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AS 2007 623

Ordinanza del USNM sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura)

Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)

del 20 dicembre 2006

L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM), visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19531 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; visto l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 19712 sugli yacht marittimi svizzeri, ordina:

Sezione 1: Certificato di capacità

Art. 1 Categorie e validità 1 L’autorità o l’ente esaminatore riconosciuto dall’USNM rilascia certificati di capacità per condurre yacht marittimi (licenze di navigazione d'altura) per le seguen- ti categorie di natanti: a. natanti a vela con o senza motore; b. natanti motorizzati. 2 La licenza di navigazione d’altura è rilasciata per le categorie di natanti per le quali il richiedente produce un’attestazione di cui all’articolo 3. 3 La licenza di navigazione d’altura è valida su natanti sportivi e da diporto senza limiti temporali o geografici per la navigazione in acque costiere o in mare aperto. 4 L’autorità o l’ente esaminatore rilascia la licenza di navigazione d’altura secondo le direttive della risoluzione n. 40 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite3. 5 Indipendentemente dalla domanda per il loro riconoscimento, le licenze straniere non possono essere scambiate contro licenze svizzere di navigazione d’altura.

RS 747.321.71 3 ECE/ONU; TRANS/SC.3/147. Il testo della risoluzione può essere richiesto all’Ufficio svizzero della navigazione marittima, Nauenstrasse 49, 4002 Basilea.

2006-2747 623

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

Art. 2 Condizioni

1 Per ottenere una licenza di navigazione d’altura, il candidato deve:

a. aver compiuto 18 anni; b. aver superato l’esame secondo i requisiti di cui all’allegato 1; c. attestare una formazione nautica di base (art. 3); d. produrre un attestato che giustifichi le sue conoscenze di soccorritore (art. 4); e. produrre un certificato di acuità visiva e uditiva (art. 5); f. cartificare la pratica necessaria di navigazione in mare (art. 6–9); g. aver pagato le tasse di cui all’allegato 1. 2 L’età minima per presentarsi all’esame è di 16 anni compiuti. Per essere ammessi all’esame, i candidati minorenni devono presentare un’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale. 3 Per estendere la licenza di navigazione d’altura già rilasciata a un’ulteriore cate- goria di natanti, sono richieste solo le esigenze di cui al capoverso 1 lettere c, f e g.

Art. 3 Attestazione della formazione nautica di base

1 Il candidato deve disporre di una formazione nautica di base, attestata da una

licenza di condurre cantonale o da un titolo equivalente.

2 L’USNM decide in merito all’equivalenza di altri permessi.

Art. 4 Attestato di soccorritore 1 Il candidato deve dimostrare le proprie conoscenze quale soccorritore producendo un attestato (corso di soccorritore). La data di tale attestato può precedere di sei anni al massimo quella della presentazione dell’incarto completo.

2 Sono esentati da tale attestazione:

a. medici, dentisti, veterinari e farmacisti; b. il personale sanitario diplomato; c. altre persone che certificano una formazione di pronto soccorso presso un’istituzione riconosciuta dall’USNM.

Art. 5 Acuità visiva e uditiva 1 Il candidato deve dimostrare la propria acuità visiva e la capacità di distinguere i colori. L’attestato deve essere rilasciato da un medico o da un ottico diplomato. La data di tale attestato può precedere di un anno al massimo quella della presentazione dell’incarto completo. 2 Il candidato deve dimostrare la propria acuità uditiva. L’attestato deve essere rilasciato da un medico. La data di tale attestato può precedere di un anno al massi- mo quella della presentazione dell’incarto completo.

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

Art. 6 Requisiti generali relativi alla pratica della navigazione

1 La pratica della navigazione deve essere acquisita:

a. fuori dalle acque interne su natanti della categoria corrispondente, idonei alla navigazione in mare, con la partecipazione attiva alla navigazione e alla con- duzione dell’imbarcazione; b. sotto la guida di un conducente autorizzato al comando di un’imbarcazione della categoria corrispondente secondo il diritto dello Stato della bandiera.

2 L’equipaggio fisso non deve essere composto da più di due persone.

3 In caso di traversate oceaniche con o senza scali saranno riconosciute al massimo 500 miglia nautiche; sono per contro riconosciute le miglia percorse durante gli scali e dopo la traversata, purché giustificate separatamente.

