AS 2007 6431
AS 2007 6431
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
2 Le domande vanno presentate, unitamente all’annuncio dell’effettivo giusta
l’articolo 14 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoo- zie ed entro il termine ivi stabilito, al più tardi però entro il 31 maggio 2008, al gestore della banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali, BDTA). L’Ufficio federale verifica se le condizioni sono adempiute e trasmette il risultato al competente Servizio d’amministrazione. A tal fine sono determinanti i dati contenuti nella BDTA al momento dell’inoltro della domanda. 2bis Se il termine di cui al capoverso 2 scade inutilizzato, la domanda può essere presentata entro i 60 giorni successivi, al più tardi però entro il 31 maggio 2008. Per il dispendio supplementare il gestore della BDTA riscuote una tassa per lavori amministrativi.
4 Il Servizio d’amministrazione assegna il contingente supplementare per l’anno
lattiero successivo alla data della presentazione della domanda. Se la domanda è presentata tra il 1° e il 31 maggio 2008 il Servizio d’amministrazione assegna il contingente supplementare per l’anno lattiero 2008/09.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz