AS 2007 6039
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)
Modifica del 22 novembre 2007
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4 e 5 4 L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Per i casi non retti da convenzioni tariffali giusta l’articolo 27 capoverso 1 LAI2, si applicano gli im- porti massimi fissati nell’allegato. In assenza di importi massimi, sono coperte le spese effettive. 5 Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elenco allegato ma si accontenta di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest’ultimo dev’essergli consegnato anche se non è menzionato nell’elenco.
Art. 3 Forma della consegna
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l’assicurato diventa
proprietario dei mezzi ausiliari consegnatigli. 2 I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad altri assicurati sono consegnati in prestito.
Art. 3bis Rimborso di mezzi ausiliari
1 Nei casi descritti nell’allegato l’assicurazione può
a. versare all’assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati; b. versare all’assicurato un importo forfetario per l’acquisto di mezzi ausiliari;
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c. prendere a carico l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.
2 L’importo dei rimborsi è fissato nell’allegato.
Art. 6 Debita cura 1I mezzi ausiliari consegnati dall’assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura. 2 L’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.
Art. 6bis Uso conforme allo scopo previsto 1 L’assicurato deve utilizzare i rimborsi giusta l’articolo 3bis capoverso 1 lettere a e b conformemente allo scopo previsto. 2 La consegna di mezzi ausiliari può essere subordinata a condizioni volte ad impe- dirne l’uso improprio. Se un mezzo ausiliario diventa prematuramente inutilizzabile a causa dell’inadempienza delle condizioni, l’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato.
Art. 7 Preparazione all’uso, riparazione e manutenzione 1 Se l’uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell’invalido, l’assicurazione ne assume le spese. 2 In assenza di un terzo responsabile, l’assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l’utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All’assicurato può essere richiesta una partecipa- zione alle spese. L’importo della partecipazione è fissato nell’allegato. 3 Ove non altrimenti disposto dall’allegato, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione. 4 Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l’assicurazione assegna un sussidio mensile. L’importo del sussidio è fissato nell’allegato.
Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari
1 L’assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante
nell’elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all’invali- dità ha diritto al risarcimento delle spese che l’assicurazione avrebbe dovuto assu- mere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento. 2 Mezzi ausiliari definiti costosi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimbor-
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sati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedi- bile durata dell’utilizzazione.
3 Ilrimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire
l’impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all’assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.
II L’allegato all’ordinanza del 29 novembre 19763 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato conformemente al testo annesso.
III
Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007 Per i letti azionati elettricamente noleggiati prima del 1° gennaio 2008, l’assicura- zione rimborsa le spese di locazione alle condizioni attuali fino al 31 dicembre 2008.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
22 novembre 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
3 RS 831.232.51
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Allegato Lista dei mezzi ausiliari
N. 1 frase introduttiva e 1.03
1 Protesi
rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO).
1.03 Esoprotesi definitive del seno
dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un’agenesia della mammella. Sussidio massimo annuo di 500 franchi per un lato e 900 franchi per entrambi i lati.
N. 2 frase introduttiva
2 Ortesi
rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’ASTO.
N. 4 frase introduttiva, 4.01 e 4.03
4 Scarpe e plantari ortopedici
rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con il “Verband Fuss & Schuh (SSOMV)”
4.01 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie
inclusi i costi di produzione se la consegna secondo i numeri 4.02-4.04 non è possibile. L’assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 fran- chi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipa- zione ammonta a 70 franchi l’anno.
4.03 Scarpe speciali ortopediche
l’assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l’anno.
N. 5.01, 5.06 e 5.07
5.01 Protesi dell’occhio
rimborso secondo la convenzione conclusa tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di protesi dell’occhio (sussidi massimi:
645 franchi IVA inclusa per protesi di vetro e 2000 franchi IVA inclusa per
protesi in materia plastica). È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 3 OAI.
5.06 Parrucche
Sussidio annuo massimo: 1500 franchi.
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5.07 Apparecchi acustici in caso d’ipoacusia
se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. Consegna in prestito. Rimborso secondo la conven- zione tariffale conclusa con lo “Schweizerischer Fachverband der Hörgerä- teakustik” e lo “Hörzentralen-Verband der Schweiz” (AKUSTIKA/HZV). Sussidio per le batterie: 90 franchi l’anno per apparecchi monoauricolari e
180 franchi l’anno per apparecchi biauricolari. Sussidio per le batterie per
impianti cocleari e impianti FM: 485 franchi l’anno o, se documentate, le spese effettive fino ad un importo di 970 franchi l’anno.
N. 7.01 7.01* Occhiali se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione. Il sussidio massimo per la montatura ammonta a 150 fran- chi.
N. 9 frase introduttiva, 9.01 e 9.02
9 Carrozzelle
rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica (FASMED) e l’ASTO.