Art. 7 Pratica per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura 1 Per ottenere una licenza di navigazione d’altura si devono certificare le esperienze minime seguenti: a. per una licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza motore:

1. 3 settimane di navigazione con almeno 18 giorni in mare, e

2. la percorrenza di 1000 miglia nautiche, di cui almeno 700 dopo il supe-

ramento dell’esame teorico; b. per la licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati:

1. 2 settimane di navigazione con almeno 10 giorni in mare, e

2. la percorrenza di 500 miglia nautiche, di cui almeno 400 dopo il supe-

ramento dell’esame teorico. 2 La pratica può essere acquisita in un periodo di tempo compreso tra i quattro anni precedenti e i quattro anni (anno civile completo) successivi al superamento dell’esame teorico.

Art. 8 Pratica per l’estensione di una licenza di navigazione d’altura già rilasciata 1 Per estendere una licenza di navigazione d’altura già rilasciata per le altre categorie di natanti si devono certificare le esperienze minime seguenti: a. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti motorizzati a natanti a vela con o senza motore:

1. 10 giorni in mare, e

2. la percorrenza di 500 miglia nautiche;

b. per l’estensione della licenza di navigazione d’altura per natanti a vela con o senza motore a natanti motorizzati:

1. 5 giorni in mare, e

2. la percorrenza di 100 miglia nautiche.

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

2 La pratica deve essere acquisita in un periodo di tempo limitato ai quattro anni (anno civile completo) precedenti la presentazione dell’istanza d’estensione.

Art. 9 Pratica per l’ottenimento simultaneo di una licenza di navigazione d’altura per entrambe le categorie di natanti Per l’ottenimento simultaneo di una licenza di navigazione d’altura per entrambe le categorie di natanti si deve fornire, per una categoria, un’attestazione della pratica di cui all’articolo 7 e, per l’altra, un’attestazione della pratica di cui all’articolo 8.

Art. 10 Certificazione della pratica effettuata: requisiti

1 Sono ammessi a certificazione della pratica di navigazione:

a. un attestato di navigazione; b. il libro di bordo; c. una copia del libro di bordo munito di firma autografa del conducente; d. un documento manoscritto del candidato tratto dal libro di bordo munito di firma autografa del conducente; 2 La certificazione di cui al capoverso 1 deve contenere tutti i dati di cui all’alle- gato 2. Essa deve consentire la ricostruzione della navigazione e le attività rilevanti svolte dal candidato.

3 Il libro di bordo può essere richiesto anche successivamente.

4 I candidati non possono attestare autonomamente l’esperienza pratica in mare o

farla attestare da altri candidati.

Art. 11 Domanda 1 Il candidato inoltra a un’autorità o a un ente esaminatore riconosciuto la domanda per il rilascio di una licenza di navigazione d’altura con i documenti completi. 2 La domanda può essere inoltrata al più tardi entro la fine del quinto anno civile completo successivo al superamento dell’esame.

3 I documenti incompleti, poco chiari o illeggibili non sono accettati.

Art. 12 Confidenzialità Tutti i documenti presentati per ottenere una licenza di navigazione d’altura sono confidenziali. Solo l’autorità o l’ente esaminatore, i loro esperti e l’USNM sono autorizzati a prenderne visione.

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

Sezione 2: Riconoscimento dell’autorità o dell’ente esaminatore

Art. 13 Condizioni

1 Una domanda per il riconoscimento di una nuova autorità o un nuovo ente esami-

natore deve essere inoltrata per scritto all’USNM allegando tutti i documenti in cinque copie. 2 Per il riconoscimento di un circolo nautico o di una scuola di navigazione marit- tima da parte dell’USNM come autorità o ente esaminatore per il rilascio della licenza di navigazione d’altura devono essere adempiute le seguenti condizioni: a. il richiedente dispone di un gruppo di esaminatori che può eseguire il nume- ro annuo minimo di esami necessario con il numero totale minimo di can- didati all’anno prescritto dall’articolo 14 capoverso 2; b. il richiedente deve attestare che:

1. nell’anno della presentazione della richiesta e nei due anni successivi ha

formato almeno 120 candidati all’anno,

2. un’unica autorità o un unico ente esaminatore determinato dall’USNM

ha esaminato questi candidati, e

3. il risultato degli esami di questi candidati non si è dimostrato in media

peggiore del risultato medio degli altri partecipanti esaminati da questa autorità o ente esaminatore nello stesso anno; c. nel quarto anno successivo alla presentazione della domanda il richiedente effettua un esame di prova sotto la supervisione dell’USNM; il richiedente deve anche inoltrare all’USNM nei sei mesi precedenti a questo esame in cinque copie l’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle.

