AS 2007 6055
Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
del 6 ottobre 20061
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 112a e 112c capoverso 2 della Costituzione federale2; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20053, decreta:
Capitolo 1: Applicabilità della LPGA
Art. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2 Gli articoli 32 e 33 LPGA si applicano alle prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica di cui al capitolo 3.
Capitolo 2: Prestazioni complementari Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Principio 1 La Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizio- ni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esi- stenziale. 2 I Cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della presente legge e stabili- re al riguardo particolari condizioni. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è esclusa.
RS 831.30 1 Cifra I n. 3 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779). 2 RS 101; RU 2007 5765 3 FF 2005 5349 4 RS 830.1
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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
Art. 3 Componenti delle prestazioni complementari
1 Le prestazioni complementari comprendono:
a. la prestazione complementare annua; b. il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.
2 La prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15
LPGA5); il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
Sezione 2: Diritto alle prestazioni complementari
Art. 4 Condizioni generali 1 Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA6) han- no diritto a prestazioni complementari se: a. ricevono una rendita di vecchiaia dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) o hanno diritto a una rendita vedovile o per orfani dell’AVS; b. avrebbero diritto ad una rendita dell’AVS, se:
1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’arti-
colo 29 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), oppure
2. la persona deceduta l’avesse compiuto;
c. hanno diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell’assicura- zione invalidità (AI) o hanno beneficiato di un’indennità giornaliera dell’AI ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure d.8 avrebbero diritto a una rendita dell’AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’articolo 29 capoverso 1 LAVS. 2 Hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva dell’AVS o dell’AI.
5 RS 830.1 6 RS 830.1 7 RS 830.10 8 V. anche la cifra III n. 1 della LF del 6 ott. 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, NPC (RU 2007 5815) (Coordinamento della LPC con il n. 4 dell’Allegato della modifica del 6 ott. 2006 della LF sull’assicurazione per l’invalidità, RU 2007 5129).
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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
Art. 5 Condizioni supplementari per stranieri 1 Gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione com- plementare (termine d’attesa).
2 Per i rifugiati e gli apolidi il termine d’attesa è di cinque anni.
3 Finché non adempiono il termine d’attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straor- dinaria dell’AVS o dell’AI hanno diritto a una prestazione complementare pari al massimo all’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente. 4 Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capo- verso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d’attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all’articolo 4 capo- verso 2.
Art. 6 Età minima Le persone aventi diritto a un assegno per grandi invalidi hanno diritto alle presta- zioni complementari solo se hanno compiuto i 18 anni di età.
Art. 7 Esclusione di restrizioni cantonali Il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato a una determina- ta durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al godimento dei diritti civici.
Art. 8 Rifiuto della prestazione complementare Le prestazioni complementari sono rifiutate definitivamente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell’articolo 21 capoversi 1 o 2 LPGA9.
Sezione 3: Prestazione complementare annua
Art. 9 Calcolo e importo
1 L’importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili. 2 Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto a una rendita e vivono nella stessa economia domestica.
9 RS 830.1
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3 Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i redditi computabili sono divisi a metà. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. 4 Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.
5 Il Consiglio federale disciplina:
a. la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; b. la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza; c. il conteggio dei proventi di un’attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli mino- renni; d. i redditi e le spese determinanti nel tempo; e. l’importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall’usufruttuario; f. l’importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario; g. il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale del 18 marzo 199410 sull’assicurazione malattie (LAMal); h. la nozione di istituto ai sensi della presente legge.
Art. 10 Spese riconosciute 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli
che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determi- nante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di con- guaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l’importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
10 RS 832.10
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1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a
una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in
cui è possibile spostarsi con una carrozzella. 2 Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciu- te sono le seguenti: a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considera- zione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale; b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.
3 Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l’as- sicurazione malattie; d. importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie; l’importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.
Art. 11 Redditi computabili
1 Sono computati come reddito:
a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dall’esercizio di un’attività lucra- tiva per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e
1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una
rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o del- l’AI; per gli invalidi aventi diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, il red- dito dell’attività lucrativa è computato interamente; b. i proventi della sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole,
40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto
a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni comple- mentari o a un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione comple- mentare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il
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valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell’AVS e dell’AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga; f. gli assegni familiari; g. i proventi e i beni a cui l’assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia. 2 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l’importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumen- tarlo di un quinto al massimo.
3 Non sono computati:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328–330 del Codice civile11; b. le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale; c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale; d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali; e. le borse di studio e altri aiuti all’istruzione. 4 Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.
