondo il censimento del Cantone residente a oltre 800 metri sul livello del mare; b. per l’indicatore parziale declività del terreno: alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie; c. per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento: al numero di abitanti secondo il censimento domiciliati fuori del territorio dell’agglomerato prin- cipale del Cantone; d. per l’indicatore parziale densità demografica: alla popolazione residente permanente del Cantone.
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5 Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore all’indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero. 6 Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell’allegato 11.
Sezione 2: Versamenti di compensazione
Art. 31 Determinazione 1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPFC l’importo totale di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde al contributo di base stabilito dall’Assemblea federale. 2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l’importo di com- pensazione in funzione del tasso di crescita dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo. 3 L’adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l’entrata in vigore di un nuovo decreto federale conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.
Art. 32 Utilizzazione L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente: a. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti; b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno; c. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti; d. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla densità demografica.
Art. 33 Contributi ai Cantoni
1 I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale
rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 Essi sono elencati nell’allegato 12.
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Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico Sezione 1: Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica
Art. 34 Indicatori parziali
1 Lacompensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura
demografica si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni: a. povertà: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di bene- ficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato; b. struttura di età: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni; c. integrazione degli stranieri: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e resi- denti da 12 anni al massimo in Svizzera. 2 Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le seguenti prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199315 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali: a. l’aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull’aiuto sociale; b. l’anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale; c. le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l’articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 200616 sulle prestazioni complementari all’assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; d i sussidi cantonali all’AVS/AI e i sussidi cantonali all’aiuto domiciliare; e. le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione; f. gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli; g. le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio riferiti alle persone o alle economie domestiche.
3 Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.
4 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell’allegato 13.
15 RS 431.012.1 16 RS 831.30; RU 2007 6055
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Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti 1 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione. I fattori di ponderazione sono stabiliti mediante l’analisi delle componenti principali e verificati ogni anno. Il calcolo si fonda sull’allegato 13. 2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.
3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un
coefficiente degli oneri per abitante. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso. 4 Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponde- rata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero. 5 Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell’allegato 13.
Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo
Art. 36 Indicatori parziali La compensazione degli oneri speciali delle città polo si basa sui seguenti tre indica- tori parziali dei Comuni: a. grandezza del Comune: popolazione residente permanente; b. densità dell’insediamento: popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune; c. tasso di occupazione: numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.
Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti 1 Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di un’analisi delle componenti principali. L’indice di aggravio di un Comu- ne corrisponde alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Il calcolo si fonda sull’allegato 14. 2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio pon- derato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanen- te dei Comuni funge da fattore di ponderazione. L’indice di aggravio del Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola. 3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante di detto Cantone. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso.
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4 Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero 5 Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell’allegato 14.
Sezione 3: Versamenti di compensazione
Art. 38 Importo di compensazione 1 Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale, l’importo totale di compen- sazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde al contributo di base stabilito dall’Assemblea federale 2 Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l’importo di com- pensazione in funzione del tasso di crescita dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo. 3 L’adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l’entrata in vigore di un nuovo decreto federale conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.
Art. 39 Utilizzazione L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente: a. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica; b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni 1 I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispet- to alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 15.
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Titolo 3: Garanzia della qualità
Art. 41 Controllo dei dati e rapporto 1 L’ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre. 2 Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine. 3 Successivamente, l’ufficio federale competente trasmette i dati all’Amministra- zione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausi- bilità e la rielaborazione dei dati.
Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente 1 In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’AFF prendo- no i seguenti provvedimenti: a. l'AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormen- te sfruttabili; b. in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili l'AFF stima il poten- ziale delle risorse conformemente all’allegato 16. 2 In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all’indice di aggravio, l’Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collabo- razione con l’AFF. 3 I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle corre- zioni e le stime effettuate.
Art. 43 Documentazione Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l’attuabilità.
Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità 1 Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento com- posto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il gruppo di studio si compone di:
a. due rappresentanti dell’AFF; b. un rappresentante ciascuno dell’AFC e dell’UFS; c. due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.
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3 Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici. 4 Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osser- vatore.
5 Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.
6 Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.
7 L’AFF ne assume il segretariato.
Art. 45 Compiti del gruppo di studio 1 Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:
a. verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni; b. verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati; c. correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfrut- tabili.
2 Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua
attività.
Titolo 4: Rapporto sull’efficacia
Art. 46 Contenuti
1 Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:
a. fornisce informazioni:
1. sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’ac-
quisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,
2. sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti
nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di com- pensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna; b. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna; c. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
1. l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della
compensazione degli oneri,
2. l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore
(art. 19 cpv. 4 LPFC),
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3. la necessità o l’opportunità di un limite massimo di aggravio dei Canto-
ni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse. 2 Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri. 3 Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC. 4 Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione. 5 Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.
Art. 47 Basi di dati 1 Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.
2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.
Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia 1 Un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confede- razione e dei Cantoni accompagna l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni e all’elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. 2 I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli. 3 Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.
4 L’AFF ne assume il segretariato.
Art. 49 Consultazione Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione contestualmente ai decreti federali sulla perequazione delle risorse e sulla compensazione degli oneri e sulla compensazione dei casi di rigore.
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Titolo 5: Scadenza dei contributi
Art. 50 I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine di ogni semestre.
Titolo 6: Disposizioni transitorie Sezione 1: Potenziale delle risorse
Art. 51 Anni di calcolo del potenziale delle risorse Il potenziale delle risorse dell’anno di riferimento 2008 corrisponde alla media della base imponibile aggregata degli anni di calcolo 2003 e 2004.
Art. 52 Aliquota d’imposta standardizzata L’aliquota d’imposta standardizzata dell’anno precedente l’entrata in vigore della presente ordinanza è pari al 30 per cento.
Art. 53 Fattori beta I fattori beta per il primo periodo quadriennale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LPFC ammontano: a. al 2,4 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 28 capover- so 2 LAID17; b. al 7,3 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 28 capover- so 3 LAID; c. al 17,0 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 28 capover- so 4 LAID.
Art. 54 Indicazioni provvisorie L’articolo 19 capoverso 5 non si applica sino all’anno di calcolo 2013 purché le indicazioni provvisorie possano essere fornite in qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente.
17 RS 642.14
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Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore
Art. 55 Bilancio globale 1 Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore. 2 Il bilancio globale della NPC illustra l’aggravio o lo sgravio finanziario netto stimato della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e
2005 conformemente:
a. al decreto federale del 3 ottobre 200318 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confedera- zione e Cantoni; b. alla legge federale del 6 ottobre 200619 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e c. agli articoli 3–9 e 23 LPFC.
Art. 56 Contributi ai Cantoni 1 La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone. 2 Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall’importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all’allegato 18. 3 I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è infe- riore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differen- za tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo. 4 A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contribu- to diminuisce in ragione del cinque percento l’anno dell’importo iniziale. 5I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corri- spondente.
18 RU 2007 5765 19 RU 2007 5779
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Sezione 3: Rapporto sull’efficacia
Art. 57 Il rapporto sull’efficacia per i due primi periodi quadriennali a contare dall’entrata in vigore della presente ordinanza contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria. Il rapporto sull’efficacia per il primo periodo quadriennale presenta inoltre le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria.
