AS 2007 6485
Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000
Traduzione1
Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000)
Conclusa a Monaco il 29 novembre 2000 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20052 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007
Parte prima Disposizioni generali e istituzionali Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.
Art. 2 Brevetto europeo (1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei. (2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.
Art. 3 Portata territoriale La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati con- traenti.
Art. 4 Organizzazione europea dei brevetti (1) Una organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizza- zione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell’autonomia amministra- tiva e finanziaria. (2) Gli organi dell’Organizzazione sono: a) l’Ufficio europeo dei brevetti; b) il Consiglio d’amministrazione.
RS 0.232.142.2
1 Dai testi originali francese e tedesco (RO/AS 2007 6485).
2 RU 2007 6479
2007-2179 6485
Brevetto europeo. Convenzione RU 2007
(3) L’Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall’Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d’ammini- strazione.
Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all’organizza- zione e al sistema di brevetto europeo.
Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
Art. 5 Statuto giuridico (1) L’Organizzazione possiede la personalità giuridica. (2) In ciascuno degli Stati contraenti, l’Organizzazione possiede la più ampia capa- cità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio. (3) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l’Organizzazione.
Art. 6 Sede (1) L’Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera. (2) L’Ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede una succursa- le all’Aia.
Art. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti Se necessario, con decisione del Consiglio d’amministrazione, possono essere isti- tuite agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di colle- gamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietà industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell’organizzazione interessata.
Art. 8 Privilegi e immunità Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione3 definisce le condizioni nelle quali l’Organizzazione, i membri del Consiglio d’amministrazione, gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre perso- ne citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell’Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l’adempimento della loro missione.
3 Questo Prot. è pubblicato sotto il numero RS 0.192.110.923.2.
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Art. 9 Responsabilità (1) La responsabilità contrattuale dell’Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in oggetto. (2) La responsabilità extracontrattuale dell’Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti nell’esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla succursale dell’Aia o da un’agenzia, ovvero da agenti dipendenti dalla succursale o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la succursale o l’agenzia. (3) La responsabilità personale degli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti verso l’Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile. (4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali: a) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali compe- tenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato; b) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali compe- tenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale è situata la succursale o l’agenzia.
Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
Art. 10 Direzione (1) La direzione dell’Ufficio europeo dei brevetti è assunta dal Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ufficio davanti il Consiglio d’amministrazione. (2) A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti: a) prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’Ufficio europeo dei brevetti, comprese l’adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico; b) determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalità che devono essere adempiute rispettivamente presso l’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la succursale dell’Aia; c) può sottoporre al Consiglio d’amministrazione proposte di modificazione della presente convenzione, come pure progetti di norme d’attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d’amministrazione; d) prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o sup- pletivi; e) sottopone ogni anno un rapporto di attività al Consiglio d’amministrazione; f) esercita l’autorità gerarchica sul personale;
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g) fatte salve le disposizioni dell’articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione; h) esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall’articolo 11 e può proporre al Consiglio d’amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3; i) egli può delegare i suoi poteri. (3) Il Presidente è assistito da Vicepresidenti. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 11 Nomina degli alti funzionari (1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d’amministrazione. (2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. (3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d’amministrazione su proposta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Uffi- cio europeo dei brevetti. (4) Il Consiglio d’amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1–3. (5) Il Consiglio d’amministrazione, sentito il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, può nominare in qualità di membri della Commissione allargata di ricorso anche giuristi appartenenti a tribunali nazionali o ad autorità quasi giurisdizionali degli Stati contraenti, che possono continuare a esercitare le loro funzioni giudiziarie a livello nazionale. Sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere ricon- fermati nelle loro funzioni.
Art. 12 Doveri d’ufficio Gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.
Art. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti (1) Gli agenti o gli ex agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.
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(2) Un ricorso è ricevibile soltanto se l’interessato ha esaurito tutte le possibilità di ricorso offerte dallo statuto dei funzionari, dal regolamento relativo alle pensioni o dal regime applicabile agli altri agenti.
