AS 2007 6095
AS 2007 6095
Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta:
I La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. bbis
1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:
bbis. sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali;
Art. 3 cpv. 2 e 4 2 All’orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo. 4 All’apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, 2, secondo periodo e 3 1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1, decise collettiva- mente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione:
2 … I contributi non devono servire a finanziare l’amministrazione dell’organiz-
zazione. 3 Nel settore dell’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mer- cato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a svi- luppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.
2006-0554 6095
Legge sull’agricoltura RU 2007
Art. 14 cpv. 4 e 5 4 La Confederazione può definire simboli per le designazioni previste negli artico- li 14–16. Il loro impiego è facoltativo.
5 L’impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello
smercio condotte con provvedimenti secondo l’articolo 12.
Art. 15 cpv. 2 2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica sol- tanto se l’intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consi- glio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l’integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.
Art. 16b Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale 1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denomina- zioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere. 2 La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria o orga- nizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
Art. 20 cpv. 2, secondo periodo, 4 e 7 2 … Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.
4 Il Dipartimento determina in che misura la somma dell’aliquota di dazio e del
prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l’aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).
7 Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.
Art. 22 cpv. 2 lett. e 2 L’autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti: e. conformemente all’ordine della tassazione;
Sezione 4 (art. 26) Abrogata
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Titolo prima dell’art. 27 Sezione 5: Monitoraggio del mercato
Art. 27 cpv. 1 1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.
Sezione 7: Mezzi di produzione e beni d’investimento agricoli brevettati
1 Un mezzo di produzione o un bene d’investimento agricolo messo in commercio in
Svizzera o all’estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale. 2 Sono considerati agricoli i beni d’investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell’agricoltura.
1 I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un’organizzazione di produttori. 2 A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte. 5 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili dal 1° maggio 2009 o, se i mem- bri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell’articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 2006. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2015.
Sezione 3 (art. 37) Abrogata
Art. 38 cpv. 3 3 Il supplemento di 15 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel perio- do 2008–2011. Il Consiglio federale può adeguare l’ammontare del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.
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Art. 39 cpv. 3 3 Il supplemento di 3 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008–2011. Il Consiglio federale può adeguare l’ammontare del supplemento tenen- do conto dell’evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.
Art. 44 Abrogato
Art. 54 Zucchero La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zuc- chero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno.
Art. 56 Semi oleosi e leguminose a granelli La Confederazione può versare contributi per la produzione di semi oleosi e legumi- nose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.
Art. 57 Abrogato
Titolo prima dell’art. 60 Capitolo 5: Economia vitivinicola
Art. 63 Classificazione
1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:
a. vini a denominazione d’origine controllata; b. vini con indicazione geografica tipica; c. vini da tavola. 2 Il Consiglio federale allestisce l’elenco dei criteri per i vini a denominazione d’ori- gine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. 3 Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d’origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. 4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l’utilizzazione.
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5 Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai
requisiti minimi. 6 Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla desi- gnazione dei vini a denominazione d’origine controllata e di altri vini con indica- zione geografica.
Art. 64 Controlli 1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incan- tina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denomina- zioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli. 2 Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l’istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all’esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l’accesso e l’utilizzo dei dati.
3 L’esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confedera-
zione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale con- trollo; l’ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone. 4 L’esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di con- trollo designato dal Consiglio federale.
Art. 65 Abrogato
Sezione 2 (art. 67–69) Abrogata
Art. 70 cpv. 5 lett. d e 6 lett. b 5 Il Consiglio federale determina, per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici: d. valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati; 6 Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può:
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b. versare i pagamenti diretti per superfici nel territorio estero della zona di confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane;
Titolo prima dell’art. 77a Titolo terzo a: Impiego sostenibile delle risorse naturali
Art. 77a Principio 1 La Confederazione versa contributi, nell’ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell’impiego delle risorse naturali.
2 I contributi sono concessi agli enti responsabili se:
a. le misure previste nel progetto sono state coordinate; b. appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.
Art. 77b Importo dei contributi 1 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agrono- mica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure. 2 Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.
Art. 78 cpv. 2 2I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.
1bis L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessa- zione dell’attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d’inve- stimento esistenti o i contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso, purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.
3 RS 631.0 4 RS 451 5 RS 814.20
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Art. 80 cpv. 1, frase introduttiva 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capo- verso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:
Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.
3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2015.
Art. 87 cpv. 2 2 I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza nell’im- mediato raggio d’attività.
Art. 88, rubrica Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata
Art. 89 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini.
Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1 Se l’azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti: b. le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.
