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AS 2007 5957

Ordinanza sulle strade nazionali

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

del 7 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell’8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN); visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: a. il corpo stradale; b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione del- le strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi; c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamen- to servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie; d. gli impianti accessori con le vie d’accesso, d’uscita e le eventuali vie di col- legamento; e. le aree di sosta comprese le vie d’accesso e d’uscita e le relative costruzioni e impianti;

RS 725.111

2007-1952 5957

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f. le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il con- trollo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sor- veglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati; g. le costruzioni e impianti di drenaggio, d’illuminazione e di ventilazione non- ché le installazioni di sicurezza e le condotte; h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti; i. le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, i sistemi di gestione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati; j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti; k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono princi- palmente alle strade nazionali; l. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell’ambiente; m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori; n. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d’accesso e di uscita.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondia- rio.

Art. 4 Programma di costruzione annuale Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.

Art. 5 Provvedimenti preparatori Gli organi competenti per l’elaborazione dei piani, la progettazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali sono autorizzati, nell’ambito dell’articolo 15 della legge federale del 20 giugno 19303 sull’espropria- zione (LEspr), ad adottare i provvedimenti preparatori indispensabili quali sopral- luoghi, rilievi planimetrici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni sul terreno.

3 RS 711

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Art. 6 Impianti accessori 1 Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficien- te di parcheggi, adeguato alla capacità dell’impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori. 2 L’attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate. 3 Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili e di telefoni pubblici accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribu- zione di carburanti, i gabinetti e i telefoni devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi. 4 Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l’ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati. 5 I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sotto- posti all’Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.

Art. 7 Aree di sosta 1 Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata.

2 Sulle aree di sosta l’USTRA può autorizzare contro rimunerazione impianti di

rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni. 3 Prima del rilascio o del rinnovo di un’autorizzazione devono essere sentiti il Can- tone di stanza e il Cantone confinante se un’area di servizio si trova sul territorio di quest’ultimo dieci chilometri prima o dopo l’area di sosta interessata. 4 L’attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

5 Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi

dall’area di sosta ogni sera; in casi giustificati l’USTRA può autorizzare eccezioni. 6 Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le possibi- lità di ristoro.

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Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 8 Portata del piano di sistemazione

1 I piani di sistemazione devono comprendere:

a. il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000; b. il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500; c. il profilo normale; d. il rapporto tecnico; e. la stima dei costi. 2 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l’impatto sull’economia, l’ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.

Art. 9 Zone riservate 1 Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento. 2 Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante. 3 Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno.

Art. 10 Progetto generale 1 Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d’accesso e d’uscita, le opere d’intersezione e il numero di corsie. 2 Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.

Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale

1 I documenti del progetto generale devono comprendere:

a. il piano della situazione in scala 1:5000; b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze; c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;

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d. le analisi costi-benefici; e. le indicazioni relative ai costi; f. il rapporto sull’esame di impatto ambientale, fase 2; g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni; h. i corapporti dei servizi cantonali della protezione dell’ambiente e della piani- ficazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeo- logici. 2 Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato. 3 Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell’ambito dell’approva- zione. 4 Se, durante l’elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l’aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consi- glio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

Art. 12 Progetto esecutivo 1 Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti: a. il piano d’insieme; b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000; c. il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze; d. il profilo normale in scala 1:50; e. i profili trasversali in scala 1:100; f. le dimensioni principali delle opere di costruzione; g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari; h. il piano di drenaggio; i. il rapporto sull’impatto ambientale, 3a tappa; j. la stima dei costi; k. il piano di espropriazione; l. la tabella dei fondi; m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confedera- zione.

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2 Il DATEC esamina entro dieci giorni se l’incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.

3 Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della

procedura d’istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d’istruzione.

Art. 13 Distanze degli allineamenti

1 Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono:

a. per le strade nazionali di prima classe 25 m b. per le strade nazionali di seconda classe di cui è prevista una futura sistemazione: – a strada nazionale di prima classe 25 m – di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale 20–25 m c. per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale 15–25 m d. per le strade nazionali nelle regioni urbane 20–25 m 2 Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l’allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1. 3 Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

Art. 14 Picchettamento Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell’articolo 27a LSN: a. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitu- tive; b. gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all’installa- zione devono essere evidenziati mediante profili; c. qualora si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.

Art. 15 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, all’occorrenza, pubblicato.

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Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico 1 Durante l’elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell’impatto ambientale in confor- mità al numero 11.1 dell’allegato all’ordinanza del 19 ottobre 19884 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente. 2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l’impatto sull’am- biente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

3 Il DATEC può vincolare l’autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione

che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell’opera, sia accertato che le misure di protezione dell’ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l’effetto auspicato.