Art. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti (1) Le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l’inglese e il francese. (2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un’altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, confor- memente al regolamento di esecuzione4. Durante l’intera procedura dinanzi all’Uffi- cio europeo dei brevetti, tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda. Se la traduzione richiesta non è stata presentata in tempo, la doman- da è ritenuta ritirata. (3) La lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, salvo diversa disposizione del regolamento di ese- cuzione. (4) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall’inglese o dal francese, come pure i cittadini di tale Stato domiciliati all’estero possono depositare i docu- menti da fornire in una lingua ufficiale di tale Stato entro un termine stabilito. Devo- no tuttavia presentare una traduzione in una lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Se un documento estraneo alla documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua richiesta o se una traduzione richiesta non è presentata in tempo, il documen- to è considerato non ricevuto. (5) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura. (6) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti. (7) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti: a) il Bollettino europeo dei brevetti; b) la Gazzetta ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti. (8) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono apportate nelle tre lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l’iscrizione nella lingua della procedura.
4 RS 0.232.142.21
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Art. 15 Organi incaricati delle procedure Per l’applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istitui- te presso l’Ufficio europeo dei brevetti: a) una sezione di deposito; b) divisioni di ricerca; c) divisioni di esame; d) divisioni d’opposizione; e) una divisione giuridica; f) commissioni di ricorso; g) una Commissione allargata di ricorso.
Art. 16 Sezione di deposito La sezione di deposito è competente a effettuare l’esame iniziale e formale delle domande di brevetto europeo.
Art. 17 Divisioni di ricerca Le divisioni di ricerca sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.
Art. 18 Divisioni di esame (1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo. (2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l’istru- zione della domanda di brevetto europeo è di regola affidata ad uno dei membri della divisione fintantoché la decisione in merito non è emanata. La procedura orale si svolge dinanzi alla divisione di esame stessa. Se ritiene che la natura della deci- sione lo esiga, la divisione di esame viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente della divisione di esame.
Art. 19 Divisioni di opposizione (1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei. (2) Una divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, di cui alme- no due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l’opposizione è diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non può assumere la presidenza. La divisione di opposizione può affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire l’opposizione. La procedura orale è di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura
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di concessione del brevetto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.
Art. 20 Divisione giuridica (1) La divisione giuridica è competente a decidere in merito alle menzioni da tra- scrivere nel Registro europeo dei brevetti come pure alle iscrizioni nella e alle radia- zioni dalla lista dei mandatari abilitati. (2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.
Art. 21 Commissioni di ricorso (1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le deci- sioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizio- ne e della divisione giuridica. (2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisio- ne giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi. (3) In caso di ricorso contro una decisione emessa da una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista, se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione, la limitazione o la revoca di un brevetto europeo ed è stata emanata da una divisione di esame comprendente meno di quattro membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi, se la decisione è stata emanata da una divisione di esame composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga; c) tre membri giuristi negli altri casi. (4) In caso di ricorso contro una decisione emessa da una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di: a) due membri tecnici e un membro giurista, se la decisione è stata emanata da una divisione di opposizione comprendente tre membri; b) tre membri tecnici e due membri giuristi, se la decisione è stata emanata da una divisione di opposizione composta di quattro membri o se la commis- sione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga.
Art. 22 Commissione allargata di ricorso (1) La Commissione allargata di ricorso è competente a: a) deliberare sulle questioni di diritto presentatele dalle commissioni di ricorso in virtù dell’articolo 112; b) pronunciarsi sulle questioni di diritto presentatele dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell’articolo 112;
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c) deliberare sulle richieste di revisione delle decisioni emanate dalle commis- sioni di ricorso in virtù dell’articolo 112a. (2) Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettere a nonché b, la Commissione allarga- ta di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. Nelle procedure di cui al paragrafo 1 lettera c, la Commissione allargata di ricorso si compone di tre o cinque membri come previsto dal regolamento di esecuzione. In tutte le procedure, la presidenza è assunta da un membro giurista.
Art. 23 Indipendenza dei membri delle commissioni (1) I membri della Commissione allargata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante tale periodo non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per motivi gravi e se il Consiglio d’ammi- nistrazione, su proposta della Commissione allargata di ricorso, decide in tal senso. In deroga alle disposizioni del primo periodo, il mandato dei membri delle commis- sioni di ricorso cessa in caso di dimissioni o di pensionamento conformemente allo statuto dei funzionari dell’Ufficio europeo dei brevetti. (2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposi- to, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica. (3) Nelle loro decisioni, i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione. (4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso sono adottati conformemente al regolamento di esecuzione. Devono essere approvati dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 24 Esclusione e ricusazione (1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso. (2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione allargata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commis- sione. (3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione allargata di ricor- so possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialità. La ricusazione è irricevibile se la parte in causa è intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione non può basarsi sulla nazionalità dei membri. (4) Le commissioni di ricorso e la Commissione allargata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro in causa. Ai fini della decisione, il membro ricusato è sostituito dal suo supplente.