Titolo 7: Disposizioni finali
Art. 58 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 21 dicembre 197320 che disciplina la graduazione dei contri-
buti federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
2. ordinanza del 27 novembre 198921 sulla perequazione finanziaria mediante
la quota cantonale dell’imposta federale diretta.
Art. 59 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
20 RU 1974 146 21 RU 1989 2470, 2002 3069
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Allegato 1 (art. 1–5)
1. Potenziale di risorse
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2008
Cantone Potenziale di Popolazione Potenziale Indice delle risorse 2008 residente media di risorse pro risorse (in 1000 franchi) negli anni di capite 2008 calcolo (valore (in franchi) medio 2003–2004)
Zurigo 43 448 036 1 276 015 34 050 126.5 Berna 19 917 413 960 147 20 744 77.1 Lucerna 7 296 496 353 300 20 652 76.7 Uri 577 491 34 753 16 617 61.8 Svitto 4 488 004 134 428 33 386 124.1 Obvaldo 596 974 33 033 18 072 67.2 Nidvaldo 1 301 268 38 563 33 744 125.4 Glarona 716 568 38 278 18 720 69.6 Zugo 6 009 194 103 918 57 826 214.9 Friburgo 5 071 912 250 227 20 269 75.3 Soletta 5 043 202 245 906 20 509 76.2 Basilea Città 7 176 591 190 833 37 607 139.8 Basilea Campagna 7 358 428 263 471 27 929 103.8 Sciaffusa 1 918 123 74 170 25 861 96.1 Appenzello Esterno 1 096 473 52 621 20 837 77.4 Appenzello Interno 314 463 14 676 21 428 79.6 San Gallo 9 985 038 458 628 21 772 80.9 Grigioni 4 201 410 191 407 21 950 81.6 Argovia 13 535 189 561 110 24 122 89.6 Turgovia 4 622 836 232 207 19 908 74.0 Ticino 8 312 940 317 958 26 145 97.2 Vaud 18 514 848 652 466 28 377 105.5 Vallese 5 296 225 285 070 18 579 69.0 Neuchâtel 4 372 882 168 424 25 964 96.5 Ginevra 17 494 770 430 075 40 678 151.2 Giura 1 253 731 67 905 18 463 68.6
Totale Cantoni 199 920 504 7 429 582 26 909 100.0
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2. Gettito fiscale standardizzato
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2008 Aliquota standard d’imposta 2008 = 27,8%
Cantone Gettito fiscale standard 2008 Gettito fiscale standard pro (in 1000 franchi) capite 2008 (in franchi)
Zurigo 12 091 763 9 476 Berna 5 543 096 5 773 Lucerna 2 030 644 5 748 Uri 160 718 4 625 Svitto 1 249 029 9 291 Obvaldo 166 140 5 030 Nidvaldo 362 148 9 391 Glarona 199 424 5 210 Zugo 1 672 383 16 093 Friburgo 1 411 533 5 641 Soletta 1 403 543 5 708 Basilea Città 1 997 274 10 466 Basilea Campagna 2 047 880 7 773 Sciaffusa 533 821 7 197 Appenzello Esterno 305 153 5 799 Appenzello Interno 87 516 5 963 San Gallo 2 778 876 6 059 Grigioni 1 169 269 6 109 Argovia 3 766 898 6 713 Turgovia 1 286 554 5 541 Ticino 2 313 525 7 276 Vaud 5 152 756 7 897 Vallese 1 473 961 5 171 Neuchâtel 1 216 991 7 226 Ginevra 4 868 865 11 321 Giura 348 918 5 138
Totale Cantoni 55 638 678 7 489
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Allegato 2 (art. 7)
Reddito determinante delle persone fisiche Valori cantonali per l’anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004)
Cantone Reddito determinante delle persone fisiche 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo 28 625 826 Berna 14 342 657 Lucerna 5 308 811 Uri 415 335 Svitto 3 323 126 Obvaldo 477 088 Nidvaldo 957 826 Glarona 519 163 Zugo 3 268 847 Friburgo 3 698 030 Soletta 3 983 475 Basilea Città 3 922 867 Basilea Campagna 5 827 936 Sciaffusa 1 147 218 Appenzello Esterno 836 938 Appenzello Interno 234 217 San Gallo 7 442 962 Grigioni 2 938 289 Argovia 10 042 326 Turgovia 3 414 979 Ticino 5 260 497 Vaud 13 447 704 Vallese 4 065 974 Neuchâtel 2 636 126 Ginevra 10 141 737 Giura 839 725
Totale Cantoni 137 119 678
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Allegato 3 (art. 9 e 10)
Reddito determinante tassato alla fonte
1. Definizione delle variabili e dei parametri
BQA Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri BQB Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri tassati integralmente BQC Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente BQD Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente BQE Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra BQF Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia BQG Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente TCvecchio Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente conformemente all’articolo 5 capoverso 4 della CDI-A fino all’anno di calcolo 2005 TCnuovo Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A a partire dall’anno di calcolo 2006 TD Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D TE Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.01.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia TF Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.04.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia TG Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente conformemente all’articolo 14a capoverso 4 CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia
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SSTV Aliquota d’imposta standardizzata nell’anno precedente l’anno di riferimento γ Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante medio delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario medio delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo
2. Formule di calcolo
(1) Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone: γ · BQA (2) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integral- mente di un determinato Cantone: γ · BQB (3) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente: TC vecchio fino all’anno di calcolo 2005: ⋅ BQC SSTV dopo l’anno di calcolo 2006: (1 − TCnuovo) ⋅ γ ⋅ BQC (4) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente: TD ⋅ BQD SSTV (5) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra: ⎛ TE ⎞ ⎜γ − ⎟ ⋅ BQE ⎝ SSTV ⎠ (6) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia: TF ⋅ BQF SSTV (7) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente: (1 − TG) ⋅ γ ⋅ BQG
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3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2008
Parametro Valore
γ 0.42 SSTV 0.3 TCvecchio 0.03 TCnuovo 0.125 TD 0.045 TE 0.035 TF 0.045 TG 0.4
4. Commento del calcolo
Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG). Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso delle perso- ne tassate integralmente, per determinare il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formule di calcolo (1) e (2)]. Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia. – Formula (3), frontalieri dell’Austria: fino all’anno di calcolo 2005 i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 3 per cento, TCvecchio. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale standardizzato, TCvecchio ⋅ BQC, per l’aliquota d’imposta stan- dardizzata dell’anno precedente, SSTV. A partire dall’anno di calcolo 2006, i redditi lordi sono tassati in Svizzera e viene versata all’Austria una pere- quazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ BQC, viene corretto della quota che spetta all’Austria, TCnuovo. – Formula (4), frontalieri della Germania: i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD ⋅ BQD, per l’aliquota d’imposta standardizzata dell’anno precedente, SSTV. – Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra: l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma sala- riale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione inte- grale da parte di Ginevra, γ ⋅ BQE, viene dedotta la quota che deve essere
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versata alla Francia. Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da ver- sare alla Francia, TE ⋅ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per l’aliquota d’imposta standardizzata dell’anno precedente, SSTV. – Formula (6), frontalieri della Francia (fuori Ginevra): l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF ⋅ BQF, per l’aliquota d’imposta standardiz- zata dell’anno precedente, SSTV. – Formula (7), frontalieri dell’Italia: rimborso del 40 per cento dei gettiti fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ ⋅ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.