Art. 17 Costi 1 L’USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi. 2 Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d’esercizio devono essere esposti separata- mente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescin- dere dalle norme per la costruzione stradale. 3 In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell’ottica dei costi e dei benefici. 4 Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

Art. 18 Esame dei progetti dettagliati L’esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce un collaudo dell’opera e non esime l’ingegnere incari- cato del progetto dalle sue responsabilità.

Art. 19 Annuncio all’autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale Le autorità competenti informano entro un termine di 30 giorni il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale circa i cambiamenti che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

4 RS 814.011

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Sezione 2: Acquisto del terreno

Art. 20 Acquisto a trattativa privata L’acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato a un prezzo che corrisponde al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d’impiego del fondo.

Art. 21 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione Nell’elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell’ambiente.

Art. 22 Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all’USTRA. Quest’ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l’USTRA affida all’Ufficio federale dell’agricoltura e all’Ufficio federale dell’ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposi- zioni concernenti i contributi.

Art. 23 Stima del valore venale e indennità Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d’esecuzione, l’applicazione della LEspr5.

Art. 24 Eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e all’obbligo di restituire i contributi Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all’obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 36 lettera d e 37 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sui miglioramenti strutturali.

Art. 25 Eccezioni nella procedura di rilottizzazione Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperi- ta, su domanda del proprietario o d’ufficio, la procedura d’espropriazione.

5 RS 711 6 RS 913.1

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Art. 26 Espropriazione 1 Se l’acquisto del terreno avviene per espropriazione, il DATEC trasmette al presi- dente della Commissione di stima competente i piani approvati. Questi valgono come piano dell’opera secondo l’articolo 27 capoverso 1 LEspr7. Al presidente della Commissione di stima devono anche essere inviati il piano d’espropriazione e le tabelle dei fondi conformemente all’articolo 27 capoverso 2 LEspr. 2 La procedura di deposito dei piani prevista dal diritto sull’espropriazione è intesa esclusivamente a permettere agli espropriati di notificare le pretese d’indennità. 3 Se, dopo il deposito dei piani previsto dal diritto sull’espropriazione, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d’adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l’ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.

Art. 27 Tasse 1 Per l’accertamento e l’epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizza- zione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 CC8), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole. 2 Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell’ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d’espropriazione.

Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione

Art. 28 Sistemazione di strade nazionali Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull’elabora- zione e l’approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.

Art. 29 Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali 1 L’utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all’autorizzazione dell’USTRA.

7 RS 711 8 RS 210

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2 L’utilizzazione è soggetta al versamento di un’indennità. L’indennità deve di

regola corrispondere al valore di mercato. L’utilizzazione da parte dei Cantoni per esigenze proprie sono esenti da indennità. 3 Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un’utilizzazio- ne molteplice sono a carico dei terzi.

Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali 1 L’USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all’interno degli allinea- menti conformemente all’articolo 44 LSN. 2 I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la desti- nazione dell’opera né un’eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segna- tamente per: a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d’acqua, teleferiche, condotte e simili impianti; b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia. 3 L’USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata Sezione 1: In generale

Art. 31 Principio Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non stabiliscano altrimenti, si applica il capitolo 2.

Art. 32 Completamento L’allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del com- pletamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 33 Acquisto del terreno nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata Il DATEC disciplina i dettagli dell’acquisto del terreno al momento del completa- mento della rete delle strade nazionali approvata.

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Art. 34 Progettazione e costruzione nelle zone urbane I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazio- ne e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; essi devono collaborare costantemente e stretta- mente con il Cantone e, per il tramite di quest’ultimo, con l’USTRA e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35 Progetto generale 1 L’USTRA può affidare l’elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazio- ne con l’USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l’USTRA fissa le condizioni per l’elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni. 2 Per la stesura definitiva e l’approvazione il Cantone inoltra all’USTRA i documen- ti secondo l’articolo 11.

Art. 36 Progetto esecutivo 1 L’USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l’approvazione. Entro tre mesi l’USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

2 Se l’USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest’ultimo inoltra al

DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l’USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

Art. 37 Progetto dettagliato 1 L’USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporgli un pro- getto dettagliato per approvazione. 2 L’USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissio- ne di tutti i documenti da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici

Art. 38 Procedura 1 Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara:

a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b. le commesse per forniture e servizi a partire da 383 000 franchi.

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2 Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:

a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi; b. le commesse per forniture e servizi a partire da 248 950 franchi.

3 Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.

4 L’offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l’appalto.

Art. 39 Diritto applicabile Per il resto è applicabile il diritto cantonale.

Art. 40 Approvazione dell’USTRA

1 Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione

dell’USTRA le seguenti commesse: a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi; b. le commesse per forniture e servizi a partire da 248 950 franchi.