9.01 Carrozzelle senza motore
se, anziché una carrozzella, viene fornito un buggy per bambini, la parteci- pazione alle spese per bambini di età inferiore ai 30 mesi ammonta a 300 franchi. Consegna in prestito.
9.02 Carrozzelle con motore elettrico
per gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e sono in grado di spostarsi soltanto mediante l’impiego di una carrozzella azionata elettricamente. Consegna in prestito.
N. 10.01, 10.02 e 10.04 10.01* Ciclomotori a due, tre o quattro ruote il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 480 franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2500 franchi per quelli a tre o a quattro ruote.
10.02* Motocicli leggeri e motocicli il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 750 franchi.
10.04* Automobili il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi. Il sussidio per una porta di garage automatica è di 1500 franchi.
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N. 11.02 e 11.04–11.06
11.02 Cani da guida per ciechi
se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest’ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L’assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale conclusa con le scuole di adde- stramento di cani da guida. Il sussidio per le spese per il cibo e il veterinario ammonta, rispettivamente, a 150 e a 40 franchi al mese. Se le spese annue per il veterinario superano i
480 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei
documenti giustificativi.
11.04 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori
destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per ripro- durre testi registrati su nastro magnetico. Il sussidio massimo ammonta a
200 franchi. Consegna in prestito.
11.05* Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l’invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un’attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete. Consegna in prestito.
11.06 Sistemi di lettura e scrittura
per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo con un tale sistema o cui un tale sistema facilita notevolmente il contat- to con l’ambiente e dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso. Le spese di apprendimento della dattilografia sono a carico dell’assicurato. Consegna in prestito.
N. 12.01 e 12.02
12.01 Stampelle antibrachiali
consegna in prestito.
12.02 Deambulatori e sostegni ambulatori
consegna in prestito.
N. 13.01–13.03 e 13.05 13.01* Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l’assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d’acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato.
13.02* Sedili, letti e sostegni per la posizione eretta adattati individualmente alla menomazione
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se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l’assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d’acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato.
13.03* Superfici di lavoro adeguate individualmente alla menomazione se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l’assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d’acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato.
13.05* Piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale se consentono all’assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete. Consegna in prestito.
N. 14.01–14.05
14.01 Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle
installazioni sanitarie esistenti se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all’igiene del corpo. Consegna in prestito.
14.02 Elevatori per malati
per l’uso a domicilio. Consegna in prestito.
14.03 Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri
accessori) per l’uso nell’ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti. Vengono rimborsate le spese d’acquisto di un letto fino a un importo di
2500 franchi. Il sussidio alle spese di fornitura del letto azionato elettrica-
mente è di 250 franchi.
14.04 Modifiche architettoniche nell’appartamento dell’assicurato rese
necessarie dall’invalidità adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte, in- stallazione di sbarre d’appoggio, di corrimano e di maniglie supplementari, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di im- pianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sor- domuti. Il sussidio massimo per gli impianti segnaletici ammonta a 1300 franchi.
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14.05 Carrozzelle cingolate per salire le scale e rampe
per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro abitazioni. Se, anziché una carrozzella cingolata, viene installato un elevatore per scale, il sussidio massimo ammonta a 8000 franchi. In questo caso le spese di riparazione non sono rimborsate dall’AI. Consegna in prestito.
N. 15.01–15.06 e 15.10
15.01 Macchine da scrivere
se un assicurato non può scrivere a mano e dispone delle capacità intellet- tuali e motorie necessarie all’uso di una tale macchina. Consegna in pre- stito.
15.02 Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici
per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito.
15.03 Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori
se l’assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri da solo e necessita di un tale apparecchio per riprodurre la documentazione sonora registrata. Il sussidio massimo ammonta a 200 franchi. Consegna in prestito.
15.04 Volta pagine
per gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al n. 15.03 e abbiso- gnano di un tale apparecchio al posto di un magnetofono. Consegna in pre- stito.
15.05 Apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente
se l’assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire con- tatti con l’ambiente solo grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell’abitazione con la carrozzella con moto- re elettrico. Consegna in prestito.
15.06 Apparecchi telefonici scriventi e videofoni
se una persona gravemente audiolesa, sorda o che soffre di gravi difficoltà di eloquio non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l’ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e mo- torie necessarie all’uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. Il sus- sidio massimo ammonta a 2200 franchi per il primo apparecchio, a 1700 franchi per il secondo, a 700 franchi per un fax e a 1700 franchi per un tele- fono cellulare con programma speciale.
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15.10 Seggiolini speciali (reha) da bambino per l’auto per bambini che non
possono sostenere la testa e il busto La partecipazione alle spese per bambini fino a 7 anni compiuti ammonta a
200 franchi.
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