AS 2007 6167
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)
del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 44 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 177, 181 capoverso 1bis e 185 capoversi 5 e 6 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura; visto l’articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
a. ordinanza del 27 maggio 19816 sulla protezione degli animali (OPAn); b. ordinanza del 18 agosto 20047 sui medicamenti veterinari (OMVet); c. ordinanza del 28 ottobre 19988 sulla protezione delle acque (OPAc); d. ordinanza del 7 dicembre 19989 sui pagamenti diretti (OPD); e. ordinanza del 14 novembre 200710 sui contributi d’estivazione (OCEst); f. ordinanza del 7 dicembre 199811 sui contributi nella campicoltura (OCCamp); g. ordinanza del 22 settembre 199712 sull’agricoltura biologica; h. ordinanza del 23 novembre 200513 concernente la produzione primaria (OPPrim);
RS 910.15
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i. ordinanza del 23 novembre 200514 concernente la qualità del latte (OQL); j. ordinanza del DFE del 23 novembre 200515 concernente l’igiene nella pro- duzione lattiera (OIgPL); k. ordinanza del 27 giugno 199516 sulle epizoozie (OFE); l. ordinanza BDTA del 23 novembre 200517.
2 La presenta ordinanza si applica ai controlli:
a. delle aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 OPPrim; b. dell’allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di pro- dotti primari; c. della mungitura, dell’allevamento e della detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione; d. delle disposizioni rientranti nel campo d’applicazione delle ordinanze secondo il presente articolo che richiedono la presenza del gestore.
Art. 2 Frequenza dei controlli 1 I Cantoni coordinano i loro controlli in maniera che le aziende agricole siano di regola controllate non più di una volta l’anno e le aziende biologiche non più di due volte l’anno.
2 Sono permessi controlli più frequenti segnatamente:
a. delle aziende in cui sono state constatate lacune durante il controllo prece- dente; b. delle aziende per le quali vi è il sospetto fondato di non rispetto delle pre- scrizioni; c. delle aziende in cui sono state effettuate modifiche importanti dell’esercizio; d. in caso di eventi straordinari come malattie o epizoozie.
3 Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:
a. 4 anni per i controlli in virtù dell’OPAn18, dell’OPAc19, dell’OPD20 (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, contributi ecologici, contributi etologici), dell’OCCamp21, dell’OPPrim22 e dell’OIgPL23;
14 RS 916.351.0 15 RS 916.351.021.1 16 RS 916.401 17 RS 916.404 18 RS 455.1 19 RS 814.201 20 RS 910.13; RU 2007 6117 21 RS 910.17; RU 2007 6175 22 RS 916.020 23 RS 916.351.021.1
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b. 12 anni per i controlli in virtù dell’OMVet24, dell’OPD (dati relativi alla struttura aziendale), dell’OCEst25, dell’OQL26, dell’OFE27 e dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 200528. 4 Fino al 31 dicembre 2009, ogni anno almeno il 2 per cento delle aziende è sottopo- sto a un controllo per campionatura. A partire dal 1° gennaio 2010, ogni anno alme- no il 2 per cento delle aziende è sottoposto a un controllo in base a una valutazione dei rischi.
Art. 3 Qualità e riconoscimento dei controlli 1 Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, gli organi di controllo privati devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702029 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199630 sull’accreditamento e sulla designazione. 2 I risultati dei controlli eseguiti da un organo di controllo sono vincolanti per tutte le autorità competenti per l’esecuzione. Queste ultime controllano la realizzazione del mandato da parte degli organi di controllo privati. 3 Gli organi di esecuzione notificano agli altri organismi interessati come anche all’organo di controllo le lacune riscontrate, indipendentemente dall’oggetto del controllo. Gli organi di esecuzione e gli organi di controllo adottano le misure ade- guate.
Art. 4 Compiti dei Cantoni 1 I Cantoni designano un organo di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 1.