2 L’USTRA decide dell’approvazione entro un mese.

3 Le altre commesse devono essere rese note all’USTRA prima dell’inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione

1 I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l’USTRA abbia

approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera. 2 I Cantoni informano periodicamente l’USTRA sullo stato dei lavori. Quest’ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

3 I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla

circolazione del tratto interessato.

Art. 42 Sorpasso del preventivo 1 Occorre il consenso dell’USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rile- vanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preven- tivo.

2 Il consenso dell’USTRA va ottenuto per tempo prima dell’inizio dei lavori.

3 Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all’USTRA prima dell’inizio dei lavori.

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Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti I Cantoni devono presentare all’USTRA un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall’entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti con- formi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 44 Documentazione Al momento del collaudo devono essere disponibili i documenti necessari all’esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche. Essi vanno consegnati all’USTRA.

Sezione 5: Trasmissione della proprietà

Art. 45 1 Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confe- derazione. L’USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall’apertura alla circolazione del tratto in questione.

2 Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di

regolare le operazioni d’acquisto fondiario non ancora concluse. 3 Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono tra- smessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminato il collaudo dell’opera senza che siano state riscontra- te importanti manchevolezze. La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d’opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali

Art. 46

1 L’USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista

tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

2 Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere

coordinate in modo che sia garantita l’efficienza delle strade nazionali e che il nume- ro dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.

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Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali Sezione 1: Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 47 Delimitazione delle unità territoriali Le unità territoriali per l’esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono fissate nell’allegato 2.

Art. 48 Convenzioni sulle prestazioni

1 L’USTRA, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni

sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manuten- zione edile esenti da progettazione e vigila affinché siano rispettate. 2 Nelle convenzioni sulle prestazioni l’USTRA può, per ragioni economiche o legate al traffico, scostarsi leggermente dai limiti delle unità territoriali fissati nell’allega- to 2.

Art. 49 Attribuzione delle unità territoriali 1 Se un solo Cantone o ente si candida per un’unità territoriale, l’USTRA può desi- gnarlo quale gestore.

2 Se nessun Cantone o ente è disposto ad assumere la manutenzione corrente e gli

interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un’unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L’USTRA esegue la procedura e procede all’aggiudicazione. 3 Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono di competenza dell’USTRA.

Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie

Art. 50 1 Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie. A tal fine si attiene alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20049, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuro- pea, o a una regolamentazione successiva.

9 GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.

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Sezione 3: Gestione del traffico

Art. 51 Competenza dell’USTRA 1 L’USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all’informazione stradale per le strade nazionali.

2 Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati

confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali. 3 Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi. 4 Emana istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.

5 Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi). anche negli impianti accessori.

Art. 52 Piani cantonali di gestione del traffico 1 Le strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico sono elencate nell’allegato 3.

2 Se mutano le condizioni, il DATEC può adeguare l’allegato 3.

3 I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni

dell’USTRA e li sottopongono alla sua approvazione. 4 I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall’USTRA.

Art. 53 Ordini della polizia alla centrale di gestione del traffico La centrale di gestione del traffico attua le misure ordinate dalla polizia nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 6 LCStr per la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54 Esecuzione Se l’esecuzione non è demandata al DATEC, l’USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.

Art. 55 Diritto vigente: abrogazione e modifica L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 4.

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Art. 56 Disposizioni transitorie 1 La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d’appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

2 Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su

strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l’USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confede- razione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori. 3 Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l’esercizio, la manuten- zione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare. 4 Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d’intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

5 Se sono ancora in corso operazioni d’acquisto fondiario concernenti le strade

nazionali già aperte al traffico al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.

6 In caso di domande d’approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di

costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure.

Art. 57 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Allegato 1 (art. 32)

Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 1° agosto 2007) Legenda: N = strada nazionale SN = strada nazionale urbana (superstrada) G = traffico misto Cl. = classe Sez. = sezione

A) Elenco dei tratti in cantiere N Cl. Sez. Designazione Numero di Lunghezza carreggiate (km) in cantiere

Zürich N04 1 04 Brunau–Uetliberg Ost 2+2 0.6 N04 1 05 Uetliberg Ost–Fildern 2+2 4.6 N04 1 06 Fildern–Knonau 2+2 13.4 N04 1 07 Knonau–Kantonsgrenze ZG 2+2 2.8 N20 1 04 Bergermoos–Fildern N1c 2+2 5.2 Bern N01 4 06 Zubringer Neufeld SN 2 (+1) 1.2 N05 2 09 Biel Ost (Längfeld)–Biel Süd (Brüggmoos) 2+2 7.1 N16 2 01 Frontière JU–Moutier Est 2/2 + 2 4.1 N16 2 02 Moutier Est–Court 2 7.8 N16 2 03 Court–Tavannes 2/2 + 2 10.2 Obwalden N08 9 58 Loppertunnel/ 2+2 1.1 Verbindungstunnel N8 an N2 2 N08 3 55 Giswil Grossmatt–Ewil 2 1.0 N08 3 52 Umfahrung Lungern – 2 3.5

