AS 2007 6295
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la messa in commercio, l’impor- tazione e l’utilizzazione di concimi.
Art. 5 cpv. 2 lett. a–e nonché j e 3
2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:
a. concimi aziendali: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d’insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall’allevamento di animali o dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola; b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
1. composta: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto
mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica;
2. digestato solido e liquido: materiale di origine vegetale, animale o
microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermenta- zione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di materia secca non è superiore al 12 per cento;
3. materiale vegetale non decomposto, come sottoprodotti di aziende di
trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
4. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la depura-
zione delle acque di scarico comunali;
1 RS 916.171
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Ordinanza sui concimi RU 2007
c. concimi minerali: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti median- te estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali, nonché calciocianamide, cianamide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, come:
1. concimi minerali semplici: concimi che:
– contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo, o – contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d’accompagnamento;
2. concimi minerali composti (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
– contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali, o – contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magne- sio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d’accompagnamento (complessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi); d. concimi organici: prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e – complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o – complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microele- menti o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi; dbis. concimi organo-minerali: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica e – complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o – complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microele- menti o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi; e. concimi con microelementi: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio); j. altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza, quali i prodotti a base di alghe;
3 Nella presente ordinanza si intende per:
a. messa in commercio: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime; b. elementi nutritivi principali: gli elementi azoto, fosforo e potassio; c. elementi nutritivi secondari: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; d. macroelementi: gli elementi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio e zolfo;
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e. microelementi (oligoelementi): gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, man- ganese, molibdeno e zinco essenziali, in quantità esigue, per la crescita delle piante; f. tipo di concime: concimi con una designazione comune del tipo; g. imballaggio: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e commercializzare concimi; h. fornitura sfusa: fornitura di concimi senza imballaggio.
Art. 7 cpv. 1 lett. h
1 I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corri-
spondono a un tipo di concime della lista dei concimi: h. agenti compostanti.
Art. 8 cpv. 1 lett. c
1 Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:
c. non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale come carne, grasso, ossi, sangue, corna e zoccoli o residui solidi e fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli.
Art. 10 cpv. 1 lett. b numero 2 Abrogato
Art. 11 cpv. 2, 5 e 9
2 L’Ufficio federale può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni nonché
prescrivere indicazioni particolari per l’etichettatura. Determina la designazione del concime. 5 L’autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il con- cime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell’autorizzazione. Su domanda essa è prorogata di dieci anni. L’Ufficio federale può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione. 9 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute, l’Ufficio federale può revocare un’autorizzazione con il consenso del titolare della stessa.
Art. 16 cpv. 2
2 Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti del suolo
nonché altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, non è necessario fornire una documentazione che provi l’idoneità del prodotto all’utilizzazione prevista. L’autorità incaricata dell’omologazione è autorizzata a informare l’opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell’ambito della procedura di autorizzazione.
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Art. 18 cpv. 1 1 L’Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classifica- zione e dell’etichettatura del concime giusta l’articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell’ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del controllo autonomo secondo le disposizioni dell’articolo 95 OPChim2.
Art. 19 cpv. 1
1 Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di
concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all’Ufficio federale. La notifica deve essere confermata ogni dieci anni dal dichiarante.
Art. 20 lett. b e c La notifica comprende le seguenti indicazioni: b. il nome commerciale; c. la designazione del tipo di concime secondo la lista dei concimi;
Art. 21 cpv. 1 1 La notifica vale fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all’atto della notifica. Le modifiche vanno comunicate spontaneamente all’Ufficio federale.
Titolo prima dell’art. 21a
Capitolo 3a: Esigenze relative alla fabbricazione e alla messa in commercio di concimi
Art. 21a
1 Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze
dell’allegato 2.6 ORRPChim3 relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti. 2 È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostan- ze contenenti medicamenti o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo. 3 Su domanda l’Ufficio federale può autorizzare l’aggiunta di inibitori della nitrifi- cazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se l’utilizzazione di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo.
2 RS 813.11 3 RS 814.81
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4 I produttori di concimi possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito. Ai concimi aziendali possono essere aggiunte mate- rie di aziende non agricole se i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 1 sono rispettati e queste materie non contengono componenti di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c.
Art. 22
1 Un concime può essere importato unicamente se è omologato secondo l’articolo 2
e soddisfa le rispettive esigenze in materia di composizione, etichettatura e inqui- nanti.
2 Un concime soggetto ad autorizzazione può essere importato unicamente dal
titolare dell’autorizzazione.
3 Un concime può essere importato unicamente nell’imballaggio originale in cui è
stato messo sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazio- ne, oppure sfuso, corredato dei rispettivi documenti di accompagnamento.
4 Se sono messi in commercio, ai concimi importati sono applicabili gli articoli
19–21.