Art. 12 Inizio e fine del diritto a una prestazione complementare annua 1 Il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute. 2 Se la domanda è presentata entro sei mesi dall’ammissione in un istituto o in ospe- dale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’ammissione in isti- tuto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute. 3 Il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adem- piuta. 4 Il Consiglio federale disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; può abbrevia- re la durata fissata dall’articolo 24 capoverso 1 LPGA12.
Art. 13 Finanziamento 1 Le prestazioni complementari annue sono finanziate per cinque ottavi dalla Confe- derazione e per tre ottavi dai Cantoni.
11 RS 210 12 RS 830.1
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2 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, la Confederazione parte- cipa alle prestazioni complementari annue in ragione di cinque ottavi, per quanto gli importi destinati al fabbisogno generale vitale secondo l’articolo 10 capoverso 1 let- tera a numero 1, alla massima pigione possibile secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 e alle spese riconosciute secondo l’articolo 10 capoverso 3 non siano coperti dai redditi computabili; non sono considerati i redditi che non sono direttamente legati al soggiorno nell’istituto o nell’ospedale. Il resto è assunto dai Cantoni. 3 I sussidi della Confederazione sono finanziati mediante le risorse generali, per quanto non possano essere prelevati dalla riserva prevista dall’articolo 111 LAVS13. 4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni per semplificare la determinazione della quota federale; ne disciplina la procedura di versamento.
Sezione 4: Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità da parte dei Cantoni
Art. 14 Spese di malattia e d’invalidità
1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le
seguenti spese comprovate dell’anno civile in corso: a. di dentista; b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; c. di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico; d. per diete; e. di trasporto al più vicino luogo di cura; f. di mezzi ausiliari; e g. di partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal14. 2 I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell’ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata. 3 Per le spese di malattia e d’invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione com- plementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
13 RS 831.10 14 RS 832.10
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a. per le persone che vivono a casa
1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone
che vivono in un istituto o in un ospedale 25 000 franchi
2. coppie sposate 50 000 franchi
3. orfani di padre e di madre 10 000 franchi
b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 6 000 franchi 4 Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’importo minimo secondo il capo- verso 3 lettera a numero 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l’assistenza non siano coperte dal- l’assegno per grandi invalidi. Il Consiglio federale disciplina l’aumento corrispon- dente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell’importo per coniugi. 5 L’importo è aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS se l’assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell’AI. 6 Le persone che in seguito a un’eccedenza dei redditi non hanno diritto a una pre- stazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità che superano l’eccedenza dei redditi. 7 I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati.
Art. 15 Termine per esercitare il diritto al rimborso Le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsate se: a. il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e b. le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condi- zioni di cui agli articoli 4–6.
Art. 16 Finanziamento I Cantoni finanziano le prestazioni di cui all’articolo 14.
Capitolo 3: Prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica
Art. 17 Sussidi
1 La Confederazione versa annualmente:
a. un sussidio massimo di 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;
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b. un sussidio massimo di 14,5 milioni di franchi all’Associazione svizzera Pro Infirmis; c. un sussidio massimo di 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute. 2 Nel fissare le nuove rendite conformemente all’articolo 33ter LAVS15, il Consiglio federale aumenta gli importi massimi dei sussidi di cui al capoverso 1. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi annui. Emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali e quelli cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica. 4 I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dal- le risorse finanziarie dell’AVS; il sussidio all’Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell’AI.
Art. 18 Utilizzazione
1 I sussidi sono impiegati per:
a. prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi; b. prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno; c. il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi a favore di persone anziane, invalide, vedove o orfane. 2 Alle persone durevolmente a carico dell’aiuto sociale non possono essere assegnate prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a e b. 3 Le istituzioni di utilità pubblica definiscono i principi dell’utilizzazione dei sussidi.
4 Il Consiglio federale può:
a. emanare disposizioni completive sull’utilizzazione dei sussidi; b. prevedere un ordinamento particolare, in casi di rigore, a favore degli invali- di bisognosi che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell’AI; c. delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.
15 RS 831.10
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Capitolo 4: Disposizioni comuni
Art. 19 Adeguamento delle prestazioni Nel ricalcolare le rendite conformemente all’articolo 33ter LAVS16, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute (art. 10 cpv. 1), dei redditi computabili (art. 11 cpv. 1) e delle spese di malattia e d’invalidità (art. 14 cpv. 3 e 4).
Art. 20 Sicurezza delle prestazioni Le prestazioni secondo la presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.
Art. 21 Organizzazione e procedura
1 La determinazione e il versamento della prestazione complementare competono al
Cantone di domicilio del beneficiario. Il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento e il collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una persona maggiorenne o interdetta disposto dall’autorità o deciso in ambito tutorio, non fondano una nuova competenza. 2 I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere le domande e di determinare e versare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione, ma non alle autorità d’assistenza sociale.