Nidwalden N02 1 02 Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel 2+2 1.8 Verbindungstunnel N8 an N2 2 Zug N04 1 02 Kantonsgrenze ZH–Verzweigung Blegi 2+2 2.4

Basel-Stadt N02 4 08 Wiese–Landesgrenze F SN 2 + 2 1.1

Aargau N20 9 00 Flankierende Massnahmen 2

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

N Cl. Sez. Designazione Numero di Lunghezza carreggiate (km) in cantiere

Graubünden N28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga (Umfahrung 2 3.7 Saas) Valais N09 2 54 Sion–Sierre (jonction de Sierre-Est) 2+2 – N09 2 55 Sierre–Gampel 2+2 20.0 N09 2 56 Gampel–Brig-Glis 2+2 17.0 Jura N16 9 01 Plate-forme douanière de Boncourt – – N16 2 02 Frontière F–Porrentruy Ouest 2+2 13.7 N16 2 08 Delémont Est–Frontière BE 2+2 4.9

B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori residui o pagamenti

N Cl. Sez. Designazione Numero di Lunghezza carreggiate (km)

Bern N05 2 02 Grenchen–Biel Ost (Längfeld) 2+2 8.6

Uri N04 2 09 Neue Axenstrasse Ktgr. SZ–Flüelen 2 2.5 (Umfahrung Flüelen) Obwalden N08 3 54 Umfahrung Giswil 2 2.5

Fribourg N01 2 01 Cheyres-Cugy, y compris Domdidier, 2+2 11.8 (archéologie) Solothurn N05 2 02 Zuchwil–Nennikofen (flankierende Mass- 2+2 7.4 nahmen) N05 2 03 Aare–Grenchen (flankierende Massnahmen) 2+2 3.3 Thurgau N07 2 05 Schwaderloh–Landesgrenze D 2+2 8.6

Vaud N01 2 07 Yverdon–Arrissoules (Frontière FR) 2+2 13.3 N01 2 08 Payerne (Frontière FR)–Avenches 2+2 10.4 N01 1 09 Avenches–Faoug 2+2 5.8 N05 2 02 Frontière NE–Arnon 2+2 8.6 N05 2 01 Arnon–Yverdon 2+2 9.2 Neuchâtel N05 2 03 Areuse–Frontière VD 2+2 13.3

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

N Cl. Sez. Designazione Numero di Lunghezza carreggiate (km)

Jura N16 2 03 Evitement de Porrentruy 2+2 2.9 N16 2 04 Porrentruy Est–Courgenay 2+2 5.2 N16 2 05 Courgenay–Glovelier 2 8.0 N16 2 06 Glovelier–Delémont Ouest 2+2 10.0 N16 2 07 Evitement de Delémont 2+2 3.2

C) Elenco dei tratti non ancora iniziati

N Cl. Sez. Designazione Numero di Lunghezza carreggiate (km)

Zürich N01 4 01 Hardturm–Verkehrsdreieck Letten SN 3 + 3 2.8 N01 4 02 Stadttunnel Letten–Irchel SN 3 + 3 0.7 N03 4 01 Letten–Sihlhölzli SN 3 + 3 2.6

Bern N05 2 08 Biel Süd (Brüggmoos)–Biel West (See-Vorstadt) 2+2 5.2 N05 4 01 Zubringer Nidau SN 2+2 0.6 N05 3 08 Biel West–Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel G 2 1.7 Vingelz) N08 3 09 Brienzwiler Ost–Kantonsgrenze OW (Brünig- G 2 5.9 tunnel/Passstrasse) N16 2 05 La Heutte–Taubenloch (Séparation des trafics 2+2 – Taubenloch) Uri N04 2 09 Neue Axenstrasse 2 3.5 Kantonsgrenze SZ–Flüelen (Sisikoner- und Rophaien–Tunnel) Schwyz N04 2 09 Neue Axenstrasse 2 7.3 Anschluss Brunnen–Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner–Tunnel)

Obwalden N08 3 51 Brünig G 2 4.0 Kantonsgrenz BE–Lungern Süd (Brünig- tunnel/Passstrasse) N08 3 53 Lungern Nord–Giswil Süd 2 4.0 Basel-Stadt N02 4 07 Zubringer Bahnhof SBB–Gellertdreieck SN 2 + 2 2.0

Graubünden N28 2/3 01 Landquart–Klosters Selfranga (Umfahrung 2 6.6 Küblis und Anschluss Jenaz–Küblis)