Titolo prima dell’art. 23 Capitolo 5: Designazioni, etichettatura, contabilità
Art. 23 Prescrizioni generali in materia di etichettatura 1 È vietato nell'etichettatura e sull’imballaggio di un concime fornire indicazioni false o incomplete ovvero sottacere fatti in maniera da ingannare l’acquirente o il consumatore in merito alle proprietà, al tipo di composizione o all’idoneità del concime all’utilizzazione. 2 Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti: a. la designazione del tipo di concime conformemente alla lista dei concimi o, trattandosi di un concime autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio federale; b. il tipo e il tenore dei costituenti e degli additivi; c. il nome commerciale, se noto; d. il nome e l’indirizzo della ditta responsabile per la messa in commercio o l’importazione; e. nel caso di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi che contengono tale tipo di concimi, le materie prime; f. le istruzioni per l’uso.
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3 Qualora vi siano raccomandazioni svizzere in materia di concimazione, per i
rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professionale non sono necessarie istruzioni per l’uso. 4 Le indicazioni sono ben leggibili, indelebili e redatte in almeno una lingua ufficiale della regione di vendita.
5 Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze in materia di
etichettatura di cui al capoverso 2 lettera d sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio. 6 Il Dipartimento disciplina le indicazioni supplementari specifiche per i singoli tipi di concime.
Art. 24 Etichettatura di prodotti della fermentazione e del compostaggio 1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 23, i detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 t di materiale compostabile o fermentabile e forniscono composta, digestato o concimi aziendali devono rilascia- re, al momento della fornitura, un bollettino di consegna contenente le indicazioni seguenti: a. la quantità fornita; b. il tenore di sostanza secca e di materia organica; c. il tenore di azoto totale; d. il tenore di fosforo, potassio, calcio e magnesio, nonché la conducibilità elet- trica (espressa in millisiemens per centimetro). 2 Se la composta o il digestato viene fornito in sacchi, su questi ultimi devono figu- rare il peso e le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a–d. La dicitura sui sacchi funge da bollettino di consegna. 3 Se il concime aziendale non trattato con fermentazione viene fornito in sacchi, sul sacco occorre apporre un’etichetta sulla quale figurino almeno: a. le indicazioni di cui all’articolo 23; b. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale; c. il peso; d. il tenore di sostanza secca e di materia organica; e. il tenore di azoto totale, fosforo e potassio.
Art. 24a Istruzioni per l’uso
1 Le istruzioni per l’uso devono contenere:
a. norme per il dosaggio che indichino la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l’effetto voluto; b. indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione.
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2 Le istruzioni per l’uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:
a. inducono un'utilizzazione scorretta che compromette la fertilità del suolo, pregiudica lo stato delle acque e dell’aria o nuoce alla qualità delle piante; b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d’utilizzazione secondo l’allegato 2.6 ORRPChim4. 3 Nel caso di forniture di composta o digestato, le istruzioni per l’uso devono ri- spettare il dosaggio autorizzato per un fabbisogno medio conformemente all’ORRPChim. 4 Se il concime aziendale viene fornito in sacchi, le istruzioni per l’uso devono tener conto delle raccomandazioni in materia di concimazione applicabili per il rispettivo acquirente.
5 Se un’azienda con allevamento di animali da reddito fornisce concime aziendale
direttamente al consumatore finale, segnatamente mediante contratti di fornitura, quali istruzioni per l’uso si applicano le «Basi per la concimazione» elaborate dalle stazioni federali di ricerche agrarie.
Art. 24b Compiti dei detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione 1 I detentori di impianti di cui all’articolo 24 capoverso 1 devono tenere un registro degli acquirenti che annualmente ritirano più di 5 tonnellate di sostanza secca di composta o digestato.
2 Nel registro devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
a. la data della fornitura; b. il nome dell’acquirente; c. la quantità fornita; d. le altre indicazioni del bollettino di consegna. 3 I detentori di impianti devono conservare i registri per almeno 10 anni. Su doman- da, devono metterli a disposizione dell’Ufficio federale, dell’autorità cantonale e di terzi designati dall’’Ufficio federale. 4 Invece che in un registro conformemente ai capoversi 1–3 la fornitura di composta e digestato può essere registrata elettronicamente attraverso l’applicazione web volta a semplificare e armonizzare la gestione dei flussi dei concimi aziendali (HODUFLU). 5 I detentori di impianti possono fornire composta o digestato ad acquirenti che non li impiegano sui propri campi o su campi in affitto soltanto se tali acquirenti possono dimostrare di possedere le conoscenze specifiche necessarie alla loro utilizzazione.
