AS 2007 6071
Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie
Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)
del 7 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 66 e 96 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il calcolo del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi secondo l’articolo 66 LAMal; b. la ripartizione del sussidio tra i Cantoni.
Art. 2 Spese lorde
1 Le spese lorde ai sensi dell’articolo 66 capoverso 2 LAMal sono determinate in
base ai seguenti coefficienti: a. premio medio (PM); b. effettivo di assicurati (EA); c. effettivo di assicurati stimato (EAst); d. premi dovuti (PD); e. partecipazione alle spese (PS). 2 Il premio medio (PM) corrisponde al premio medio mensile previsto per gli adulti a partire dai 26 anni affiliati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie con franchigia ordinaria e copertura degli infortuni. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) calcola il premio medio sulla base dei premi approvati per le persone domiciliate in Svizzera secondo i Cantoni e le regioni dei premi. 3 L’effettivo di assicurati (EA) corrisponde all’effettivo medio dei seguenti assicurati durante l’anno considerato:
RS 832.112.4 1 RS 832.10; RU 2007 5811
2007-1955 6071
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a. gli assicurati domiciliati o residenti in Svizzera; e b. gli assicurati domiciliati o residenti all’estero ai sensi degli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie.
4 Le persone tenute ad assicurarsi domiciliate in uno Stato membro dell’UE o
dell’AELS non sono incluse nell’effettivo di cui al capoverso 3. 5 L’effettivo di assicurati per l’anno x è stimato (EAstx) estrapolando su due anni il più recente effettivo di assicurati noto con il tasso di sviluppo dei due ultimi anni secondo la formula seguente: ⎛ EA( x − 2) ⎞ EAstx = EA( x − 2) × ⎜⎜ ⎟⎟ ⎝ EA( x − 4) ⎠
6 I premi dovuti (PD) corrispondono alla somma dei premi secondo le tariffe dei
premi approvate per l’effettivo di assicurati.
7 La partecipazione alle spese (PS) corrisponde alla somma delle spese alla cui
assunzione hanno partecipato gli effettivi di assicurati. 8 Per calcolare l’effettivo di assicurati, i premi dovuti e la partecipazione alle spese l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori. 9 L’UFSP calcola le spese lorde (SL) per un anno civile (x) applicando la formula seguente: Anno × – 4 Anno × – 3 Anno × – 2 PD + PS PD + PS PD + PS + + SLx = PM × 12 × EA PM × 12 × EA PM × 12 × EA × PMx × 12 × EAstx
Art. 3 Ripartizione tra i Cantoni 1 La quota di sussidio federale spettante a ciascun Cantone è calcolata in base ai seguenti coefficienti: a. popolazione residente del Cantone (PopC); b. popolazione residente della Svizzera (PopCH); c. numero dei frontalieri e dei loro familiari nel Cantone secondo l’articolo 65a lettera a LAMal (FrontC); d. numero dei frontalieri e dei loro familiari in Svizzera secondo l’articolo 65a lettera a LAMal (FrontCH). 2 Per il calcolo della popolazione residente fanno stato le cifre dell’ultimo censimen- to della popolazione residente media effettuato dall’Ufficio federale di statistica. 3 Per il calcolo del numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari fanno stato le cifre raccolte dall’UFSP presso gli assicuratori in occasione dell’ultimo rilevamento.
2 RS 832.102
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4 L’UFSP determina la quota di ciascun Cantone (QC) applicando la formula
seguente: PopC + FrontC PopCH + FrontCH
5 Ogni anno in ottobre l’UFSP pubblica la ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l’anno successivo.
Art. 4 Versamento Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno corrente.
Art. 5 Conteggio dei Cantoni 1 Il conteggio del sussidio federale e del sussidio cantonale si riferisce a un anno civile. I Cantoni devono presentare il conteggio all’UFSP al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo.
2 Dopo aver consultato i Cantoni, l’UFSP redige un modulo per il conteggio. Vi
figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari. 3 I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi per la riduzione dei premi devono controllare i conteggi comunali e redigerne la ricapitola- zione a destinazione dell’UFSP. L’UFSP emana istruzioni in proposito.
Art. 6 Controllo 1 I Cantoni sono tenuti a presentare il conteggio corredato da un rapporto indicante la data e la portata della revisione, gli accertamenti effettuati nell’ambito della revisione e le relative conclusioni. 2 L’UFSP esamina, giusta l’articolo 25 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu), se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge.
Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi 1 I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti ai sensi degli articoli 28 e 30 2 Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della LAMal, della presente ordinanza o delle corrispondenti istruzioni sono disattese, i sussidi possono essere ridotti o si può esigerne la parziale restituzione ai sensi dell’artico- lo 28 capoverso 2 LSu finché non sia posto rimedio all’inosservanza.
3 RS 616.1 4 RS 616.1
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Art. 8 Competenza 1 Se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi. 2 Il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a lettere a e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.
Art. 9 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 12 aprile 19955 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è abrogata. 2 L’ordinanza del 3 luglio 20016 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malat- tie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE) è modificata come segue: Art. 17 cpv. 1 Gli articoli 5 capoversi 1 e 2 e 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20077 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM) si applicano per analogia al conteggio e al controllo dell’impiego dei sussidi federali.
Art. 10 Disposizioni transitorie 1 I Cantoni che nell’anno immediatamente precedente l’entrata in vigore della pre- sente ordinanza hanno richiesto il massimo dei sussidi federali possono riportare all’anno successivo le differenze tra i sussidi richiesti secondo l’articolo 5 dell’or- dinanza del 12 aprile 19958 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (vecchia ORPM) e i sussidi effetti- vamente versati. 2 Si possono riportare soltanto differenze che risultano da un divario tra sussidi richiesti e sussidi effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi federali richiesti. Gli importi riportati che non sono impiegati nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere rimborsati. 3 Nel corso del primo anno successivo all’entrata in vigore della presente ordinanza, i sussidi federali residui dell’anno precedente secondo l’articolo 6 lettera b della vecchia ORPM sono versati entro tre mesi dal ricevimento del conteggio finale. Contemporaneamente, è versata anche un’eventuale differenza ai sensi dei capover- si 1 e 2.
5 RU 1995 1377, 1996 1978, 2001 141 2314, 2002 927 3913, 2006 1945 6 RS 832.112.5 7 RS 832.112.4; RU 2007 6071 8 RU 1995 1377, 1996 1978, 2001 141 2314, 2002 927 3913, 2006 1945
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Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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