AS 2007 6157
Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)
Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 aprile 20011 sulla qualità ecologica è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. f–h e 2 1 Sono versati contributi per le seguenti superfici di compensazione ecologica che, conformemente all’articolo 40 OPD2 e al numero 3.1 dell’allegato OPD, rispondono alle esigenze del Cantone in materia di qualità biologica: f. pascoli estensivi; g. pascoli boschivi (pascoli alberati, selve); h. vigneti con biodiversità naturale. 2 Le esigenze che il Cantone stabilisce in materia di qualità biologica delle super- fici di compensazione ecologica devono corrispondere alle direttive secondo l’arti- colo 20 e alle esigenze minime secondo l’allegato 1 e devono essere approvate dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).
Art. 4 cpv. 3 3 Le esigenze del Cantone in materia di interconnessione di superfici di compensa- zione ecologica devono corrispondere alle esigenze minime secondo l’allegato 2 e devono essere approvate dall’UFAG.
1 Chi fa domanda di contributi per la qualità ecologica deve impegnarsi, per un
periodo di almeno sei anni dopo l’approvazione dei contributi da parte del Cantone, a gestire le superfici in modo conforme alle esigenze di cui all’articolo 3 o 4. Ulte- riori periodi obbligatori durano pure sei anni.
2007-1593 6157
Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2007
1bis Qualora il progetto di interconnessione regionale termini prima del sesto anno del periodo obbligatorio riferito alla superficie, l’obbligo di gestione e di pagamento dei contributi conformemente all’articolo 4 decade a partire dall’anno successivo.
Art. 7 1 L’entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta all’80 per cento dei contributi compu- tabili. 2 Sono computabili i contributi versati ai gestori sino a concorrenza dei seguenti importi:
Per la qualità biologica Per l’interconnessione (fr. per ha e anno o per albero (fr. per ha e anno o per albero e anno) e anno)
Regione di Zone di Regione di Zone di pianura – zona montagna III-IV pianura – zona montagna III-IV di montagna II di montagna II
Prati estensivi, prati poco 1000.– 700.– 1000.– 500.– intensivi e terreni da strame
Pascoli e pascoli boschivi 500.– 300.– 500.– 300.– estensivi (pascoli alberati L’importo è versato di volta e selve) in volta nella misura del 50 % al massimo per la qualità della flora e della struttura.
Siepi, boschetti campestri 2000.– 2000.– 1000.– 500.– e rivieraschi
Vigneti con biodiversità 1000.– 1000.– 1000.– 500.– naturale
Alberi da frutto ad alto fusto 30.– 30.– 5.– 5.– nei campi
Alberi indigeni isolati adatti 5.– 5.– al luogo e viali alberati
Altre superfici di compensa- 1000.– 500.– zione ecologica su superficie agricola utile
Art. 15 cpv. 1
1 Il Cantone inoltra la domanda per l’ottenimento di aiuti federali all’UFAG.
Art. 19 cpv. 2
2 Esso riferisce periodicamente in merito all’esecuzione secondo le disposizioni
dell’UFAG e dell’UFAM. Invia all’UFAG entro il 1° dicembre dell’anno di contri- buzione una lista dei progetti di interconnessione autorizzati.
Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2007
Art. 20 Direttive Per determinare la qualità biologica dei prati sfruttati in modo estensivo e dei prati sfruttati in modo poco intensivo, dei terreni da strame, dei pascoli estensivi e dei pascoli boschivi (pascoli alberati e selve), dei vigneti con biodiversità naturale e degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, l’UFAG può emanare, in collaborazio- ne con l’UFAM, le direttive riguardanti l’allegato 1. Queste comprendono segnata- mente: a. la metodica per la valutazione delle superfici; b. liste di piante indicatrici per la prova della qualità biologica; c. liste di elementi strutturali per la prova della qualità biologica.