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5. Redditi determinanti tassati alla fonte: valori cantonali per l’anno di riferimento 2008 (in 1000 franchi)
Cantone Redditi determinanti tassati alla fonte 2008
Residenti Frontalieri Frontalieri Frontalieri della Frontalieri della Frontalieri della Frontalieri Somma sul territorio tassati dell’Austria Germania tassati Francia tassati Francia tassati dell’Italia tassati e consiglieri integralmente tassati limitatamente limitatamente, limitatamente, limitatamente d’amministrazione limitatamente con imposizione nel con imposizione Cantone di Ginevra in Francia
Zurigo 1 066 648 7 214 0 44 796 0 0 0 1 118 658 Berna 339 554 0 0 144 0 7 856 0 347 554 Lucerna 175 752 0 0 311 0 0 0 176 063 Uri 18 853 0 0 0 0 0 0 18 853 Svitto 60 309 5 247 0 114 0 0 0 65 670 Obvaldo 23 260 0 0 0 0 0 0 23 260 Nidvaldo 20 966 0 0 7 0 0 0 20 973 Glarona 20 538 0 0 0 0 0 0 20 538 Zugo 73 719 0 0 272 0 0 0 73 990 Friburgo 143 452 0 0 0 0 0 0 143 452 Soletta 77 323 916 0 1 986 0 10 197 0 90 423 Basilea Città 200 908 42 792 0 145 232 0 208 191 0 597 122 Basilea Campagna 105 597 14 402 0 55 113 0 123 436 0 298 548 Sciaffusa 60 417 0 5 38 618 0 0 0 99 040 Appenzello Esterno 21 245 403 1 040 174 0 0 0 22 862 Appenzello Interno 5 351 0 122 80 0 0 0 5 553 San Gallo 207 900 13 826 38 068 5 311 0 0 0 265 106 Grigioni 230 569 26 986 1 906 20 0 0 19 972 279 453 Argovia 0 0 0 0 0 0 0 656 138 Turgovia 108 663 2 718 1 544 26 464 0 0 0 139 388 Ticino 271 200 21 550 0 0 0 0 418 028 710 778
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Cantone Redditi determinanti tassati alla fonte 2008
Residenti Frontalieri Frontalieri Frontalieri della Frontalieri della Frontalieri della Frontalieri Somma sul territorio tassati dell’Austria Germania tassati Francia tassati Francia tassati dell’Italia tassati e consiglieri integralmente tassati limitatamente limitatamente, limitatamente, limitatamente d’amministrazione limitatamente con imposizione nel con imposizione Cantone di Ginevra in Francia
Vaud 484 980 0 0 0 0 125 985 0 610 965 Vallese 235 681 259 0 0 0 6 111 10 713 252 765 Neuchâtel 106 897 1 100 0 0 0 55 814 0 163 811 Ginevra 554 476 0 0 0 1 262 660 0 0 1 817 136 Giura 21 166 1 812 0 98 0 37 873 0 60 949
Totale Cantoni 4 635 425 139 226 42 684 318 740 1 262 660 575 462 448 714 8 079 049 Dati in corsivo = Valori stimati secondo l’art. 42 cpv. 1 lett. b OPFC
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Allegato 4 (art. 13 e 14)
Sostanza determinante delle persone fisiche Valori cantonali per l’anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004) Fattore α = 1,2 %
Cantone Sostanza determinante delle persone fisiche 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo 3 151 495 Berna 1 478 189 Lucerna 581 652 Uri 41 527 Svitto 405 696 Obvaldo 48 132 Nidvaldo 159 254 Glarona 66 163 Zugo 357 144 Friburgo 226 731 Soletta 212 217 Basilea Città 435 264 Basilea Campagna 364 235 Sciaffusa 102 217 Appenzello Esterno 100 351 Appenzello Interno 33 188 San Gallo 758 522 Grigioni 387 057 Argovia 904 089 Turgovia 360 655 Ticino 390 855 Vaud 1 231 805 Vallese 315 226 Neuchâtel 178 441 Ginevra 596 366 Giura 55 975
Totale Cantoni 12 942 447
Dati in corsivo = Valori corretti secondo l’art. 42 cpv. 1 lett. a OPFC (LU 2003 e 2004, VD 2004) e valori stimati secondo l’art. 42 cpv. 1 lett. b OPFC (VD 2003)
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Allegato 5 (art. 16)
Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale Valori cantonali per l’anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004)
Cantone Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo 10 580 284 Berna 3 772 796 Lucerna 1 037 471 Uri 96 648 Svitto 574 165 Obvaldo 41 768 Nidvaldo 143 712 Glarona 78 951 Zugo 1 294 433 Friburgo 897 361 Soletta 746 354 Basilea Città 2 025 601 Basilea Campagna 895 611 Sciaffusa 373 832 Appenzello Esterno 129 292 Appenzello Interno 38 942 San Gallo 1 418 435 Grigioni 507 069 Argovia 1 790 448 Turgovia 676 936 Ticino 1 623 928 Vaud 2 584 303 Vallese 578 256 Neuchâtel 1 313 714 Ginevra 4 496 049 Giura 287 511
Totale Cantoni 38 003 869
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Allegato 6 (art. 18–20)
Utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta
1. Definizione delle varabili e dei parametri
π Quota dei Cantoni all’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 LIFD22 TDBG Aliquota d’imposta federale diretta sull’utile conformemente all’articolo 68 LIFD β* Fattore di base secondo l’articolo 20 capoverso 1 ω Fattore di riduzione (retribuzione ai Cantoni per la riscossione dell’imposta federale diretta) SSTV Aliquota d’imposta standardizzata nell’anno precedente l’anno di riferimento
2. Calcolo dei fattori di supplemento
I fattori di supplemento conformemente all’articolo 20 capoverso 2 sono calcolati secondo la seguente formula:
π⋅ TDBG SSTV ( ) ⋅ 1 − β ∗ ⋅ (1 − ϖ )
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2008
Parametro Valore
π 0.17 TDBG 0.085 SSTV 0.3 ω 0.5
4. Fattori beta per l’anno di riferimento 2008
Fattore di base β* Fattore di supplemento Fattore β
Società holding 0.0 % 2.4 % 2.4 % Società di domicilio 5.0 % 2.3 % 7.3 % Società miste 15.0 % 2.0 % 17.0 %
22 RS 642.11
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5. Commento del calcolo dei fattori di supplemento
I fattori beta si calcolano partendo da un fattore di base β* e da un fattore di supple- mento. In una prima fase l’aliquota d’imposta sull’utile dell’imposta federale diretta, TDBG, è moltiplicata per l’aliquota cantonale, π (TDBG · π). Successivamente ha luogo una correzione pari alla parte già contenuta nel fattore di base (1–β*). Con un’ulteriore correzione (1–ϖ) si tiene conto del fatto che l’aliquota cantonale sull’imposta federale diretta equivale almeno in parte a un emolumento di riscossio- ne ai Cantoni. In un’ultima fase, questa aliquota rettificata è estrapolata a un fattore applicabile all’utile mediante divisione per l’aliquota d’imposta standardizzata dell’anno precedente, SSTV.
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6. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004)
Cantone Utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo 394 414 Berna 165 004 Lucerna 157 419 Uri 370 Svitto 129 903 Obvaldo 1 562 Nidvaldo 15 481 Glarona 25 986 Zugo 1 021 087 Friburgo 88 212 Soletta 13 431 Basilea Città 91 781 Basilea Campagna 46 953 Sciaffusa 187 806 Appenzello Esterno 523 Appenzello Interno 1 411 San Gallo 30 673 Grigioni 21 109 Argovia 108 520 Turgovia 9 275 Ticino 174 140 Vaud 478 451 Vallese 1 492 Neuchâtel 69 329 Ginevra 499 353 Giura 495
Totale Cantoni 3 734 181
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Allegato 7 (art. 21)
Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta Valori cantonali per l’anno di riferimento 2008 (in 1000 franchi)
Cantone Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta 2008
Zurigo –422 641 Berna –188 787 Lucerna 35 080 Uri 4 757 Svitto –10 556 Obvaldo 5 165 Nidvaldo 4 022 Glarona 5 766 Zugo –6 308 Friburgo 18 127 Soletta –2 697 Basilea Città 103 956 Basilea Campagna –74 856 Sciaffusa 8 010 Appenzello Esterno 6 507 Appenzello Interno 1 151 San Gallo 69 340 Grigioni 68 434 Argovia 33 668 Turgovia 21 601 Ticino 152 741 Vaud 161 620 Vallese 82 512 Neuchâtel 11 461 Ginevra –55 871 Giura 9 077
Totale Cantoni 41 280
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Allegato 8 (art. 25)
Contributi dei Cantoni finanziariamente forti
1. Definizione delle variabili e dei parametri
A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti Aq contributo di un Cantone finanziariamente forte q eq media della popolazione residente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo RIq indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forte q n numero di Cantoni finanziariamente forti
2. Calcolo
Il contributo di un Cantone finanziariamente forte q è calcolato come segue:
Aq = n A ( ) ⋅ RI q − 100 ⋅ e q
∑ [(RI − 100)⋅ e ] q =1 q q
3. Commento del calcolo
Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RIq–100, è moltiplicato per la sua popolazione residente media, eq. Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei n valori di tutti i Cantoni n finanziariamente forti, ∑ [(RI − 100)⋅ e ] . Ne risulta la q =1 q q
quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.
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4. Contributi per l’anno 2008
Cantone Indice delle Contributi 2008 risorse 2008 in franchi
Zurigo 126.5 505 737 735 Berna 77.1 0 Lucerna 76.7 0 Uri 61.8 0 Svitto 124.1 48 454 114 Obvaldo 67.2 0 Nidvaldo 125.4 14 649 689 Glarona 69.6 0 Zugo 214.9 178 580 767 Friburgo 75.3 0 Soletta 76.2 0 Basilea Città 139.8 113 595 316 Basilea Campagna 103.8 14 974 057 Sciaffusa 96.1 0 Appenzello Esterno 77.4 0 Appenzello Interno 79.6 0 San Gallo 80.9 0 Grigioni 81.6 0 Argovia 89.6 0 Turgovia 74.0 0 Ticino 97.2 0 Vaud 105.5 53 671 548 Vallese 69.0 0 Neuchâtel 96.5 0 Ginevra 151.2 329 334 729 Giura 68.6 0
Totale Cantoni 100.0 1 258 997 955
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Allegato 9 (art. 26)
Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli
1. Definizione delle variabili e dei parametri
B contributo complessivo ai Cantoni finanziariamente deboli Br contributo a un Cantone finanziariamente debole r er media della popolazione residente media di un Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo RIr indice delle risorse di un Cantone finanziariamente debole r m numero di Cantoni finanziariamente deboli p parametro (>0) di intensità della progressione RImin indice delle risorse del Cantone finanziariamente più debole SSECH gettito fiscale standardizzato della Svizzera eCH media della popolazione residente media della Svizzera durante gli anni di calcolo
2. Calcolo
Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue: B Br = ⋅ (100 − RI r )1+ p ⋅ e r
∑ [(100 − RI ) ⋅ e ] m 1+ p r r r =1
Il valore del parametro p è calcolato in modo che valga la seguente equazione: 1
∑[ ] ⎧ m ⎫p ⎪ (100 − RI r )1+ p ⋅ e r ⎪ ⎪⎪ SSE CH r =1 ⎪⎪ ⎨ ⋅ ⎬ = 100 − RI min e ⎪ CH (1 + p ) ⋅ B ⋅ 100 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎪⎭
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3. Commento del calcolo
Per determinare il contributo a un Cantone finanziariamente debole r, la differenza del suo indice delle risorse rispetto alla media svizzera di 100 punti, 100–RIr è elevata alla potenza con un fattore, 1+p. Il parametro p rappresenta l’entità della progressione. Successivamente il termine è moltiplicato per la popolazione residente media del Cantone, er, e messo in relazione con la somma corrispondente di tutti i
∑ [(100 − RI ) ⋅ e ] . Ne risulta la sua quota sul m 1+ p Cantoni finanziariamente deboli, r r r =1 contributo totale ai Cantoni finanziariamente deboli, B. La seconda formula indica una condizione per il parametro p. La media della pere- quazione delle risorse deve essere ripartita in modo che, a compensazione avvenuta, il Cantone finanziariamente più debole registri un valore il più possibile elevato in fatto di gettito fiscale standardizzato per abitante. A questo proposito, il parametro p deve essere il più grande possibile. Deve però contemporaneamente essere fissato in modo che con la compensazione delle risorse la graduatoria dei Cantoni per quanto concerne il loro reddito fiscale standardizzato per abitante non venga modificata. Queste condizioni sono raggiunte se l’equazione è soddisfatta. Il parametro p è stabilito mediante un processo iterativo.
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4. Versamenti per l’anno 2008
Cantone Indice delle Perequazione delle risorse 2008 in franchi risorse 2008 orizzontale verticale Totale
Zurigo 126.5 0 0 0 Berna 77.1 331 539 575 473 627 964 805 167 538 Lucerna 76.7 125 305 399 179 007 713 304 313 113 Uri 61.8 26 473 778 37 819 683 64 293 462 Svitto 124.1 0 0 0 Obvaldo 67.2 19 880 265 28 400 378 48 280 642 Nidvaldo 125.4 0 0 0 Glarona 69.6 20 483 374 29 261 963 49 745 337 Zugo 214.9 0 0 0 Friburgo 75.3 97 128 322 138 754 746 235 883 068 Soletta 76.2 90 126 897 128 752 710 218 879 607 Basilea Città 139.8 0 0 0 Basilea Campagna 103.8 0 0 0 Sciaffusa 96.1 1 658 335 2 369 050 4 027 384 Appenzello Esterno 77.4 17 803 160 25 433 085 43 236 245 Appenzello Interno 79.6 4 237 972 6 054 246 10 292 217 San Gallo 80.9 119 620 706 170 886 723 290 507 429 Grigioni 81.6 47 122 621 67 318 030 114 440 652 Argovia 89.6 57 170 100 81 671 571 138 841 670 Turgovia 74.0 97 573 777 139 391 111 236 964 888 Ticino 97.2 4 258 823 6 084 032 10 342 855 Vaud 105.5 0 0 0 Vallese 69.0 157 227 395 224 610 564 381 837 959 Neuchâtel 96.5 3 185 485 4 550 693 7 736 178 Ginevra 151.2 0 0 0 Giura 68.6 38 201 971 54 574 245 92 776 216
Totale Cantoni 100.0 1 258 997 955 1 798 568 507 3 057 566 462
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Allegato 10 (art. 29)
Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati
– Nell’ambito della compensazione dell’aggravio geotopografico si conside- rano territorio dell’agglomerato principale i quartieri contigui con una popo- lazione minima di 200 persone. – La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento 2000. – Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.
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Allegato 11 (art. 29 e 30)
Compensazione dell’aggravio geotopografico: indicatori parziali e oneri speciali determinanti 2008
Cantone Indicatori parziali Indici degli oneri Oneri speciali determinanti
Altitudine Declività Struttura Densità Altitudine Declività Struttura Densità Altitudine degli Declività Struttura Densità degli del dell’inse- demo- degli del dell’inse- demo- insediamenti del terreno dell’inse- demografica insedia- terreno diamento grafica insedia- terreno diamento grafica (m.s.l.m.) diamento (ha per abitante) menti (m.s.l.m.) (ha per menti (m.s.l.m.) (ha per abitante abitante
Zurigo 0.2 % 511 3.2 % 0.14 2.2 60.0 46.1 24.5 0 0 0 0 Berna 9.7 % 869 11.3 % 0.62 128.6 102.1 163.6 112.5 2 664 548 1 009 749 6 869 182 11 963 300 Lucerna 3.5 % 688 11.3 % 0.42 46.3 80.8 164.5 75.7 0 0 2'565'036 0 Uri 17.6 % 1557 13.7 % 3.07 232.6 182.9 199.3 554.4 811 910 3 958 558 474 555 15 943 533 Svitto 16.3 % 1028 10.0 % 0.66 215.0 120.8 144.6 119.3 2 408 790 1 511 619 572 396 2 654 175 Obvaldo 14.9 % 1289 13.3 % 1.47 197.1 151.4 193.6 266.4 469 770 2 050 500 405 194 5 535 962 Nidvaldo 2.5 % 1007 11.5 % 0.69 32.7 118.3 166.3 125.2 0 382 232 283 167 1 003 036 Glarona 6.5 % 1316 6.5 % 1.80 85.3 154.6 93.7 324.4 0 2 367 511 0 8 566 021 Zugo 4.1 % 692 5.6 % 0.22 54.2 81.3 80.9 40.5 0 0 0 0 Friburgo 12.0 % 757 14.2 % 0.66 158.5 88.9 206.6 118.9 1 696 208 0 3 670 238 4 799 731 Soletta 0.2 % 552 3.8 % 0.32 3.2 64.8 54.6 57.6 0 0 0 0 Basilea Città 0.0 % 275 0.5 % 0.02 0.0 32.3 7.1 3.6 0 0 0 0 Basilea Campagna 0.1 % 507 2.3 % 0.19 0.7 59.6 33.9 35.1 0 0 0 0 Sciaffusa 0.0 % 516 4.1 % 0.40 0.2 60.6 59.5 73.1 0 0 0 0 Appenzello Esterno 56.8 % 906 12.7 % 0.46 750.7 106.4 184.6 83.5 19 789 088 153 376 576 380 0 Appenzello Interno 60.5 % 1005 24.9 % 1.13 799.0 118.1 360.5 204.8 6 177 762 286 071 946 136 1 595 056
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Cantone Indicatori parziali Indici degli oneri Oneri speciali determinanti
Altitudine Declività Struttura Densità Altitudine Declività Struttura Densità Altitudine degli Declività Struttura Densità degli del dell’inse- demo- degli del dell’inse- demo- insediamenti del terreno dell’inse- demografica insedia- terreno diamento grafica insedia- terreno diamento grafica (m.s.l.m.) diamento (ha per abitante) menti (m.s.l.m.) (ha per menti (m.s.l.m.) (ha per abitante abitante
San Gallo 4.7 % 790 8.3 % 0.44 62.3 92.8 120.3 79.6 0 0 762 915 0 Grigioni 50.1 % 1794 14.7 % 3.78 661.7 210.8 213.3 683.6 52 635 784 45 910 756 3 117 676 109 601 831 Argovia 0.0 % 466 3.7 % 0.25 0.0 54.7 53.7 44.5 0 0 0 0 Turgovia 0.0 % 502 10.9 % 0.42 0.7 59.0 157.6 76.4 0 0 1 432 915 0 Ticino 2.9 % 1165 5.2 % 0.87 37.9 136.9 75.9 157.7 0 7 085 501 0 18 595 325 Vaud 7.1 % 720 6.9 % 0.49 93.2 84.6 99.5 88.7 0 0 0 0 Vallese 33.9 % 1601 7.6 % 1.79 448.3 188.1 110.6 323.7 32 197 549 21 245 932 220 310 65 225 328 Neuchâtel 38.1 % 1037 6.1 % 0.48 503.6 121.8 88.9 86.1 25 842 912 1 549 130 0 0 Ginevra 0.0 % 425 1.8 % 0.07 0.0 49.9 25.8 11.9 0 0 0 0 Giura 14.9 % 640 11.9 % 1.21 196.9 75.2 172.7 219.2 985 667 0 590 615 8 237 912
Totale Cantoni 7.6 % 851.2 6.9 % 0.55 100.0 100.0 100.0 100.0 145 679 986 87 510 934 22 486 715 253 721 208
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
Allegato 12 (art. 33)
Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2008
Cantone Importi di compensazione in franchi
Altitudine Declività Struttura Densità Totale degli del terreno dell’insedia- demografica insediamenti (m.s.l.m.) mento (ha per abitante)
Zurigo 0 0 0 0 0 Berna 2 079 668 1 311 963 17 366 784 2 680 616 23 439 032 Lucerna 0 0 6 484 968 0 6 484 968 Uri 633 692 5 143 338 1 199 777 3 572 467 10 549 275 Svitto 1 880 050 1 964 041 1 447 142 594 721 5 885 954 Obvaldo 366 653 2 664 207 1 024 420 1 240 443 5 295 722 Nidvaldo 0 496 633 715 908 224 750 1 437 291 Glarona 0 3 076 097 0 1 919 388 4 995 485 Zugo 0 0 0 0 0 Friburgo 1 323 883 0 9 279 159 1 075 475 11 678 518 Soletta 0 0 0 0 0 Basilea Città 0 0 0 0 0 Basilea Campagna 0 0 0 0 0 Sciaffusa 0 0 0 0 0 Appenzello Esterno 15 445 299 199 281 1 457 213 0 17 101 793 Appenzello Interno 4 821 717 371 690 2 392 037 357 404 7 942 849 San Gallo 0 0 1 928 814 0 1 928 814 Grigioni 41 082 004 59 651 661 7 882 163 24 558 479 133 174 307 Argovia 0 0 0 0 0 Turgovia 0 0 3 622 721 0 3 622 721 Ticino 0 9 206 163 0 4 166 654 13 372 817 Vaud 0 0 0 0 0 Vallese 25 130 049 27 604 754 556 993 14 615 037 67 906 833 Neuchâtel 20 170 282 2 012 778 0 0 22 183 060 Ginevra 0 0 0 0 0 Giura 769 309 0 1 493 203 1 845 869 4 108 380
Totale Cantoni 113 702 607 113 702 607 56 851 303 56 851 303 341 107 820
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
Allegato 13 (art. 34 e 35)
Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica
1. Calcolo dell’indice di aggravio
a) Variabili e parametri: TSA k Indicatore parziale «Povertà» del Cantone k TSS k Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k TSI k Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone k TSA Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni TSS Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
TSI Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni s TSA Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni s TSS Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni s TSI Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni ZSA k Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone k ZSSk Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k ZSI k Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantone k μ ZSA Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Povertà» μ ZSS Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» μ ZSI Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» LSk Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k
b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:
TSA k − TSA ZSA k = , s TSA
TSS k − TSS ZSSk = , s TSS
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
TSI k − TSI ZSI k = . s TSI
La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.
c) L’indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue: LSk = μ ZSA ⋅ ZSA k + μ ZSS ⋅ ZSSk + μ ZSI ⋅ ZSI k
d) Le ponderazioni sono calcolate mediante un’analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula: ⎡μ ZSA ⎤ ⎡ x ZSA ⎤ ⎢ ⎥ 1 ⎢ ⎥ ⎢ μ ZSS ⎥ = ⋅ ⎢ x ZSS ⎥ , ⎢⎣ μ ZSI ⎥⎦ λ ZS ⎢⎣ x ZSI ⎥⎦ 1 23 123 μ ZS x ZS
dove μLS Vettore dei fattori di ponderazione λZS Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati xZS Vettore proprio del valore proprio λZS
e) Fattori di ponderazione per l’anno 2008:
μZSA 0.51 μZSS 0.27 μZSI 0.45
5931
Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
2. Indicatori parziali e oneri speciali determinanti in base alla struttura
demografica 2008
Cantone Indicatori parziali Indice Coefficiente Oneri speciali degli oneri degli oneri determinanti Povertà Struttura Integrazione di età degli stranieri
Zurigo 5.8 % 4.3 % 8.8 % 0.435 1.830 553 626 Berna 6.5 % 5.4 % 5.0 % 0.274 1.669 262 272 Lucerna 4.8 % 4.0 % 6.6 % –0.242 1.153 0 Uri 2.3 % 5.0 % 3.1 % –1.000 0.395 0 Svitto 3.0 % 3.5 % 6.4 % –0.820 0.575 0 Obvaldo 2.7 % 4.2 % 5.3 % –0.826 0.569 0 Nidvaldo 2.0 % 3.6 % 4.0 % –1.395 0.000 0 Glarona 4.0 % 5.1 % 7.1 % 0.067 1.462 2 559 Zugo 4.5 % 3.2 % 8.3 % –0.306 1.089 0 Friburgo 4.8 % 3.6 % 8.2 % –0.113 1.282 0 Soletta 4.6 % 6.7 % 6.2 % –0.175 1.220 0 Basilea Città 9.5 % 6.7 % 11.1 % 2.368 3.763 439 510 Basilea Campagna 4.2 % 4.3 % 5.8 % –0.433 0.962 0 Sciaffusa 6.1 % 5.7 % 7.3 % 0.709 2.104 52 302 Appenzello Esterno 3.3 % 5.3 % 3.8 % –0.589 0.806 0 Appenzello Interno 2.1 % 4.3 % 3.5 % –1.218 0.177 0 San Gallo 4.5 % 4.3 % 7.1 % –0.112 1.283 0 Grigioni 3.0 % 4.7 % 5.5 % –0.589 0.806 0 Argovia 3.3 % 3.6 % 7.1 % –0.604 0.791 0 Turgovia 3.3 % 4.3 % 5.7 % –0.611 0.784 0 Ticino 8.9 % 5.3 % 6.0 % 0.915 2.310 294 895 Vaud 6.8 % 4.5 % 11.7 % 1.205 2.600 788 207 Vallese 2.5 % 4.1 % 7.6 % –0.509 0.886 0 Neuchâtel 8.0 % 5.4 % 8.3 % 1.161 2.556 195 570 Ginevra 12.7 % 4.2 % 13.9 % 2.656 4.051 1 143 791 Giura 5.6 % 4.9 % 4.0 % –0.249 1.146 0
Totale Cantoni 5.0 % 4.5 % 6.8% 0.000 1.395 3 732 732
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
Allegato 14 (art. 37)
Oneri speciali determinanti delle città polo
1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni
a) Variabili e parametri: TFG g Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g TFSg Indicatore parziale «Densità dell’insediamento» del Comune g TFB g Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g TFG Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni TFS Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni TFB Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni s TFG Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni s TFS Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni s TSB Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni ZFG g Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g ZFSg Indicatore parziale standardizzato «Densità dell’insediamento» del Comune g ZFBg Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g μ ZFG Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Grandezza del Comune» μ ZFS Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Densità dell’insedia- mento» μ ZFB Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Tasso di occupazione» LFg Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comune g
b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue: TFG k − TFG ZFG g = , s TFG
TFSk − TFS ZFSg = , s TFS
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
TFBk − TFB ZFBg = . s TFB
La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard. c) L’indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue: LFg = μ ZFG ⋅ ZFG g + μ ZFS ⋅ ZFSg + μ ZFB ⋅ ZFBg
d) Le ponderazioni sono calcolate con l’ausilio di un’analisi delle componenti prin- cipali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula: ⎡μ ZFG ⎤ ⎡ x ZFG ⎤ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ 1 ⎢ ⎥ ⎢ μ ZFS ⎥ = ⋅ ⎢ x ZFS ⎥ , ⎢ ⎥ λ ZF ⎢ ⎥ ⎢μ ⎥ ⎢x ⎥ ⎣1 ZFB 424 3 ⎦ ⎣ 1424 3⎦ ZFB μ ZF x ZF
dove μZF Vettore dei fattori di ponderazione λZF Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati xZF Vettore proprio del valore proprio λZF e) Fattori di ponderazione per l’anno 2008:
μZFG 0.45 μZFS 0.47 μZFB 0.36
2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni
a) Variabili e parametri: LFg,k Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comune g nel Cantone k LFk Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantone k eg,k Popolazione residente permanente del Comune g nel Cantone k ek Popolazione permanente residente del Cantone k Gk Numero di Comuni nel Cantone k
5934
Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
b) Calcolo: L’indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell’indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente perma- nente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone: Gk
∑ (LF ⋅ e ) g , k =1 g,k g,k
LFk = ek
3. Indicatori parziali e oneri speciali determinanti delle città polo 2008
Cantone Valori medi degli indicatori parziali dei Comuni
Grandezza Tasso di Densità Indice Coefficiente Oneri speciali del Comune occupazione dell’inse- degli oneri degli oneri determinanti diamento
Zurigo 108 504 57.3 % 33.2 6.560 6.504 5 980 635 Berna 25 103 50.0 % 16.7 1.900 1.844 37 878 Lucerna 16 879 47.4 % 18.9 1.584 1.528 0 Uri 4 157 39.4 % 4.9 0.241 0.185 0 Svitto 8 652 39.5 % 8.0 0.589 0.533 0 Obvaldo 5 777 42.4 % 1.4 0.201 0.145 0 Nidvaldo 4 568 44.0 % 6.3 0.396 0.340 0 Glarona 2 826 43.7 % 2.4 0.131 0.075 0 Zugo 14 470 65.4 % 14.1 1.530 1.474 0 Friburgo 7 555 39.4 % 13.3 0.784 0.728 0 Soletta 5 802 44.2 % 12.6 0.742 0.686 0 Basilea Città 147 055 82.7 % 125.3 12.927 12.871 2 053 968 Basilea Campagna 9 338 43.4 % 19.6 1.211 1.155 0 Sciaffusa 17 393 47.8 % 11.7 1.286 1.230 0 Appenzello Esterno 6 399 38.0 % 5.4 0.346 0.290 0 Appenzello Interno 3 463 36.1 % 2.6 0.056 0.000 0 San Gallo 16 986 48.9 % 15.1 1.437 1.381 0 Grigioni 7 889 48.6 % 5.3 0.571 0.515 0 Argovia 5 723 43.5 % 11.4 0.672 0.616 0 Turgovia 7 333 41.3 % 9.2 0.613 0.557 0 Ticino 11 316 50.6 % 16.4 1.265 1.209 0 Vaud 27 247 45.0 % 26.0 2.347 2.291 318 267 Vallese 7 963 41.4 % 6.1 0.501 0.445 0 Neuchâtel 16 319 47.8 % 12.7 1.280 1.224 0 Ginevra 82 671 57.1 % 111.6 8.978 8.922 3 065 099 Giura 3 491 44.6 % 3.4 0.223 0.167 0
Totale Cantoni 37 932 49.6 % 26.2 1.860 1.804 11 455 846
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Allegato 15 (art. 40)
Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2008
Cantone Oneri speciali dovuti alla Oneri speciali delle città Totale struttura demografica polo
Zurigo 33 727 936 59 359 541 93 087 477 Berna 15 978 136 375 947 16 354 082 Lucerna 0 0 0 Uri 0 0 0 Svitto 0 0 0 Obvaldo 0 0 0 Nidvaldo 0 0 0 Glarona 155 903 0 155 903 Zugo 0 0 0 Friburgo 0 0 0 Soletta 0 0 0 Basilea Città 26 775 813 20 386 228 47 162 042 Basilea Campagna 0 0 0 Sciaffusa 3 186 309 0 3 186 309 Appenzello Esterno 0 0 0 Appenzello Interno 0 0 0 San Gallo 0 0 0 Grigioni 0 0 0 Argovia 0 0 0 Turgovia 0 0 0 Ticino 17 965 567 0 17 965 567 Vaud 48 019 100 3 158 888 51 177 988 Vallese 0 0 0 Neuchâtel 11 914 498 0 11 914 498 Ginevra 69 681 953 30 422 002 100 103 955 Giura 0 0 0
Totale Cantoni 227 405 213 113 702 607 341 107 820
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
Allegato 16 (art. 42)
Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili
In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall’anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell’intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell’utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.
1. Variabili
MEk,t Reddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo t GMEt Tasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell’anno t RMk,T Rapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k nell’anno di calcolo T EAk,T Numero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantone k nell’anno di calcolo T EKk,T Numero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantone k nell’anno di calcolo T ECHk,T Numero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantone k nell’anno di calcolo T ENk,T Numero degli stranieri domiciliati del Cantone k nell’anno di calcolo T γ kX,T Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3 BQX Reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k k,T nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3 RVk,T Sostanza netta per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T EVk,T Reddito dell’imposta sulla sostanza per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T tvk,T Onere medio dell’imposta sulla sostanza del Cantone k nell’anno di calcolo T GKk,T Somma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
EJPk,T Reddito dell’imposta sull’utile per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T GDBk,T Utili secondo l’imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T β Tv Fattore beta del tipo di società v (società holding, di domicilio o mista) nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 6 EX kv ,T Utili dall’estero del tipo di società v (società holding, di domicilio o mista) del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 6 WGDBt Tasso di crescita degli utili secondo l’imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell’anno t
2. Parametri da stimare
a Costanti b, c, d Coefficienti per le variabili indipendenti vk Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel») uk,t Residui (errori di stima)
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
3. Equazioni di stima
Caso Componente Equazione di regressione per determinare i coefficienti potenziale delle risorse
1 Reddito determi- ( ) ( )
log ME k ,t = a + b ⋅ log ME k ,t −1 + c ⋅ GME t + v k + u k ,t nante delle persone fisiche per t = (T − 10,..., T )
2 Redditi determi- RM k ,T = a + b ⋅ REVk ,T + c ⋅ REB k ,T + d ⋅ IME k ,T + u k ,T nanti tassati alla fonte EA k ,T + EK k ,T con REVk ,T = ECH k ,T + EN k ,T
γ k ,T ⋅ EG k ,T REB k ,T = ECH k ,T + EN k ,T
γ k ,T = ∑ γ ⋅ BQ X k ,T X = A ,D ,F,I X k ,T ∑ BQ X = A ,D , F,I X k ,T
( IME k ,T = ME k ,T −1 )
3 Sostanza determi- RVk ,T = a + b ⋅ SKVk ,T + c ⋅ WAIk ,T + u k ,T
nante delle persone fisiche con SKVk ,T = EVk ,T tv k ,T
WAIk ,T = ME k ,T ⋅ tv k ,T −1 ( )
4 Utile determinante Passo 1:
delle persone giuridiche GK k ,T = a + b ⋅ EJPk ,T + c ⋅ TPk ,T 0.5 + u k ,T ( ) con TPk ,T = EJPk ,T GDB k ,T Passo 2: ( MJ k ,T = GK k ,T + βk ,T ⋅ GDB k ,T − GK k ,T ) con βk ,T = ∑ (EX ⋅ β ) ∑ EX v =h ,d ,g v k ,T v T v=h ,d ,g v k ,T
5 Utile secondo ( ) (
log GDB k ,t = a + b ⋅ log GDB k ,t −1 + c ⋅ WGDB t + v k + u k ,t ) l’imposta federale diretta per t = (T − 10,..., T )
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
Allegato 17 (art. 46)
Rapporto sull’efficacia Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia – Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a desti- nazione libera dalla Confederazione ai Cantoni – Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione – Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali – Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni – Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse – Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse – Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche – Oneri speciali per abitante – Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali – Entrate, uscite e debiti dei Cantoni – Differenze di onere fiscale – Quota d’incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale – Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 199523 in fa- vore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny») – Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e inter- nazionale – Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale – Numero di società di gestione secondo l’articolo 28 capoversi 3 e 4 LAID24 – Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone – Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni – Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale stan- dardizzato dei Cantoni
23 RS 951.93 24 RS 642.14
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
– Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover
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Allegato 18 (art. 56)
Compensazione dei casi di rigore
1. Variabili e parametri
gwk Valore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k ε Fattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell’indice delle risorse SSE 04 k Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2004 SSE 05 k Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2005 RI 04 k Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2004 RI 05 k Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2005
NE 04 Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2004 (valori positivi: k aggravio; valori negativi: sgravio) NE 05 Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2005 (valori positivi: k aggravio; valori negativi: sgravio) nesk Risultato netto del Cantone k in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio) HAk Contributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantone k
2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore
Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:
gw k = ε ⋅ (RI − 100)+ (RI − 100) 04 k 05 k 2
Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε, per la divergenza dell’indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato
Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue: NE 04 05 k + NE k nes k = SSE 04 05 k + SSE k
I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.