2 L’organo di coordinamento stabilisce le aziende da controllare e gli ambiti di
controllo. Tiene un elenco delle persone responsabili dell’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 1 e trasmette tale elenco una volta l’anno all’Ufficio federale dell’agricoltura, all’Ufficio federale di veterinaria, all’Ufficio federale dell’ambiente e all’Ufficio federale della sanità pubblica. 3 I Cantoni registrano i dati delle aziende controllate, i risultati dei controlli e le misure amministrative decise come anche i dati concernenti la riduzione o il rifiuto di contributi in un sistema di informazione dettagliato, standardizzato e comune gestito dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni.
24 RS 812.212.27 25 RS 910.133; RU 2007 6139 26 RS 916.351.0 27 RS 916.401 28 RS 916.404 29 Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch. 30 RS 946.512
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Art. 5 Compiti della Confederazione 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura sostiene e sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in coordinazione con l’Ufficio federale di veterinaria, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Unità federale per la filiera alimentare. 2 La Confederazione mette a disposizione i dati dei controlli di diritto pubblico per i controlli di diritto privato. 3 La Confederazione definisce i requisiti dei contenuti, della gestione e della qualità del sistema di informazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 e disciplina le condi- zioni per l’accesso a tale sistema e per il suo impiego. Gestisce il sistema di infor- mazione in collaborazione con i Cantoni.
Art. 6 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 7 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2 L’articolo 4 capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2009.
3 L’articolo 3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2010.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 6)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 199531 sulle epizoozie
Art. 292a Controllo veterinario ufficiale delle aziende con detenzione di animali da reddito 1 La frequenza dei controlli veterinari ufficiali è stabilita in base all’ordinanza del 14 novembre 200732 sul coordinamento dei controlli. 2 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secon- do la norma europea ISO/IEC 1702033 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199634 sull’accreditamento e sulla designazione. 3 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali delle aziende con detenzione di animali da reddito.
2. Ordinanza del 23 novembre 200535 concernente la qualità del latte
Art. 12 cpv. 4 e 5 4 La frequenza dei controlli è stabilita in base all’ordinanza del 14 novembre 200736 sul coordinamento dei controlli. 5 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secon- do la norma europea ISO/IEC 1702037 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199638 sull’accreditamento e sulla designazione.
31 RS 916.401 32 RS 910.15; RU 2007 6167 33 Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch. 34 RS 946.512 35 RS 916.351.0 36 RS 910.15; RU 2007 6167 37 Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch. 38 RS 946.512
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3. Ordinanza BTDA del 29 novembre 200539
Art. 16 cpv. 2–4 2 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo di controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell’esecuzione della legisla- zione sulle epizoozie. 3 La frequenza dei controlli è stabilita in base all’ordinanza del 14 novembre 200740 sul coordinamento dei controlli. 4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secon- do la norma europea ISO/IEC 1702041 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199642 sull’accreditamento e sulla designazione.
4. Ordinanza del 18 agosto 200443 sui medicamenti veterinari
Art. 30 cpv. 1 lett. c 1 I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e le ispezioni, come pure per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in: c. aziende registrate secondo l’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 no- vembre 200544 sulla produzione primaria.
Art. 31 Frequenza e delega dei controlli 1 Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.
2 Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi.
3 La frequenza dei controlli delle aziende di produzione primaria è stabilita in base all’ordinanza del 14 novembre 200745 sul coordinamento dei controlli.
39 RS 916.404 40 RS 910.15; RU 2007 6167 41 Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch. 42 RS 946.512 43 RS 812.212.27 44 RS 916.020 45 RS 910.15; RU 2007 6167
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4 Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secon- do la norma europea ISO/IEC 1702046 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l’ordinanza del 17 giugno 199647 sull’accreditamento e sulla designazione.
46 Il testo di questa norma può essere chiesto all’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch. 47 RS 946.512
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