3 Dopo la valutazione dell’esame di prova l’USNM decide in merito al riconosci-

mento come autorità o ente esaminatore per il rilascio della licenza di navigazione d’altura.

Art. 14 Requisiti dell’autorità o dell’ente esaminatore riconosciuto 1 L’autorità o l’ente esaminatore effettua sistematicamente i corsi di formazione necessari per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura.

2 L’autorità o l’ente esaminatore deve eseguire annualmente almeno 12 esami ed

esaminare almeno 120 candidati. 3 Il personale della Commissione d’esame designato dall’autorità o dall’ente esami- natore deve essere diverso da quello coinvolto nella formazione. 4 L’autorità o l’ente esaminatore assicura tramite una segreteria permanente che, dopo la pratica necessaria ai sensi della presente ordinanza (art. 6–9), la completezza dei documenti sia esaminata e in seguito sia rilasciata la licenza di navigazione d’altura.

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

Art. 15 Modifica dei documenti d’esame Le modifiche riguardanti l’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle devono essere auto- rizzate dall’USNM.

Art. 16 Verifica e revoca del riconoscimento 1 L’USNM verifica almeno ogni cinque anni se i requisiti di un’autorità o di un ente esaminatore di cui agli articoli 14 e 15 sono sempre soddisfatti. Se non lo sono più, l’USNM revoca il riconoscimento. 2 In caso di gravi infrazioni alla presente ordinanza l’USNM può sospendere tempo- raneamente il riconoscimento fino all’eliminazione dell’infrazione. In caso di ripe- tute gravi infrazioni, l’USNM revoca definitivamente il riconoscimento.

Sezione 3: Procedura e protezione giuridica

Art. 17 La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Direttive previgenti: abrogazione Le Direttive interne del maggio 1982 sul riconoscimento di nuove autorità o enti esaminatori secondo l’articolo 19 capoverso 2 dell’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri per i certificati di capacità per governare yacht marit- timi svizzeri («B-Schein») sono abrogate.

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Le autorità o gli enti esaminatori che al momento dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza dispongono già di un riconoscimento dell’USNM continuano ad essere riconosciuti come tali, purché forniscano entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza un’attestazione secondo la quale negli ultimi due anni hanno soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 14. 2 Le autorità o gli enti esaminatori riconosciuti sinora inoltrano per approvazione all’USNM in cinque copie il loro elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle. 3 Qualora i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 non siano soddisfatti, il riconoscimento ricevuto finora come autorità o ente esaminatore decade dopo nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

4 Per il primo rilascio della licenza di navigazione d’altura si applicano le disposi- zioni della presente ordinanza, anche quando l’esame è stato sostenuto sulla base di un precedente regolamento d’esame. 5 Per sostituire le licenze attuali rilasciate sulla base di un precedente regolamento d’esame, non è necessario inoltrare un certificato di acuità visiva e uditiva.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

20 dicembre 2006 Ufficio svizzero della navigazione marittima: Reto Dürler

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. b)

Esame

1. Gli esami per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura sono giudicati da esperti dell’autorità o dell’ente esaminatore riconosciuto titolari della licenza di navigazione d’altura. 2. Gli istruttori non possono essere impiegati come direttori o esperti degli esami. 3. L’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle allestito dall’autorità o dall’ente esamina- tore è subordinato all’approvazione dell’USNM.

4. L’esame teorico comprende le seguenti materie:

– Gruppo 1 A: Navigazione, conduzione dell’imbarcazione B: Manovre C: Meteorologia D: Diritto marittimo E: Medicina di bordo – Gruppo 2 F: Esercizi sulle maree – Gruppo 3 G: Esercizi di carteggio nautico

5. Le domande per le categorie «natanti a vela con o senza motore» e «natanti

motorizzati» sono identiche.

6. Per le materie da A–E vengono poste esclusivamente le domande figuranti

nell’elenco delle domande d’esame (inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle), autorizzate dall’USNM; per le materie F e G sono poste esclusivamente domande analoghe a quelle del modello. 7. L’esame è scritto. Può essere applicato il sistema della scelta multipla. I calcoli e le annotazioni sulle carte per risolvere gli esercizi dei gruppi 2 e 3 fanno parte della risposta e vanno consegnati. 8. A ogni domanda sono attribuiti punti in relazione alla sua importanza o difficoltà.

