AS 2007 6441
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1
1 La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti agricoli:
a. carne ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari di origine animale di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina (senza i cinghiali), di conigli domestici, di volatili domestici (senza le galline ovaiole) e di selvaggina d’allevamento biungulata; b. uova di galline da cortile (Gallus domesticus) secondo l’articolo 68 dell’or- dinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale.
Art. 2 cpv. 3 lett. a
3 Sono vietate in Svizzera:
a. la produzione di carne ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a mediante ormoni di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 18 agosto 20043 sui medica- menti per uso veterinario e antibiotici o altre sostanze antimicrobiche di cui all'articolo 160 capoverso 8 LAgr utilizzate per aumentare le prestazioni degli animali;
Art. 5 cpv. 1
1 La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26–28
dell’ordinanza del 23 novembre 20054 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
2007-2437 6441
Ordinanza sulle dichiarazioni agricole RU 2007
Art. 6 lett. b La prova dell’equivalenza del divieto di un metodo di produzione è fornita se: b. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite ai sensi degli articoli 19–21 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20055 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari.
Art. 8 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a e c
1 La prova dell’equivalenza del divieto di un metodo di produzione è fornita se:
a. l’importatore dispone di una decisione secondo l’articolo 9 capoverso 3 pas- sata in giudicato che riconosce l’equivalenza del divieto di un metodo di produzione; c. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite ai sensi degli articoli 19–21 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 817.022.21 6 RS 817.022.21
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