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

N Cl. Sez. Designazione Numero di Lunghezza carreggiate (km)

Vaud N09 1 03 Perraudette-Paudèze (Corsy) – N09 1 09 Paudèze-Lutrive 2+2 1.8 Neuchâtel N05 2 04 Serrières–Areuse (Contournement 2+2 1.9 de Serrières)

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Allegato 2 (art. 47)

Unità territoriali UT Cantone Limiti (raccordi)

I BE N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR II VD, FR, GE N5: Jonction Yverdon Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex Nord III VS N9: Jonction Bex Nord IV TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo Nord V GR N13: Raccordo Roveredo Nord N13: Kantonsgrenze GR/SG VI SG, TG, AI, AR, GL N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N13: Kantonsgrenze GR/SG VII ZH, SH N1: Viadukt Lützelmurg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung N3/N3b N3: Anschluss Schmerikon (Ende NS) N4: Kantonsgrenze ZH/ZG VIII AG, BS, BL, SO N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau IX JU, NE, BE N5: Jonction Yverdon Ouest N5: Anschluss Lengnau N16: Jonction N5 X LU, ZG, OW, NW N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried XI UR, SZ, TI N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Allegato 3 (art. 52)

Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico Cantone Strada da via a

ZH 1 Zürich Brüttisellen Winterthur ZH Anschluss Zürich-Affoltern Furttal Kantonsgrenze Aargau ZH 1 Anschluss Urdorf-Nord Bergdietikon Kantonsgrenze Aargau ZH Anschluss Urdorf-Nord Schlieren ZH 3 Zürich Dietikon Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich Geroldswil Kantonsgrenze Aargau ZH Zürich Uetikon-Waldegg Birmensdorf ZH 3 Zürich Horgen Kantonsgrenze Schwyz ZH 7 Winterthur Räterschen Kantonsgrenze Thurgau ZH 1 Winterthur Attikon Kantonsgrenze Thurgau ZH Attikon Bertschikon Kantonsgrenze Thurgau ZH Winterthur Andelfingen Kantonsgrenze Schaffhausen ZH Anschluss Kleinandelfingen Ossingen Kantonsgrenze Thurgau ZH A53 Verzweigung Brüttisellen Uster Kantonsgrenze St. Gallen ZH A52 Hinwil Forch Zürich ZH 4 Zürich Sihltal Kantonsgrenze Zug ZH Anschluss Urdorf-Nord Affoltern a.A. Kantonsgrenze Zug ZH Sihlbrugg Hirzel Anschluss Wädenswil ZH Anschluss Zürich-Seebach Glattbrugg Anschluss Flughafen ZH Anschluss Dietikon Weiningen Anschluss Zürich-Affoltern

BE 1 Bern Schönbühl Anschluss Kirchberg BE 1 Anschluss Kirchberg Herzogenbuchsee Kantonsgrenze Aargau BE 5 Kantonsgrenze Solothurn Niederbipp Kantonsgrenze Solothurn BE 5 Biel Pieterlen Kantonsgrenze Solothurn BE A6 Anschluss Schönbühl Lyss Biel BE 12 Schönbühl Jegenstorf Kantonsgrenze Solothurn BE 22 Kantonsgrenze Solothurn Lyss Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Rizenbach Kantonsgrenze Freiburg BE 10 Bern Muri Anschluss Muri BE 10 Kantonsgrenze Freiburg Ins Kantonsgrenze (Müntschemier) Neuchâtel BE Bern Belp, Seftigen Anschluss Thun-Nord BE 6 Anschluss Muri Münsingen, Thun Spiez BE 223 Anschluss Spiez Kandersteg Kantonsgrenze Wallis BE 11 Spiez Interlaken Anschluss Brienz BE 12 Bern Niederwangen Kantonsgrenze Freiburg BE 1 Bern Mühleberg Kantonsgrenze Freiburg BE 6 Biel Moutier Limite cantonale Jura

LU 2 Anschluss Emmen-Nord Nottwil, Dagmarsellen Kantonsgrenze Aargau LU 2 Luzern Anschluss Emmen-Nord LU Emmen Seeplatz Anschluss Emmen-Süd LU 24 Anschluss Sursee Triengen Kantonsgrenze Aargau LU 4 Luzern Ebikon Anschluss Gisikon-Root LU Emmen, Seeplatz Inwil Kantonsgrenze Zug

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada da via a

LU Anschluss Luzern-Horw Kantonsgrenze Nidwalden

UR 2 Anschluss Flüelen Altdorf, Amsteg Anschluss Göschenen

SZ Schübelbach Tuggen Kantonsgrenze St.Gallen SZ 8 Anschluss Pfäffikon Seedamm Kantonsgrenze St.Gallen SZ 3 Kantonsgrenze Zürich Lachen Kantonsgrenze Glarus SZ 2 Brunnen Seewen, Arth Kantonsgrenze Zug