Art. 93 cpv. 1 lett. d
1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:
d. costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.
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Art. 97 cpv. 3 e 4 3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati. 4 Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sul- la protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente o sui per- corsi pedonali.
Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l’importo massimo entro il quale i contributi secondo l’articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l’anno in questione.
Art. 105 cpv. 1 lett. c 1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d’investimento per: c. costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.
Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d, nonché cpv. 2 lett. e 1 I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda o la gestiranno essi stessi dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento: d. per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.
2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento:
e. per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.
Art. 107 cpv. 1 lett. b e d
1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per:
b. la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei pro- dotti della regione o produrre energia da biomassa; d. progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regiona- li ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante.
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Art. 107a Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali 1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodot- ti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono com- prendere almeno il primo livello di trasformazione.
2 Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.
Art. 115 cpv. 2 2 Le stazioni di ricerche e di esperimenti possono offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni: a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione della stazione di ricerca; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.
3bis La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell’ambito di accerta- menti preliminari per iniziative di progetto collettive.
Art. 147 cpv. 3 3 L’istituto può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni: a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con le attività dell’istituto; b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.
Art. 160a Importazione I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in com- mercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l’importazione e la messa in commercio.
Art. 169 cpv. 1 lett. h, 2 e 3 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: h. addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.
6 RS 0.916.026.81
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2 Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebi-
tamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’am- montare dei contributi indebitamente richiesti o incassati. 3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti: a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni; b. confisca ed eliminazione.
Art. 170 cpv. 3 3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.
Art. 171a Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato 1 Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di com- pensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla con- clusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell’articolo 7 della legge del 6 ottobre 19957 sui cartelli e sono punite in conformità dell’articolo 49a o 50 di tale legge. 2 Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce con- siderevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. 3 Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di con- correnza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono appli- cabili.
Art. 172 Delitti e crimini 1 Chiunque usa illecitamente una denominazione d’origine protetta o un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l’articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secon- do l’articolo 63, il diritto di querela spetta anche all’organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni. 2 Chi agisce per mestiere è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva si- no a cinque anni o con una pena pecuniaria.
7 RS 251 8 RS 0.916.026.81
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Art. 173 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, cbis, gbis, gter, gquater, i, k, kbis, kter e cpv. 3 lett. a 1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. contravviene alle prescrizioni sulle designazioni, emanate o riconosciute secondo gli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c ed e, nonché 15; cbis. non si conforma alle esigenze di cui all’articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d’autorizzazione istituito in virtù dell’articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate; gbis. non ottempera alle condizioni stabilite secondo l’articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni; gter. contravviene alle prescrizioni emanate secondo l’articolo 146a in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati; gquater. contravviene alle misure preventive emanate secondo l’articolo 148a; i. non osserva le istruzioni per l’uso di cui all’articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l’uso di cui all’articolo 159a; k. senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8); kbis. senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, impor- ta, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione; kter. contravviene alle disposizioni emanate secondo l’articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l’imballaggio dei mezzi di produzione; 3 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente: a. abrogata
Art. 179 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.
1 Gli organi d’esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni fondate su di esse. 1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell’esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all’agricoltura siano garantiti un’attività di
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controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d’informa- zioni tra gli organi di controllo competenti.
Art. 182 cpv. 1 1 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della legge del 9 ottobre 19929 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 200510 sulle dogane e della presente leg- ge; può inoltre obbligare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.
Art. 185 cpv. 5 e 6 5 La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti, non- ché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo. 6 Essa può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative, nonché a perse- guimenti penali e, all’occorrenza, a fini di controllo e d’inchiesta, renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo.
Abrogato
Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007 1 I vini dell’annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 2 La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è retta dal diritto anteriore.
Art. 188 cpv. 3
3 Gli articoli 40–42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.
II La legge federale del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio è modifi- cata come segue:
Art 18a Impianti solari Nelle zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l’autorizzazione per l’instal- lazione di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre
9 RS 817.0 10 RS 631.0 11 RS 700
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che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d’importanza canto- nale o nazionale.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007 Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto l’11 ottobre 2007.12
2 È stata presentata domanda di referendum, ma con decisione del 4 dicembre 2007
la Cancelleria federale ne ha accertato la non riuscita.13
3 Ad eccezione degli articoli 26, 56 e 57, la presente legge entra in vigore il
1° gennaio 2008.
4 Gli articoli 56 e 57 entrano in vigore il 1° luglio 2009.
5 L’abrogazione dell’articolo 26 entra in vigore il 1° gennaio 2010.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
12 FF 2007 4297 13 FF 2007 7610
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