3 I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari.
4 Il versamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell’AVS o dell’AI.
Art. 22 Contabilità Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni sulla contabilità per gli organi di cui all’articolo 21 capoverso 2.
Art. 23 Revisione 1 Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sotto- posti a revisione almeno una volta all’anno. La revisione deve estendersi all’appli- cazione materiale del diritto, alla contabilità e alla gestione. 2 La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni com- plementari compete all’ufficio di revisione competente in virtù dell’articolo 68 LAVS17.
16 RS 831.10 17 RS 831.10
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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
3 Il Cantone designa l’ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d’esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autoriz- zato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo. 4 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è autorizzato a eseguire se necessario revisioni complementari o a farle eseguire da altri uffici.
Art. 24 Ripartizione delle spese amministrative 1 Le spese amministrative per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari annue sono ripartite tra la Confederazione e i Cantoni in proporzione alle loro quote di partecipazione alle spese per le prestazioni complementari secondo l’articolo 13 capoversi 1 e 2. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della determinazione e la procedura. Può fissare importi forfettari.
Art. 25 Responsabilità per danni In deroga all’articolo 78 LPGA18, la responsabilità degli organi secondo l’artico- lo 21 capoverso 2 è retta dal diritto cantonale.
Art. 2619 Trattamento di dati personali e comunicazione di dati Le disposizioni della LAVS20 concernenti il trattamento di dati personali e la comu- nicazione di dati si applicano per analogia, incluse le deroghe alla LPGA21.
Art. 27 Effetto sospensivo L’articolo 97 LAVS22 sulla revoca dell’effetto sospensivo si applica per analogia.
Art. 28 Vigilanza della Confederazione 1 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un’esecuzione uniforme, può incaricare l’Ufficio federale delle assicura- zioni sociali di impartire istruzioni ai servizi che ne sono incaricati.
18 RS 830.1 19 V. anche la cifra III n. 2 della LF del 6 ott. 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, NPC (RU 2007 5816) (Coordinamento della LPC con il n. 8 dell’Allegato della modifica del 23 giu. 2006 della LAVS, RU 2007 5259). 20 RS 831.10 21 RS 830.1 22 RS 831.10
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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
2 I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono ai servizi designati dal Con- siglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessita- no nell’esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto e i conti annuali, con i dati statistici richiesti.
Art. 29 Approvazione delle disposizioni d’esecuzione e dei principi 1 Le disposizioni d’esecuzione emanate dai Cantoni sono sottoposte per approvazio- ne alla Confederazione. 2 I principi delle istituzioni di utilità pubblica sono sottoposti per approvazione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.
Art. 30 Esclusione del regresso Gli articoli 72–75 LPGA23 non sono applicabili.
Art. 3124 Disposizioni penali 1 È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale25 commina una pena più grave, chiunque: a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge; b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge; c. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale, a danno di terzi o a suo vantaggio. 2 È punito con la multa fino a 5000 franchi, sempre che non sia data una fattispecie descritta nel capoverso 1, chiunque: a. violando l’obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni ine- satte o rifiuta di dare informazioni, b. si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.
3 L’articolo 90 LAVS26 è applicabile.
23 RS 830.1 24 V. anche la cifra III n. 1 della LF del 6 ott. 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, NPC (RU 2007 5815) (Coordinamento della LPC con il n. 4 dell’Allegato della modifica del 6 ott. 2006 della LF sull’assicurazione per l’invalidità, RU 2007 5129). 25 RS 311.0
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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo
Art. 32 1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/7127 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199928 tra la Confederazione Svizzera, da una par- te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera cir- colazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 200429 relativo alla partecipazione dei nuovi Stati membri dell’Unione europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7230 nella loro versione aggiornata; b. la Convenzione del 4 gennaio 196031 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, nella versione dell’Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata. 2 L’espressione «Stati membri dell’Unione europea» indica, nella presente legge, gli Stati parte dell’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 33 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
26 RS 831.10
27 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta. 28 RS 0.142.112.681 29 RU 2006 995 30 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), rispettivamente della Convenzione AELS riveduta. 31 RS 0.632.31
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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
Art. 34 Disposizione transitoria Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secon- do l’articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3–18 dell’ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementa- ri32 nella versione in vigore il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 200633 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 35 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 19 marzo 196534 sulle prestazioni complementari all’assicura- zione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è abrogata.
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore35 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.36
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Miocheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
32 RS 831.301.1 33 RU 2007 5779 34 RU 1965 535, 1972 2314, 1974 1589, 1978 391, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 3371 3453, 2003 3837, 2006 979, 2007 5259
35 RU 2007 5817 cifra IV
36 FF 2006 7655
6068
Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2007
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