OW 4 Sarnen Alpnach Kantonsgrenze Nidwalden

NW Anschluss Beckenried Stans Kantonsgrenze Luzern NW 4 Anschluss Stansstad Kantonsgrenze Obwalden

GL 3 Kantonsgrenze Schwyz Niederurnen, Mollis Kantonsgrenze St. Gallen

ZG 4 Zug Sihlbrugg Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Zug Anschluss Zug-West ZG Cham Friesencham Kantonsgrenze Zürich ZG 4 Anschluss Zug-West Anschluss Cham ZG 4 Cham Rotkreuz Kantonsgrenze Luzern ZG Rotkreuz Risch Kantonsgrenze Schwyz

FR 22 Anschluss Murten Galmiz, Kerzers Kantonsgrenze Bern FR 10 Kantonsgrenze Bern (Mün- Kerzers Kantonsgrenze Bern tschemier) (Gurbrü) FR 1 Kantonsgrenze Bern Gempenach, Murten, Limite cantonale Vaud Avenches FR 1 Limite cantonale Vaud Domdidier Limite cantonale Vaud FR Limite cantonale Vaud Estavayer-le-Lac Limite cantonale Vaud FR Jonction Matran Prez-Vers-Noréaz Limite cantonale Vaud FR 12 Kantonsgrenze Bern Fribourg, Bulle Limite cantonale Vaud

SO 12 Anschluss Oensingen Balsthal Kantonsgrenze Basel Land SO 2 Kantonsgrenze Aargau Olten Kantonsgrenze Basel Land SO 5 Kantonsgrenze Bern Oensingen, Olten Kantonsgrenze Aargau SO 12 Solothurn Biberist Kantonsgrenze Bern SO Anschluss Kriegstetten Derendingen Solothurn SO 5 Kantonsgrenze Bern Solothurn, Grenchen Kantonsgrenze Bern SO 22 Solothurn Lüsslingen Kantonsgrenze Bern

BL 12 Liestal Waldenburg Kantonsgrenze Solothurn BL 2 Sissach Läufelfingen Kantonsgrenze Solothurn BL 12/2 Anschluss Liestal Frenkendorf Anschluss Sissach BL Liestal Arisdorf Augst BL Thürnen Umfahrung Sissach Anschluss Sissach BL 12 Basel Stadt Pratteln Anschluss Liestal BL Kantonsgrenze Aargau Augst Kantonsgrenze Basel Stadt BL Anschluss Sissach Tenniken Anschluss Diegten

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada da via a

SH Schaffhausen Mühlental Landesgrenze Oberbargen SH Schaffhausen Herblingen Landesgrenze Thayngen

SG 13 Sargans Bad Ragaz Kantonsgrenze Graubünden SG 3 Sargans Walenstadt Kantonsgrenze Glarus SG 13 Sargans St. Margrethen Rorschach SG 7 St.Gallen Rorschach SG Anschluss Rorschach Tübach Kantonsgrenze Thurgau SG 7 St. Gallen Oberbüren, Wil Kantonsgrenze Thurgau SG -/A53 Kantonsgrenze Schwyz Uznach, Schmerikon Kantonsgrenze Zürich SG Anschluss Rapperswil Seedamm Rapperswil Kantonsgrenze Schwyz

GR 28 Landquart Maienfeld GR 3/417 Thusis Tiefencastel, Anschluss Chur-Süd Lenzerheide GR 13 Confine cantonale Ticino Reichenau, Chur, Kantonsgrenze St. Gallen Zizers

AG Anschluss Wettigen Furttal Kantonsgrenze Zürich AG 1 Kantonsgrenze Zürich Wohlen, Lenzburg, Kantonsgrenze Bern Oftrigen AG 2 Kantonsgrenze Luzern Zofingen Kantonsgrenze Solothurn AG 5 Anschluss Aarau-Ost Aarau Kantonsgrenze Solothurn AG 24 Anschluss Aarau-West Schöftland Kantonsgrenze Luzern AG Anschluss Baden Wettingen Kantonsgrenze Zürich AG 3 Kantonsgrenze Zürich Spreitenbach, Brugg, Kantonsgrenze Basel Frick Land AG Brugg Othmarsingen Anschluss Lenzburg AG Anschluss Baden Mellingen Anschluss Mägenwil

TG Autobahnende Arbon-West Roggwil Kantonsgrenze St. Gallen TG 7 Kantonsgrenze St. Gallen Wängi, Aadorf Kantonsgrenze Zürich TG Wängi Matzingen Kantonsgrenze Zürich TG 1 Konstanz Müllheim Kantonsgrenze Zürich TG 14 Wellhausen Hüttlingen Verzweigung Grüneck TG Anschluss Frauenfeld-West Uesslingen Kantonsgrenze Zürich

TI 2 Airolo Biasca Raccordo Bellinzona Nord TI 2 Raccordo Bellinzona Nord Monte Ceneri, Lugano Mendrisio TI 2 Mendrisio Chiasso Confine nazionale, Chiasso TI Mendrisio Stabio Confine nazionale, Gaggiolo TI 13 Raccordo Bellinzona Nord Confine cantonale con i Grigioni

VD 1 Jonction Lausanne-Malley Rolle Limite cantonale Genève VD 9 Lausanne Montreux Limite cantonale Valais VD Mies Jonction Coppet VD Jonction Coppet Crassier Jonction Nyon VD Jonction Rolle Vinzel Jonction Nyon VD Jonction Cossonay Bussy-Chardonney Jonction Rolle VD Bussy-Chardonney Jonction Morges-Ouest VD 12 Vevey Le Chaux Limite cantonale

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Cantone Strada da via a

Fribourg VD 5 Jonction Yverdon-Sud Grandson Limite cantonale Neuchâtel VD 1 Limite cantonale Fribourg Avenches Limite cantonale Fribourg VD 1 Jonction Lausanne-Vennes Lucens, Moudon Limite cantonale Fribourg VD Yverdon-les-Bains Yvonand Limite cantonale Fribourg VD Limite cantonale Fribourg Payerne, Limite cantonale Vers-chez-Perrin Fribourg VD 9 Cossonay Croy Frontière, Ballaigues VD Jonction Yverdon-Sud Chavornay Lausanne-Blécherette VD Jonction Lausanne-Crissier Bussigny Jonction Morges-Est VD Jonction Lausanne-Vennes Savigny Jonction Chexbres

VS 21 Echangeur Gd. St-Bernard Sembrancher Frontière, Tunnel du (Martigny) Gd. St-Bernard VS 9 Brig Sion Martigny VS 21/9 Martigny Limite cantonale Vaud VS 509 Jonctions Gampel/Steg Goppenstein Limite cantonale Berne

NE 5 Limite cantonale Vaud Neuchâtel Limite cantonale Berne

GE 1 Genève Versoix Limite cantonale Vaud GE Jonctions Vernier/Meyrin Lancy Frontière, Bardonnex

JU 6 Porrentruy Delémont Limite cantonale Berne

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Allegato 4 (art. 55)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 18 dicembre 199510 sulle strade nazionali;

2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 196111 concernente le spese

per l’adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 dicembre 199812 sulla gestione immobiliare e

la logistica della Confederazione

Art. 6 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 1 I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare: a. l’UFCL, per gli immobili civili, ad eccezione delle strade nazionali; 4 L’Ufficio federale delle strade è competente per le strade nazionali ai sensi della legge federale dell’8 marzo 196013 sulle strade nazionali.

Art. 8 cpv. 1, primo periodo 1 Nel quadro dei crediti d’impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del dipartimento competente, gli OCI e l’Ufficio federale delle strade possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo. ...

10 RU 1996 250, 1997 557, 2000 345 703, 2002 1177, 2004 5051 11 RU 1961 796, 2000 762 12 RS 172.010.21 13 RS 725.11; RU 2007 5788

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

2. Ordinanza del 6 dicembre 199914 sull’organizzazione del

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Art. 10 cpv. 3 lett. b e 4, terzo periodo

3 Per conseguire tali obiettivi, l’USTRA svolge le seguenti funzioni:

b. costruisce, mantiene e gestisce le strade nazionali ed esercita l’alta vigilanza sul completamento della rete delle strade nazionali approvata come anche sulle strade d’importanza nazionale.

4 … Nel suo ambito di competenza, l’USTRA è legittimato a ricorrere anche contro

decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di appalti pubblici.

3. Ordinanza dell’11 febbraio 200415 sulla circolazione stradale militare

Art. 8 Consultazione delle autorità civili Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4. Ordinanza del 6 ottobre 198616 sulla manutenzione delle strade

durante il servizio attivo

Art. 2 cpv. 1 1 Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l’Ufficio federa- le delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.

5. Ordinanza del 13 novembre 196217 sulle norme della circolazione

stradale

Art. 76 cpv. 1 1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro terri- torio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di per- sone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circo- lare e, giusta i capoversi 2–4, anche l’impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei

14 RS 172.217.1 15 RS 510.710 16 RS 510.725 17 RS 741.11

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell’USTRA.