4 RS 814.81
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6 Se un’azienda agricola con allevamento di animali e/o impianto di fermentazione fornisce concime aziendale, si applicano le corrispondenti disposizioni dell’ordinan- za del 28 ottobre 19985 sulla protezione delle acque. 7 I detentori di impianti devono far eseguire le analisi necessarie, conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale, per accertare che i requisiti di cui all’artico- lo 21a e all’allegato 2.6 numero 2.2.1 ORRPChim6 siano adempiuti. Essi provvedo- no affinché i risultati delle analisi vengano trasmessi immediatamente all’Ufficio federale e all’autorità cantonale.
Art. 26 cpv. 2
2 Ogni pubblicità (prospetti, annunci, ecc.) indica chiaramente:
a. il nome commerciale o il nome della linea di prodotti; b. che si tratta di concimi.
Art. 27 Informazione dell’opinione pubblica L’Ufficio federale può pubblicare un elenco dei concimi notificati e autorizzati. L’elenco non contiene alcuna informazione confidenziale.
Art. 30a cpv. 2 periodo introduttivo e cpv. 3 2 Per un periodo limitato, l’Ufficio federale può autorizzare la fornitura di composta o digestato che non supera di oltre il 50 per cento i valori limite di cui all’allega- to 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim se: 3 Se rilascia un’autorizzazione ai sensi del capoverso 2, l’Ufficio federale limita la quantità fornita in modo tale che il carico di inquinanti per ettaro della composta o del digestato non sia superiore al carico che si avrebbe rispettando i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim.
Art. 34 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 35 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2007 1 I concimi omologati in base al diritto previgente possono essere venduti o ceduti gratuitamente secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010. 2 Le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 no- vembre 2007 mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2017.
5 RS 814.201 6 RS 814.81
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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 34)
Modifica del diritto vigente
L’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 20057 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato come segue:
N. 1
1 Definizioni
1 Nel presente allegato si applicano le definizioni dell’ordinanza del 10 gen-
naio 20018 sui concimi (OCon). 2 Le superfici coltivate a foraggio sono prati e pascoli, nonché superfici agricole, il cui raccolto viene impiegato interamente o in parte per l’alimentazione del bestiame. Fanno eccezione le superfici agricole dalle quali si raccolgono soltanto i chicchi o le pannocchie.
N. 2
2 Prescrizioni di fornitura particolari
2.1 Fornitura di concimi
1 I concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall’OCon, soddisfano anche quelli di cui al numero 2.2. 2 I fanghi di depurazione non possono essere forniti; sono fatte salve le disposizioni di cui al numero 5.
2.2 Requisiti di qualità
2.2.1 Concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio e
concimi aziendali 1 Il tenore di inquinanti nei concimi organici, nei concimi ottenuti dal riciclaggio e nei concimi aziendali non deve superare i seguenti valori limite:
7 RS 814.81 8 RS 916.171
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Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di sostanza secca
Cadmio (Cd) 1 Rame (Cu) 100* Mercurio (Hg) 1 Nichel (Ni) 30 Piombo (Pb) 120 Zinco (Zn) 400** * a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 150 g/t TS ** a partire da una quota superiore al 50 % di escrementi di suini rispetto alla sostanza secca 600 g/t TS
2 Per il compost e il digestato si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti: a. i corpi estranei (metallo, vetro, materiali sintetici, ecc.) con un diametro superiore a 2 mm possono rappresentare al massimo lo 0,5 per cento del peso della sostanza secca; b. il tenore di fogli di materiali sintetici (pezzi o fogli di plastica, sacchi, corde, stiroporo, ecc.) e di fogli di alluminio con un diametro superiore a 2 mm può rappresentare al massimo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca; a. il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.
3 Per il compost e il digestato si applicano i seguenti valori indicativi:
Inquinante Valore indicativo
Idrocarburi aromatici policiclici 4 grammi per tonnellata di (PAH: Polyciclic Aromatic Hydrocarbons) sostanza secca1 Diossine (PCDD) e furani (PCDF) 20 nanogrammi I-TEQ2 per chilogrammo di sostanza secca
1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene
2 I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità
4 Le disposizioni di cui al capoverso 1 non si applicano per i concimi aziendali
destinati ad essere utilizzati nella propria azienda né per quelli forniti da un’azienda con allevamento di animali da reddito direttamente al consumatore finale. Sono fatte salve parimenti le disposizioni di cui all’articolo 30a capoverso 2 OCon.
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2.2.2 Concimi minerali e prodotti derivati da sottoprodotti di
origine animale Il tenore di inquinanti nei concimi minerali e nei prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale non deve superare i seguenti valori limite:
Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata
Sostanza secca Fosforo (P)
Cadmio (Cd) in concimi fosfatici con un tenore di fosforo 50 superiore all’1 per cento Cromo (Cr) 2000 Vanadio (V) 4000
2.2.3 Concimi organo-minerali
Il tenore di inquinanti nei concimi organo-minerali non deve superare i valori limite di cui al numero 2.2.1; se la quota di fosforo supera il 5 per cento si applica il valore limite per il cadmio di cui al numero 2.2.2.
