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AS 2007 5947

Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062, decreta:

Sezione 1: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse

Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 258 997 955 franchi all’anno per il quadriennio a partire dal- l’entrata in vigore del presente decreto federale.

Art. 2 Contributo di base della Confederazione Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 1 798 568 507 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 2: Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri

Art. 3 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio geotopografico La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

RS 613.22

2006-1781 5947

Contributi di base per la perequazione delle risorse e la RU 2007 compensazione degli oneri. DF

Art. 4 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio sociodemografico La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 5

1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.3

2 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 FF 2007 4331

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