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AS 2007 615

Legge federale sull'imposta federale diretta

Legge federale sull’imposta federale diretta (Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi)

Modifica del 6 ottobre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta:

I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 2

2 Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività

lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7000 e al massimo 11 500 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponi- bili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

Art. 35 cpv. 1 lett. c

1 Sono dedotti dal reddito netto:

c. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2300 franchi.

Art. 212 cpv. 2

2 Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività

lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7600 e al massimo 12 500 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponi- bili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni

2006-0891 615

LF sull’imposta federale diretta. RU 2007 Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi

coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa riparti- zione deve essere dimostrata dai coniugi.

Art. 213 cpv. 1 lett. c

1 Sono dedotti dal reddito netto:

c. per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2500 franchi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 FF 2006 7653

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