AS 2007 6081
Scambio di note del 29 gennaio/1<sup>o</sup> febbraio 2007 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese che modifica l'Accordo del 20 novembre 1951 tra la Svizzera e la Francia concernente gli autotrasporti di persone e di merci
Scambio di note del 29 gennaio/1° febbraio 2007 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Francese che modifica l’Accordo del 20 novembre 1951 tra la Svizzera e la Francia concernente gli autotrasporti di persone e di merci
Entrato in vigore il 1° febbraio 2007
Traduzione1 Dipartimento federale Berna, 1° febbraio 2007 degli affari esteri
Ambasciata della Repubblica Francese Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Amba- sciata di Francia e ha l’onore di prendere atto della sua nota del 29 gennaio 2007, in merito alla modifica dell’Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente gli auto- trasporti di persone e di merci, firmato a Parigi il 20 novembre 19512, del tenore seguente: «L’Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Dipartimento fede- rale degli affari esteri e, riferendosi ai colloqui svoltisi tra le delegazioni francese e svizzera in merito alla modifica dell’Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente gli autotrasporti di persone e di merci, firmato a Parigi il 20 novembre 1951, ha l’onore di comunicargli quanto segue: Il Governo della Repubblica Francese propone al Consiglio federale svizzero di modificare l’articolo VI «Disposizioni generali» dell’accordo sopra citato nel modo seguente: Il primo paragrafo è sostituito dalle disposizioni seguenti: È vietato eseguire qualsiasi trasporto interno, fatta eccezione per i trasporti transfrontalieri regolari di viaggiatori con torpedoni e autobus nella zona di frontiera, disciplinati dal presente accordo:
1. tra due o più luoghi situati sul territorio di uno o più Cantoni svizzeri
limitrofi mediante veicoli immatricolati in Francia o in un Paese dell’Unione europea;
2. tra due o più luoghi situati sul territorio di uno o più dipartimenti fran-
cesi limitrofi mediante veicoli immatricolati in Svizzera o in un Paese dell’Unione europea.
1 Dal testo originale francese (RO 2007 6081).
2 RS 0.741.619.349.1
2007-0376 6081
Autotrasporti di persone e di merci tra la Svizzera e la Francia. Scambio di note RU 2007
Sono considerati limitrofi ai sensi del presente accordo:
1. per la Svizzera, i Cantoni di Argovia, di Basilea Città, di Basilea Cam-
pagna, di Soletta, del Giura, di Berna, di Neuchâtel, di Vaud, di Ginevra e del Vallese;
2. per la Francia, i dipartimenti dell’Alto Reno, il Territorio di Belfort, il
Doubs, il Giura, l’Ain e l’Alta Savoia. Le autorità svizzere e francesi competenti fissano di comune accordo i peri- metri all’interno dei quali sono autorizzati i trasporti transfrontalieri regolari di persone con torpedoni e autobus nella zona di frontiera (zona frontaliera). Esse garantiscono il rispetto dei principi di reciprocità e di parità di tratta- mento per l’accesso al mercato. Il secondo paragrafo è sostituito dalle disposizioni seguenti: Per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente accordo sono fatte salve le disposizioni di legge e i regolamenti di ciascuna delle Parti contraenti. Il terzo paragrafo è sostituito dalle disposizioni seguenti: Le autorità competenti sono, da parte francese, il Ministero dei trasporti, delle infrastrutture, del turismo e del mare, Direzione generale del mare e dei trasporti e, da parte svizzera, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti. Il quarto e il quinto paragrafo rimangono immutati. Se il Consiglio federale svizzero approva quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Dipartimento federale degli affari esteri costituiranno l’accordo tra i due governi relativo alla modifica dell’Accordo tra la Sviz- zera e la Francia concernente gli autotrasporti di persone e di merci, firmato a Parigi il 20 novembre 1951. Questo accordo entrerà in vigore alla data della nota di risposta svizzera». Il Dipartimento ha l’onore di comunicare all’Ambasciata, a nome del Consiglio federale svizzero, che quest’ultimo è d’accordo con quanto precede. La nota dell’Ambasciata del 29 gennaio 2007 e la presente risposta costituiscono pertanto un accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica francese, che entra in vigore oggi stesso.
Il Dipartimento coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata l’espressione della sua alta considerazione.