Art. 21a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2007 Per le superfici di cui all’articolo 3, che sono state annunciate entro il giorno di riferimento nel 2007, e per i progetti di interconnessione regionale di cui all’arti- colo 4, che sono stati approvati dal Cantone entro la fine del 2007, valgono durante il periodo obbligatorio corrente le esigenze in vigore di cui agli allegati 1 e 2. Il Cantone può fissare un termine transitorio più breve.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2007
Allegato 1 (art. 3)
Qualità biologica: Esigenze minime in materia di qualità, valutazione della qualità e gestione
1 Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati
in modo poco intensivo e terreni da strame
1.1 Esigenze minime in materia di qualità
Sulla particella sono presenti le piante indicatrici necessarie per il raggiungimento della qualità minima.
1.2 Valutazione della qualità
a. Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gestore. b. La qualità biologica è determinata secondo le esigenze approvate dall’UFAG. c. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quel- le che non le adempiono sono determinate in un piano corografico. Per ogni superficie di prova si deve tenere un protocollo delle specie testimone. Deve essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.
1.3 Prescrizioni relative alla gestione
Sui prati sfruttati in modo poco intensivo può essere sparso liquame soltanto con l’autorizzazione del servizio cantonale per la protezione della natura.
2 Pascoli estensivi, pascoli boschivi (pascoli alberati e selve)
e vigneti con biodiversità naturale
2.1 Esigenze minime in materia di qualità
Sulla particella sono presenti le piante indicatrici o le strutture necessarie per il raggiungimento della qualità minima.
Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2007
2.2 Valutazione della qualità
a. Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gesto- re. b. La qualità biologica è determinata secondo le esigenze approvate dall’UFAG. c. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quel- le che non le adempiono sono determinate in un piano corografico. Si deve tenere un protocollo delle specie testimone e delle strutture. Deve essere sti- mata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.
3 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
3.1 Esigenze minime in materia di qualità
a. La larghezza delle siepi o dei boschetti campestri o rivieraschi è di almeno
2 m, esclusa la fascia inerbita.
b. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano solo alberi e arbusti indigeni. c. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi hanno in media almeno 5 specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari. d. Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi, oppure le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 170 cm.
3.2 Prescrizioni relative alla gestione
a. Ogni 5–8 anni, il 20–40 per cento degli arbusti vengono curati in modo selettivo per settori oppure, in caso di specie a crescita rapida, recisi al piede. b. La fascia inerbita può essere utilizzata al massimo una volta all’anno. La prima metà di tale fascia può essere utilizzata al più presto alle date stabilite nell’articolo 45 capoversi 2 o 3 OPD3. La seconda metà può essere utilizzata al più presto 6 settimane dopo l’utilizzazione della prima metà.
3 RS 910.13
Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2007
4 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
4.1 Esigenze minime in materia di qualità
a. La superficie minima del frutteto è di almeno 20 are e contiene almeno
10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
b. La densità varia da un minimo di 30 a un massimo di 120 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. Per quanto riguarda i ciliegi, i noci e i casta- gni, la densità massima è di 100 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. La distanza fra gli alberi è di almeno 30 m. c. Il frutteto ad alto fusto deve essere combinato localmente con un’altra super- ficie di compensazione ecologica (superficie computabile) situata nell’area sottostante oppure ad una distanza di almeno 50 m. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti: – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all’articolo 3; – i terreni da strame; – i pascoli estensivi e i pascoli boschivi che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all’articolo 3; – i maggesi fioriti, – i maggesi da rotazione, – i bordi dei terreni coltivati, – le siepi, i boschetti campestri e quelli rivieraschi. d. Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue: Numero di alberi Grandezza della superficie computabile di cui alla lettera c 0-200 0,5 are per albero oltre 200 almeno 1 ettaro
4.2 Valutazione della qualità
a. Il verificatore procede all’esame per quanto possibile in presenza del gesto- re. b. La qualità biologica è determinata secondo le esigenze approvate dall’UFAG. c. Gli alberi che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelli che non le adempiono, come pure le superfici computabili sono determinati in un piano corografico.
