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AS 2007 6265

AS 2007 6265

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 3 Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° no- vembre 20062 sulle dogane.

Art. 8 Abrogato

Art. 14 cpv. 4 lett. b 4 I quantitativi supplementari di cui all’articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione: b. della prestazione all’interno del Paese; l’Ufficio federale stabilisce una chia- ve di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compra- vendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentamento preso in considerazione e devono pervenire all’Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

2007-1605 6265

Importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura RU 2007

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 57 cpv. 2 Abrogato

Art. 59 Termine per la dichiarazione doganale Per i prodotti agricoli ancora disponibili di cui all’articolo 7 OIEVFF4, la dichiara- zione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet, mediante un accesso sicuro, entro le 24.00 del secondo giorno dopo l’inizio del periodo definito all’articolo 7 capoverso 1 OIEVFF. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiara- zione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane entro le 8.00 del giorno feriale successivo.

Art. 61 Menzione dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale Chi consegna a un terzo prodotti agricoli importati nel periodo libero deve informar- lo, per scritto, dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale conformemente all’articolo 55.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 631.01 4 RS 916.121.10; RU 2007 6265

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