AS 2007 6291
AS 2007 6291
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 21 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
Art. 25 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 32 cpv. 2 lett. c ed e, nonché cpv. 3
2 Un prodotto fitosanitario omologato all’estero è iscritto nell’elenco se:
c. abrogata e. il titolare dell’autorizzazione per un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera (prodotto di riferimento) non ha saputo rendere verosimile che tale prodotto è ancora oggetto di una protezione brevettuale e, qualora lo sia, che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è stato messo in commercio senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell'articolo 27b LAgr. 3 Nel caso di un prodotto di riferimento non protetto da brevetto, il prodotto fitosani- tario omologato è iscritto nell'elenco se è scaduto il termine di cui all'articolo 26 capoverso 2 lettera b.
Art. 33 cpv. 2
2 Il servizio di omologazione impartisce un termine di 60 giorni al titolare
dell’autorizzazione relativa al prodotto di riferimento per rendere verosimile un’eventuale protezione brevettuale di tale prodotto e, qualora questa sussista, per rendere verosimile che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è messo in commercio all’estero senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell’artico-
1 RS 916.161
2007-1608 6291
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2007
Art. 34a Obbligo di annuncio 1 Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell’elenco di cui all’articolo 32 ne deve informare l’autorità competente entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato. 2 Il contenuto e la forma dell’annuncio sono disciplinati negli articoli 64, 65 e 66 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui prodotti chimici (OPChim). 3 L’obbligo di annuncio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti fitosanitari importati dai consumatori finali.
3 I prodotti fitosanitari tossici ai sensi dell’articolo 5 lettera b OPChim3 non possono essere distribuiti al pubblico in generale.
Art. 47a Condizioni generali d’impiego L’Ufficio federale può emanare condizioni generali d’impiego, come formule per calcolare le quantità di prodotto da utilizzare, le distanze da rispettare o la modalità d’uso di determinati dispositivi.
Art. 50 cpv. 1 1 È vietata l'importazione come merce commerciabile di semi trattati con principi attivi non autorizzati in Svizzera per l'impiego in questione.
Art. 53 Statistica della commercializzazione Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari è tenuto a fornire i dati circa la quantità di preparati immessi sul mercato.
Art. 72 Rubrica Controllo dell’utilizzabilità dei prodotti fitosanitari nella zona di protezione delle acque sotterranee S2
2 RS 813.11 3 RS 813.11
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2007
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
21 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2007