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AS 2007 6181

AS 2007 6181

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

5bis Non sottostanno all’obbligo di certificazione:

e. il porzionamento davanti al cliente di derrate alimentari offerte sfuse; f. la macellazione di animali nei macelli; g. il commercio interno di animali della specie bovina.

Art. 7 Deroghe al principio della globalità aziendale 1 All’interno di un’azienda biologica, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo non biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5–10 e 12–16 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti (OPD). 2 All’interno di un’azienda gestita in modo non biologico, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 5–10 e 12–16 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD). 3 Le superfici con colture perenni di cui ai capoversi 1 e 2 devono rimanere le mede- sime per almeno cinque anni.

4 All’interno di un’azienda, una coltura perenne secondo una delle lettere a–i

dell’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola deve essere gestita globalmente in modo biologico oppure globalmente in modo non biologico.

2007-1596 6181

Ordinanza sull’agricoltura biologica AS 2007

Art. 8 cpv. 1

1 Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate

durante due anni aziende di conversione. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici utili, anche a quelle acquisite dall’azienda gestita in modo biologico. Si considera data di conversione il 1° gennaio.

Art. 15b Estivazione Se gli animali sono estivati, l’estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l’estivazione può avvenire in aziende che rispettano i requisiti di cui alle esigenze della Sezione 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20074 sui contributi d’estivazione (OCEst).

8 Gli animali in mandrie transumanti e gli animali estivati possono temporaneamente pascolare su superfici coltivate in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.

8 Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi tre giorni dopo la nascita.

1 Le importazioni devono essere corredate di un certificato di controllo. Se l’invio è suddiviso in diverse partite prima della tassazione, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev’essere rilasciato un certificato di controllo parziale.

1bis I servizi veterinari cantonali verificano il rispetto nei macelli delle disposizioni della presente ordinanza nel quadro dei controlli in base alle norme veterinarie. 2 Se gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari o i servizi veterinari cantonali constatano infrazioni ne informano l’Ufficio e gli enti di certificazione.

1bis Le aziende che, in virtù della disposizione transitoria, secondo il capoverso 1 nel 2008 hanno sfruttato in modo biologico singole particelle destinate alla viticoltura

4 RS 910.133; RU 2007 6139

Ordinanza sull’agricoltura biologica AS 2007

indipendentemente dal resto dell’azienda possono sfruttare in modo biologico tali parcelle alle medesime condizioni ancora fino al 31 dicembre 2011.

1 Se si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell’azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l’acquisto di alimenti non biologici è ammesso di comune accordo con l’ente di certificazione. La quota degli alimenti provenienti da coltura non biologica può raggiungere annualmente, calcolata sulla sostanza secca: a. fino al 31 marzo 2009: il 5 per cento del consumo totale dei ruminanti, tutta- via esclusivamente sottoprodotti provenienti dalla produzione di derrate ali- mentari (fette di barbabietole da zucchero, melassa scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e verdura, sciroppo di frutta, crusca, proteina di patate, glutine di granturco avanzi della fabbricazione della birra e / trebbie di malto);

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2 L’articolo 15b entra in vigore il 1° gennaio 2009.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’agricoltura biologica AS 2007

Allegato 1

Disposizioni relative alla procedura di controllo

A. Produzione agricola A.I: Produzione vegetale e prodotti vegetali ... 7. Se un’azienda non coltiva tutte le particelle secondo le norme di produzione della presente ordinanza, le particelle destinate alla coltura di vegetali che non rientrano nella presente ordinanza nonché i depositi per mezzi di produ- zione (come i concimi, i prodotti fitosanitari, le sementi) sono pure sottopo- sti al disciplinamento relativo ai controlli previsto nei numeri 1–4. Di mas- sima, soltanto i vegetali nettamente distinguibili possono essere coltivati su queste particelle. Se per la viticoltura si procede a una conversione a tappe o se essa è pratica- ta in modo biologico soltanto su singole particelle indipendentemente dal re- sto dell’azienda oppure se si tratta di superfici la cui destinazione alla ricerca agronomica è stata ammessa, eccezionalmente le stesse varietà possono es- sere coltivate nella stessa azienda secondo norme di produzione differenti, se: a. sono stati presi i provvedimenti adeguati per assicurare che i prodotti provenienti da unità diverse siano sempre separati. Questi provvedi- menti devono essere stati approvati dall’ente di certificazione; b. l’ente di certificazione può valutare a tempo debito la raccolta; c. l’ente di certificazione è informato, immediatamente dopo la raccolta, sul ricavato esatto della raccolta proveniente dalle diverse unità e sulle caratteristiche che permettono di distinguere ogni raccolta (p. es. quali- tà, colore, peso medio, ecc.).

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