N. 3
3 Utilizzazione
3.1 Principi
1 Chi impiega concimi deve tener conto:
a. dei nutrienti presenti nel suolo e del fabbisogno di nutrienti delle piante (rac- comandazioni sui fertilizzanti); b. del luogo (vegetazione, topografia e condizioni del suolo); c. delle condizioni meteorologiche; d. delle limitazioni imposte o concordate in base alla legislazione concernente la protezione delle acque, la protezione della natura e del paesaggio e la pro- tezione dell’ambiente. 2 Chi dispone di concimi aziendali può impiegare concimi ottenuti dal riciclaggio e concimi minerali soltanto se il concime aziendale non è sufficiente o non è adatto a coprire il fabbisogno nutritivo delle piante.
3 L’immissione di sostanze inquinanti nei terreni utilizzati a scopi agricoli
dev’essere per quanto possibile evitata.
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3.2 Limitazioni
3.2.1 Concimi azotati e concimi fluidi
1 I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l’azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richie- dono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque. 2 I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di rice- verli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d’acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco.
3.2.2 Compost e digestato
1 Per ettaro di superficie e su un arco di 3 anni si possono impiegare come concime fino a 25 tonnellate di compost e digestato solido (quantità riferita alla sostanza secca) o fino a 200 m3 di digestato liquido, purché il tenore di azoto e di fosforo non superi il fabbisogno delle piante. 2 Per ettaro di superficie e su un arco di 10 anni non possono essere impiegate più di 100 tonnellate di ammendanti organici e organo-minerali, di compost e di digestato solido come ammendante del suolo, sostrato, protezione contro l’erosione, nelle ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali.
3.2.3 Residui provenienti da piccoli impianti di depurazione
delle acque e da pozzi neri non agricoli senza scarico 1 I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scari- co possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti. 2 Sono vietati la loro utilizzazione su superfici coltivate a ortaggi e il deposito in fosse per il colaticcio; sono inoltre fatte salve le prescrizioni di cui al numero 3.3.
3.3 Divieti e deroghe
3.3.1 Divieti
1 I concimi non possono essere impiegati:
a. nelle regioni protette in virtù del diritto federale o cantonale sulla protezione della natura, salvo che prescrizioni o accordi determinanti stabiliscano altri- menti; b. nelle praterie a carice e nelle paludi per le quali non si applicano le disposi- zioni di cui alla lettera a;
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c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di lar- ghezza lungo gli stessi; d. nelle acque superficiali e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle stesse; e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell’ordinanza del 28 ott. 19989 sulla protezione delle acque; OPAc); fa ec- cezione l’erba falciata non raccolta. 2 I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 OPAc). 3 Per l’utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo (art. 29 cpv. 1 lett. c e d OPAc) l’autorità cantonale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. 4 I fanghi di depurazione non possono essere impiegati; sono fatte salve le disposi- zioni di cui al numero 5. 5 È vietata l’utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine.
3.3.2 Deroghe
1 In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 2, l’autorità cantonale può permettere che, in ogni periodo vegetativo, nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee i concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi ven- gano sparsi fino a tre volte e a intervalli adeguati, per una quantità di 20 m3 per ha al massimo se grazie alla configurazione del suolo è garantito che microrganismi patogeni non pervengano negli impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee. 2 In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l’utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia larga tre metri lungo il suo margine può essere autorizzata (art. 4–6) al di fuori di zone di protezio- ne delle acque sotterranee per: a. l’utilizzazione di compost, di digestato solido e di concimi minerali:
1. nei vivai forestali,
2. nei rimboschimenti e nelle piantagioni, nonché per la semina,
3. per sviluppare la vegetazione lungo i margini delle strade forestali e per
la sistemazione con tecniche vegetali,
4. su piccole superfici nell’ambito di esperimenti scientifici;
b. lo spargimento di concimi aziendali, di compost, di digestato solido e di concimi minerali privi di azoto su pascoli alberati.
9 RS 814.201
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N. 4
4 Analisi effettuate dalle autorità
1 L’UFAM esamina a intervalli dettati dalle conoscenze scientifiche il tenore di
PAH, di diossine e di furani nel compost e nel digestato. Pubblica un riassunto dei risultati analizzati dopo averli comunicati all’autorità cantonale, all’UFAG e ai detentori degli impianti esaminati. 2 Le autorità cantonali accertano le cause del superamento dei valori indicativi di cui al numero 2.2.1 capoverso 3 e provvedono affinché il compost e il digestato non vengano forniti se la loro utilizzazione può danneggiare la fertilità del suolo.
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