4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore
Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:
Condizioni (se …,) Compensazione dei casi di rigore (allora …)
RI 04 05 HAk = 0 k + RI k > 100 2
RI 04 05 nesk ≤ gwk HAk = 0 k + RI k < 100
2 nesk > gwk SSE 04 05
k + SSE k HA k = (nes k − gw k ) 2
Condizione 1: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera, RI 04 05 k + RI k > 100 , 2
il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore. Condizione 2: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera, RI 04 05 k + RI k < 100 , 2
occorre distinguere tra due casi: Caso 2a: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore. Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni
2004 e 2005:
SSE 04 05 k + SSE k HA k = (nes k − gw k ) 2
5. Determinazione del fattore epsilon
Il fattore ε è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numero h di Cantoni z che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all’importo globale H a disposizione per la compensazione dei casi di rigore: h ⎡ (RI 04 ) ( 05 z − 100 + RI z − 100 ) ⎤ SSE 04 05 z + SSE z ∑ ⎢nes z − ε ⋅ z =1 ⎢ ⎣ 2 ⎥⋅ ⎥⎦ 2 =H.
Con z si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla com- pensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantoni k, per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:
nes k > ε ⋅ (RI − 100)+ (RI − 100) . 04 k 05 k 2
Il fattore ε e i Cantoni z sono stabiliti con un processo iterativo.
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Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005
+ = aggravio; – = sgravio dei Cantoni
Cantone Indice Valore limite Risultato netto Differenza tra Importo medio delleper la riscossione del bilancio il risultato netto di compensazione risorse della compen- globale 2004/05 del bilancio in franchi 2004/05 sazione dei casi (in percento del globale e il di rigore gettito fiscale valore limite (in percento del standardizzato) (in percento del gettito fiscale gettito fiscale standardizzato) standardizzato)
Zurigo 132.1 0.0 % 0.9 % 0.9 % 0 Berna 74.0 -1.9 % -0.8 % 1.1 % 52 134 660 Lucerna 77.0 -1.7 % -0.4 % 1.3 % 23 692 069 Uri 67.0 -2.4 % -15.1 % -12.7 % 0 Svitto 135.6 0.0 % 3.9 % 3.9 % 0 Obvaldo 67.0 -2.4 % 3.8 % 6.2 % 9 441 566 Nidvaldo 124.6 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0 Glarona 96.1 -0.3 % 2.9 % 3.1 % 8 168 757 Zugo 204.0 0.0 % 6.8 % 6.8 % 0 Friburgo 74.9 -1.8 % 9.1 % 11.0 % 137 280 030 Soletta 75.8 -1.8 % -6.8 % -5.1 % 0 Basilea Città 148.6 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0 Basilea Campagna 110.2 0.0 % 0.4 % 0.4 % 0 Sciaffusa 92.9 -0.5 % 0.9 % 1.4 % 6 640 279 Appenzello Esterno 79.8 -1.5 % -3.3 % -1.8 % 0 Appenzello Interno 82.7 -1.3 % -6.1 % -4.8 % 0 San Gallo 77.0 -1.7 % -7.4 % -5.7 % 0 Grigioni 84.9 -1.1 % -1.3 % -0.2 % 0 Argovia 87.8 -0.9 % -4.4 % -3.5 % 0 Turgovia 76.5 -1.7 % -5.3 % -3.6 % 0 Ticino 102.8 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0 Vaud 96.7 -0.2 % 1.3 % 1.5 % 64 876 643 Vallese 61.6 -2.8 % -4.5 % -1.7 % 0 Neuchâtel 91.0 -0.7 % 9.5 % 10.2 % 108 832 726 Ginevra 155.4 0.0 % 1.9 % 1.9 % 0 Giura 66.5 -2.4 % 3.7 % 6.1 % 19 387 554
Totale Cantoni 100.0 430 454 285
5945
Perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri RU 2007
7. Contributi per l’anno 2008: appuramento del diritto alla compensazione
dei casi di rigore sulla base dell’indice delle risorse 2008 + = aggravio; – = sgravio dei Cantoni
Cantone Indice delle Compensazione dei casi di rigore appurata 2008 risorse 2008 Versamento Contributo Saldo CCR
Zurigo 126.5 0 20 625 767 20 625 767 Berna 77.1 -52 134 660 16 093 294 -36 041 367 Lucerna 76.7 -23 692 069 5 835 055 -17 857 014 Uri 61.8 0 584 920 584 920 Svitto 124.1 0 2 159 363 2 159 363 Obvaldo 67.2 -9 441 566 543 418 -8 898 148 Nidvaldo 125.4 0 623 280 623 280 Glarona 69.6 -8 168 757 647 460 -7 521 297 Zugo 214.9 0 1 658 042 1 658 042 Friburgo 75.3 -137 280 030 4 006 599 -133 273 430 Soletta 76.2 0 4 098 486 4 098 486 Basilea Città 139.8 0 3 251 481 3 251 481 Basilea Campagna 103.8 0 4 343 147 4 343 147 Sciaffusa 96.1 -6 640 279 1 237 986 -5 402 293 Appenzello Esterno 77.4 0 902 001 902 001 Appenzello Interno 79.6 0 247 218 247 218 San Gallo 80.9 0 7 575 621 7 575 621 Grigioni 81.6 0 3 185 869 3 185 869 Argovia 89.6 0 9 132 828 9 132 828 Turgovia 74.0 0 3 842 546 3 842 546 Ticino 97.2 0 5 186 590 5 186 590 Vaud 105.5 0 10 612 818 10 612 818 Vallese 69.0 0 4 612 693 4 612 693 Neuchâtel 96.5 -108 832 726 2 815 159 -106 017 567 Ginevra 151.2 0 6 896 917 6 896 917 Giura 68.6 -19 387 554 1 140 654 -18 246 900
Totale Cantoni 100.0 -365 577 642 121 859 214 -243 718 428
5946