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4.3 Prescrizioni relative alla gestione
a. Gli alberi vanno tagliati a regola d’arte. b. Il numero di alberi rimane almeno costante durante il periodo obbligatorio.
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Allegato 2 (art. 4)
Esigenze minime per l’interconnessione
1 Esigenze minime per l’interconnessione
1.1 Stato iniziale
Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest’ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti: – superficie agricola utile (SAU); – superfici di compensazione ecologica (compresa qualità biologica) (SCE); – oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; – spazi vitali ecologici importanti nella superficie agricola utile e al di fuori della stessa; – regione d’estivazione, bosco, zone di protezione dei corsi d’acqua, zone edi- ficabili. Lo stato iniziale viene descritto.
1.2 Definizione degli obiettivi
Devono essere definiti gli obiettivi in vista del promovimento della diversità della flora e della fauna. Questi si basano sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Tengono conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna del terreno designato. Negli obiettivi devono figurare le seguenti indicazioni: a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una partico- lare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersa- glio, queste ultime vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni; b. occorre definire obiettivi d’efficacia. Questi ultimi informano sull’efficacia desiderata riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il pro- getto deve permettere di conservare e favorire le specie bersaglio e le specie faro; c. occorre definire obiettivi d’attuazione quantitativi. Il tipo di superficie di compensazione ecologica da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione devono essere fissate. Nella regione di pianura e nelle zone di
Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2007
montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di sei anni un valore di almeno il 5 per cento della SAU quale SCE ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore compreso fra il 12 e il 15 per cento SCE della SAU, per zona, di cui almeno il 50 per cento della SCE deve essere ecologi- camente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate quelle SCE che: – adempiono i criteri di qualità biologica; – sono gestite quali maggesi fioriti, maggesi da rotazione, fasce di colture estensive in campicoltura o bordi di terreni coltivati; o – sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale; d. occorre definire obiettivi d’attuazione qualitativi (misure). Se le specie ber- saglio e le specie faro selezionate presentano esigenze per quanto riguarda lo spazio vitale, che non sono considerate nelle prescrizioni relative alla gestio- ne delle SCE conformemente all’OPD4, occorre definire le misure di gestio- ne e le valorizzazioni corrispondenti. Le specie bersaglio e le specie faro si rifanno in gran parte alle prescrizioni relative alla gestione che vanno al di là di quelle richieste nell’OPD; e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite. Le superfici devono essere previste in particolare: – lungo corsi d’acqua, tenendo conto che a questi ultimi deve essere garantito lo spazio necessario per le loro funzioni naturali; – lungo i boschi; – in vista dell’ampliamento di superfici di compensazione ecologica e di pro- tezione della natura esistenti nonché in vista del loro tamponamento. Sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della configurazione del paesaggio e dei programmi di promozione delle specie vanno sfruttate.
1.3 Sistemazione auspicata
L’auspicata sistemazione territoriale delle SCE deve essere rappresentata su un piano.
1.4 Attuazione
Devono essere illustrati in un progetto d’attuazione: – il promotore del progetto; – i responsabili del progetto;
4 RS 910.13; RU 2007 6117
Ordinanza sulla qualità ecologica RU 2007
– il fabbisogno finanziario e il concetto di finanziamento; – la prevista attuazione. Affinché un’azienda possa percepire contributi di interconnessione, deve aver luogo una consulenza specifica per ogni singola azienda. Il promotore del progetto conclu- de accordi con i gestori. Dopo tre anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiun- gimento degli obiettivi.
2 Continuazione di progetti di interconnessione
Prima dello scadere del periodo obbligatorio di sei anni occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione. Le finalità (obiettivi d’efficacia, obiettivi d’attuazione e misure) vanno verificati e adeguati. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l’interconnessione (n. 1.1–1.4).