9. L’esame teorico è superato se il candidato ottiene almeno il 75 per cento del

punteggio massimo per ogni materia. 10. In caso di risultato insufficiente in una o più materie, il candidato può, entro il termine di un anno, ripetere l’esame solo nel gruppo in cui non ha raggiunto la sufficienza, versando in tal caso una tassa d’esame parziale. 11. Per l’esame, il candidato dispone di sette ore al massimo. La ripartizione del tempo fra i gruppi 1, 2 e 3 è stabilita dalla singola autorità o ente esaminatore.

12. Le risposte illeggibili o incomplete non sono prese in considerazione.

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

13. Ad eccezione del materiale per scrivere o disegnare, del formulario per il calco- lo del carteggio e dei documenti distribuiti all’esame, non possono essere usati altri documenti o strumenti (in particolare non sono ammessi apparecchi radio, telefoni, calcolatrici programmabili e computer).

14. Il responsabile dell’esame può ordinare l’allontanamento immediato di un

candidato che faccia uso di documenti o strumenti non autorizzati. In simili casi, l’esame è considerato non superato. Durante o dopo l’esame la direzione dell’esame non accetta nessuna discussione con i candidati in merito ai risultati dell’esame. 15. Le date e le sedi delle sessioni ordinarie d’esame sono stabilite dall’autorità o dall’ente esaminatore. 16. Le autorità o gli enti esaminatori possono emanare modalità proprie necessarie allo svolgimento dell’esame.

17. Le tasse minime sono stabilite come segue:

franchi

Esame 200 Esame parziale 150 Primo rilascio della licenza 200 Cambio/duplicato/adeguamento della licenza 100 Estensione della licenza 150 18. Le tasse sono pubblicate assieme alle date degli esami. Devono essere versate al momento dell’iscrizione e in caso di assenza del candidato all’esame o di insuccesso non sono rimborsate. 19. Su richiesta di singoli candidati, l’autorità o l’ente esaminatore può organizzare sessioni straordinarie d’esame. I candidati possono essere obbligati ad assumere la totalità delle spese supplementari che ne risultano. 20. Sono soggette a tassa anche eventuali richieste straordinarie. L’ammontare di tali tasse è fissato dalle singole autorità o enti esaminatori.

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Allegato 2 (art. 10 cpv. 2)

Tenuta del libro di bordo e attestato di navigazione

1 Tenuta del libro di bordo

1.1 Il libro di bordo va redatto quotidianamente dal conducente durante la navi-

gazione e deve contenere le indicazioni seguenti: – i dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera – l’arrivo e la partenza dai porti (luoghi e date) – il nome, l’indirizzo e la nazionalità del conducente – il genere, il numero, la data, il luogo e l’ente che ha rilasciato la licenza di navigazione d’altura – le generalità delle altre persone a bordo, la loro nazionalità, eventual- mente le loro funzioni a bordo, i rispettivi porti d’imbarco e di sbarco (luoghi e date) – la tabella dei quarti – i rapporti di navigazione (tempo e vento, rotte e correzioni, posizioni successive, dati del log, vele a riva, ore di marcia del motore) – gli eventi e le osservazioni importanti quali incidenti, avarie e altro.

1.2 Il libro di bordo deve essere firmato dal conducente.

2 Attestato di navigazione

2.1 Il conducente e il candidato devono confermare con la loro firma che il

membro dell’equipaggio ha percorso le distanze richieste e ha partecipato attivamente alla navigazione e alle manovre.

2.2 L’attestato di navigazione deve inoltre contenere:

– cognome, nome, data di nascita, indirizzo e nazionalità del membro dell’equipaggio – date delle crociere, numero dei giorni di navigazione, porti di partenza, di scalo e d’arrivo – distanza in miglia nautiche sul fondo, separate in vela e motore, come pure il numero delle ore trascorse in mare con vento oltre forza 5 Beau- fort – dati dell’imbarcazione secondo il certificato di bandiera – numero del certificato di bandiera e Paese, eventualmente altre imma- tricolazioni, nome del proprietario, porto di immatricolazione – cognome, nome, nazionalità, indirizzo, tipo e numero della licenza di navigazione d’altura del conducente

Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura RU 2007

– attestato di navigazione compilato dal candidato con almeno due iscri- zioni giornaliere – indicazioni in merito alle attività svolte dal candidato a bordo nei campi seguenti: sicurezza, meteorologia, navigazione, manovre a vela, mano- vre di ancoraggio e ormeggio.

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