AS 2007 6465
Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizza- zioni di produttori è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Le misure di adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segna- tamente: a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diret- ta una limitazione del volume o delle capacità di produzione; c. alle misure di sgravio del mercato.
Art. 8 cpv. 2 lett. b
2 Le domande devono contenere:
b. un’argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l’evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l’organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell’evoluzione del mercato;
1 RS 919.117.72
2007-1617 6465
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2007
Art. 8 cpv. 3 3 Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l’offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell’estensione al termine di un nuovo esame.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2007
Allegato 1 (art. 10)
Organizzazione di categoria del Gruyère
N. 1
1. Marcatura
In occasione della fabbricazione ogni forma di formaggio deve essere marchiata sullo scalzo (superficie laterale) con un marchio comprendente almeno il numero di ammissione del luogo di fabbricazione e le denominazioni Gruyère o Gruyère d’alpage.
N. 4
4. Trasmissione di dati
4.1. Per ogni produttore di Gruyère o di «altro formaggio a pasta dura, grasso»
(lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM Fiduciaria trasmette all’organizzazione di categoria del Gruyère, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Gruyère fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in Gruyère; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi. 4.2. L’organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione di ricerca Agro- scope Liebefeld-Posieux (ALP) i dati necessari e i risultati di analisi.
N. 5
5. Validità
Le misure sono applicabili fino al 31 dicembre 2011.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2007
Allegato 2 (art. 11)
A. Organizzazione di produttori Produttori svizzeri di latte
N. 1
1. Importo dei contributi
I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 0,5 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle mi- sure di cui al numero 2.1; b. 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.5.
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica: a. per l’importo di cui al n. 1 lett. a, fino al 31 dicembre 2008. b. per l’importo di cui al n. 1, lett. b, fino al 31 dicembre 2011.
B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.
C. Organizzazione di produttori GalloSuisse
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2007
D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland
N. 3
3. Trasmissione di dati
Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all’ES, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi f. il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.
E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois
N. 3
3. Trasmissione di dati
Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all’organiz- zazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin fribourgeois;
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2007
d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.
N. 4
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.
F. Organizzazione di categoria Sbrinz Käse GmbH Abrogato