AS 2007 6425
Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali
Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali
Modifica del 28 novembre 2007
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la concessione di contri- buti nell’allevamento di animali è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 13 capoversi 2 e 3 nonché 29 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20072 concernente l’allevamento di animali,
Art. 1 cpv. 1 e 2 1 Vengono versati contributi per animali delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina in età di riproduzione nonché per i camelidi del nuovo mondo in età di riproduzione, identificati e iscritti nel libro genealogico e i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati nel libro genealogico della medesima razza. 2 I tori devono avere almeno 9 mesi, gli ovini e i caprini almeno 6 mesi e i camelidi del nuovo mondo almeno 8 mesi di età.
Art. 3a Esami di stalloni 1 È considerato esame di stallone in una stazione, un esame di più giorni volto a verificare l’idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento. 2 È considerato esame di stallone sul campo, un esame di un giorno volto a verificare l’idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento.
Art. 3b Campioni di latte 1 Fatto salvo il capoverso 2, i contributi per i campioni di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera vengono versati dopo una durata di lattazione di almeno
305 giorni.
2007-1613 6425
Concessione di contributi nell’allevamento di animali RU 2007
2 Se la durata di lattazione è inferiore a 305 giorni, i contributi per i campioni di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera vengono versati al termine della latta- zione. 3 Il contributo per un campione di latte nel quadro dell’esame dell’attitudine lattifera può essere versato un’unica volta.
Art. 3c Riduzione dei contributi In caso di superamento del contributo massimo annuale per categoria animale sono ridotti in primo luogo i contributi per gli esami funzionali e in ultimo i contributi per il libro genealogico.
Art. 5 cpv. 4
4 Le vacche e le giovenche gravide devono essere gravide di almeno 3 mesi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
28 novembre 2007 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
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