Art. 79 cpv. 1 e 2, frase introduttiva, nonché 4 e 5 1 Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l’USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito tran- sfrontaliere e di importazione. 2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, i permessi possono essere rilasciati per tutta la Svizzera alle seguenti condizioni: … 4 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, ogni Cantone interessa- to dalla corsa rilascia un permesso valido sul proprio territorio o dà il proprio assen- so ai permessi rilasciati dall’USTRA. 5 Se le dimensioni e il peso legali secondo il capoverso 2 lettera a sono superati, il permesso di percorrere le strade nazionali può essere rilasciato solo previo assenso dell’USTRA.

6. Ordinanza del 5 settembre 197918 sulla segnaletica stradale

Art. 1 cpv. 2 lett. i

2 Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

i. OSN l’ordinanza del 7 novembre 200719 sulle strade nazionali;

Art. 81 cpv. 1, 2 e 3 1 L’autorità o l’Ufficio federale rilascia agli imprenditori direttive per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l’esecuzione. 2 Sui cantieri, gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazione della velocità, deviazioni) soltanto se l’autorità o l’Ufficio federale ne hanno dato l’autorizzazione e se è stata presa una decisione formale (art. 107 cpv. 1).

3 L’articolo 55 è applicabile per annunciare deviazioni.

Art. 98 cpv. 3

3 Negli impianti accessori e nelle aree di servizio sono ammessi:

a. per stazione di distribuzione di carburanti un’insegna aziendale luminosa sull’edificio e una sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l’impianto accessorio;

18 RS 741.21 19 RS 725.111; RU 2007 5957

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

b. per ristorante e per motel un’insegna aziendale luminosa sull’edificio, una sul lato lungo e una sul lato breve dell’edificio; c. la pubblicità stradale, a condizione che non possa essere percepita dai con- ducenti sulle carreggiate continue.

Art. 99 cpv. 1, secondo periodo 1 … Il rilascio di un’autorizzazione per la pubblicità stradale sulle strade nazionali di prima e seconda classe è soggetta al consenso dell’Ufficio federale.

Art. 101 cpv. 1 e 2 1 I segnali e le demarcazioni non previsti nella presente ordinanza non sono ammes- si; sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 54 capoverso 9 e 115. 2 I segnali e le demarcazioni possono essere collocati o tolti soltanto per ordine dell’autorità o dell’Ufficio federale; occorre seguire la procedura secondo l’artico- lo 107.

Art. 104 cpv. 3 e 4 3 L’Ufficio federale ha la competenza di collocare e togliere segnali e demarcazioni sulle strade nazionali, compresi i raccordi con i relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l’articolo 2 lettere c–e OSN. I segnali e le demarcazioni relativi al completamento della rete delle strade nazionali approva- ta e che non valgono oltre un anno possono essere collocati dall’autorità in base alle direttive emanate dal DATEC. Per l’emanazione di regolamentazioni della circola- zione si applica l’articolo 110 capoverso 2. 4 Spetta alla Confederazione provvedere alla segnaletica su altre strade e fondi che le appartengono, segnalare i posti di dogana (art. 31 cpv. 1), nonché curare la segnale- tica relativa a regolamentazioni militari del traffico.

Art. 105 cpv. 3 3 L’Ufficio federale esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale sulle strade nazionali e in materia di pubblicità stradale lungo queste ultime.

Art. 110 cpv. 2

2 L’Ufficio federale emana regolamentazioni locali relative alla circolazione

nell’ambito degli articoli 3 capoverso 4 e 32 capoverso 3 LCStr sulle strade nazio- nali, compresi i raccordi con relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l’articolo 2 lettere c–e OSN (art. 2 cpv. 3bis LCStr). I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti sulle strade nazionali di prima e seconda classe se questi sono in relazione al completamento della rete delle strade nazionali approvata e non valgono oltre un anno.

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Ordinanza sulle strade nazionali RU 2007

Art. 111 rubrica, nonché cpv. 2, primo periodo Strade di proprietà della Confederazione 2 Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi della Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr), eccetto le strade nazionali, sono prese dal Dipartimento federale cui è subordinato l’ufficio o l’organismo incaricato dell’am- ministrazione della strada o dei fondi. …

Art. 117c Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2007 Ai ricorsi relativi a provvedimenti di regolamentazione del traffico a livello locale sulle strade nazionali di terza classe, pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, si applica il diritto previgente.

7. Ordinanza del 29 novembre 200220 concernente il trasporto di merci

pericolose su strada

Art. 13 cpv. 2 2 I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr21) o possono farlo soltanto se trasportano quantità limitate di tali merci o dispongono della corrispon- dente autorizzazione. L’elenco di tali merci e tratti di strada, l’indicazione della quantità nonché le autorità competenti a rilasciare l’autorizzazione figurano nell’ap- pendice 2 della presente ordinanza. L’autorità competente può ammettere ulteriori eccezioni d’intesa con l’Ufficio federale.

20 RS 741.621 21 RS 741.21

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