AS 2007 6049
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn)
del 6 ottobre 20061
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 112b capoverso 3 e 197 numero 4 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20053, decreta:
Sezione 1: Scopo
Art. 1 La presente legge si prefigge di garantire agli invalidi l’accesso a un’istituzione che ne promuova l’integrazione (istituzione).
Sezione 2: Compiti dei Cantoni
Art. 2 Principio Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un’offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.
Art. 3 Istituzioni
1 Sono considerate istituzioni:
a. i laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro decentralizzati invalidi i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero eser- citare un’attività lucrativa; b. case e altre forme di alloggio collettivo destinate agli invalidi; c. centri diurni in cui gli invalidi possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e a programmi per il tempo libero.
RS 831.26 1 Cifra I n. 2 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779). 2 RS 101; RU 2007 5765 3 FF 2005 5349
2005-1694 6049
Istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi. LF RU 2007
2 Le unità di una struttura che forniscono prestazioni ai sensi del capoverso 1 sono parificate alle istituzioni.
Art. 4 Riconoscimento di istituzioni 1 Il Cantone riconosce le istituzioni necessarie per attuare il principio di cui all’arti- colo 2. Queste istituzioni possono essere situate all’interno o all’esterno del suo ter- ritorio.
2 La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante
decisione formale.
Art. 5 Condizioni per ottenere il riconoscimento
1 Per essere riconosciuta, un’istituzione deve adempiere le seguenti condizioni:
a. disporre di un’infrastruttura e di un’offerta di prestazioni conformi alle esi- genze degli invalidi, come pure del necessario personale specializzato; b. assicurare una gestione economica e conforme a una presentazione dei conti uniforme basata sui principi dell’economia aziendale; c. assicurare la trasparenza delle condizioni di ammissione; d. informare per scritto gli invalidi e i loro congiunti sui loro diritti e doveri; e. tutelare i diritti della personalità degli invalidi, segnatamente il diritto all’au- todeterminazione, alla sfera privata, alla promozione individuale, ai contatti sociali al di fuori dell’istituzione, alla protezione contro abusi e maltratta- menti, nonché il diritto alla partecipazione degli invalidi e dei loro congiunti; f. rimunerare gli invalidi in caso di attività economicamente utilizzabili; g. garantire un trasporto conforme alle esigenze degli invalidi da e per i centri diurni e i laboratori; h. assicurare il controllo della qualità. 2 Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza. Le istituzioni riconosciute dal Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 6 Controllo 1 L’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 è controllata perio- dicamente. 2 Il controllo compete al Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza. 3 Il Cantone competente informa gli altri Cantoni in caso di revoca del riconosci- mento a un’istituzione da esso controllata che non adempie più le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi. LF RU 2007
Art. 7 Partecipazione ai costi 1 I Cantoni partecipano ai costi per il soggiorno in un’istituzione riconosciuta, nella misura necessaria affinché nessun invalido debba far capo all’assistenza sociale a causa di questo soggiorno. 2 Se non trova un posto in un’istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, l’invalido ha diritto che il Cantone par- tecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un’altra istituzione che adempia le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Sezione 3: Diritto ai sussidi e diritto di ricorso delle organizzazioni
Art. 8 Diritto ai sussidi Se la legislazione cantonale prevede la partecipazione ai costi mediante la conces- sione di sussidi alle istituzioni riconosciute o a invalidi, il diritto a tali sussidi deve essere garantito.
Art. 9 Diritto di ricorso delle organizzazioni
1 Le organizzazioni d’importanza nazionale che rappresentano gli interessi degli
invalidi ed esistono da almeno dieci anni possono ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di un’istituzione.
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno diritto di ricorso.
Sezione 4: Disposizione transitoria
Art. 10
1 Ciascun Cantone adotta, conformemente all’articolo 197 numero 4 della Costitu-
zione federale, una strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi ai sensi dell’articolo 2. Esso sente le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima volta, sottopone la strategia per approvazione al Consiglio federale.
2 La strategia comprende i seguenti elementi:
a. pianificazione delle esigenze dal profilo qualitativo e quantitativo; b. procedura per analisi periodiche delle esigenze; c. genere di collaborazione con le istituzioni; d. principi di finanziamento; e. principi per la formazione professionale e il perfezionamento del personale specializzato; f. procedura di conciliazione per le controversie tra invalidi e istituzioni;
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g. genere della collaborazione intercantonale, in particolare nella pianificazione delle esigenze e nel finanziamento; h. piano di attuazione della strategia. 3 Per l’approvazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale consulta una com- missione peritale. Quest’ultima è nominata dal Consiglio federale stesso e si com- pone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli invalidi.
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore4 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Miocheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RU 2007 5817 cifra IV
5 FF 2006 7655