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AS 2007 6211

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 3 1 I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di: a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore; b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o c. facilitare la cessazione della gestione dell’azienda.

3 Abrogato

Art. 2 cpv. 1 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 1 lettere a e b sono accordati soltanto se l’azienda richiede almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).

Art. 5 cpv. 5 5 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali dopo deduzione delle pertinenze aziendali, senza il patrimonio finanziario, delle colture perenni e del capitale di terzi.

1 RS 914.11

2007-1600 6211

Misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2007

Art. 6a Condizioni per l’ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un’azienda 1 I mutui secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d’esercizio secondo l’uso locale conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale. 2 Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivi a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Art. 7 cpv. 3 3 Per azienda, il totale dei mutui e dei crediti, sommato al saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, non può supe- rare i seguenti importi: franchi

a. zona di pianura 800 000 b. zona collinare e regione di montagna 700 000

Art. 9 cpv. 3

3 Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10 capo-

verso 2, al momento della notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l’Ufficio federale mediante un modulo apposito. Il Cantone notifica la sua decisione all’Ufficio federale su richiesta di quest’ultimo.

Art. 10 cpv. 2

2 L’importo limite ammonta a 350 000 franchi, compreso il saldo di precedenti

crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Art. 13 cpv. 2 2 Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.

Art. 14 cpv. 1 1 L’autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell’azienda il termine massimo è di dieci anni.

2 RS 211.412.11

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Misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2007

Art. 15 cpv. 1 e 3 1 Se l’azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso con- venuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati.

3 Abrogato

Art. 16 cpv. 1 1 La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.

Art. 17 cpv. 2

2 Notificalo stato del conto, interessi compresi, all’Ufficio federale entro il

10 gennaio dell’anno successivo all’esercizio contabile.

Titolo prima dell’art. 19

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004–2015

Art. 20 Condizioni 1 Oltre alle condizioni di cui all’articolo 86a LAgr, ai fini della concessione di aiuti per la riqualificazione devono essere adempite le seguenti condizioni: a. l’azienda è stata gestita a proprio rischio e pericolo durante almeno cinque anni; b. negli ultimi tre anni, la gestione ha richiesto mediamente 0,75 USM; c. i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d’esercizio secondo l’uso locale con- formemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale; d. il richiedente non ha ancora compiuto i 52 anni di età prima dell’inizio della riqualificazione. 2 Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivi a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Art. 21 cpv. 2 2 Essa deve soddisfare i criteri della procedura di qualificazione disciplinata da un’ordinanza in materia di formazione conformemente all’articolo 19 LFPr4 o com- prendere una formazione equivalente.

3 RS 211.412.11 4 RS 412.10

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Misure sociali collaterali nell’agricoltura RU 2007

Art. 29 cpv. 1 e 3 1 Il richiedente che non cessa la gestione dell’azienda entro due anni dal pagamento dell’ultimo aiuto deve rimborsare integralmente entro due anni gli importi ricevuti. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative. 3 Chi, dopo l’ottenimento di aiuti per la riqualificazione e dopo la cessazione della gestione dell’azienda, riprende una gestione nei venti anni successivi all’ultimo versamento e percepisce contributi conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui pagamenti diretti, deve rimborsare gli aiuti per la riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative sono retti dal capoverso 1. L’im- porto da rimborsare è dedotto dai pagamenti diretti.

Art. 33 cpv. 2 2 La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 910.13; RU 2007 6117

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