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Art. 25 Parere tecnico Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dall’azione per contraffa- zione o di nullità, l’Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo in causa. Le divi- sioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.
Capitolo IV Il Consiglio d’amministrazione
Art. 26 Composizione (1) Il Consiglio d’amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contra- enti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d’amministrazione. (2) I membri del Consiglio d’amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti od esperti.
Art. 27 Presidenza (1) Il Consiglio d’amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d’impedimento. (2) Il mandato del Presidente e del Vicepresidente dura tre anni. Questo mandato è rinnovabile.
Art. 28 Ufficio direttivo (1) Il Consiglio d’amministrazione può istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto. (2) Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione sono di diritto membri dell’Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d’ammi- nistrazione. (3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d’amministrazione dura tre anni. Questo mandato non è rinnovabile. (4) L’Ufficio direttivo assume l’esecuzione dei compiti che il Consiglio d’ammini- strazione gli affida ai sensi del regolamento interno.
Art. 29 Sessioni (1) Il Consiglio d’amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente. (2) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni. (3) Il Consiglio d’amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta l’anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.
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(4) Il Consiglio d’amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno. (5) Ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle con- dizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all’ordine del giorno prov- visorio.
Art. 30 Partecipazione di osservatori (1) L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale è rappresentata alle sessioni del Consiglio d’amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludere tra l’Organizzazione europea dei brevetti e l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. (2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell’esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l’Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio d’amministra- zione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo. (3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti una attività concernente l’Organizzazione può essere invitata dal Consiglio d’amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.
Art. 31 Lingue del Consiglio d’amministrazione (1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione sono il francese, l’inglese e il tedesco. (2) I documenti sottoposti al Consiglio d’amministrazione e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.
Art. 32 Personale, locali e materiale L’Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d’amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l’adempimento della loro missione.
Art. 33 Competenza del Consiglio d’amministrazione in determinati casi (1) Il Consiglio d’amministrazione è competente a modificare: a) la durata dei termini previsti dalla presente convenzione; b) le disposizioni contenute nelle parti seconda a ottava e nella parte decima della presente convenzione, per garantirne la conformità con un trattato internazionale in materia di brevetti o con la legislazione della Comunità eu- ropea in materia di brevetti; c) il regolamento di esecuzione.
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(2) Il Consiglio d’amministrazione è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare: a) il regolamento finanziario; b) lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli; c) il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle medesime in ragio- ne degli aumenti delle retribuzioni; d) il regolamento relativo alle tasse; e) il proprio regolamento interno. (3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 2, il Consiglio d’ammini- strazione è autorizzato a istituire divisioni di esame composte di un solo esaminatore tecnico per talune categorie di casi, se l’esperienza lo giustifica. Tale decisione può essere revocata. (4) Il Consiglio d’amministrazione può autorizzare il Presidente dell’Ufficio euro- peo dei brevetti a negoziare accordi con Stati o organizzazioni intergovernative nonché con centri di documentazione istituiti in virtù di intese strette con tali orga- nizzazioni e a concludere tali accordi a nome dell’Organizzazione europea dei brevetti con il consenso del Consiglio d’amministrazione. (5) Il Consiglio d’amministrazione non può prendere decisioni basate sul paragra- fo 1 lettera b: – in merito a un trattato internazionale, prima della sua entrata in vigore; – in merito a un atto legislativo della Comunità europea, prima della sua entra- ta in vigore o, se tale atto prevede un termine per la sua trasposizione, prima della scadenza di tale termine.
Art. 34 Diritto di voto (1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d’amministrazione. (2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l’applicazione dell’arti- colo 36.
Art. 35 Voti (1) Salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio d’amministrazione adotta le decisioni a maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. (2) Le decisioni che competono al Consiglio d’amministrazione in virtù degli arti- coli 7, 11 paragrafo 1, 33 paragrafo 1 lettere a nonché c e paragrafi 2–4, 39 para- grafo 1, 40 paragrafi 2 e 4, 46, 134a, 149a paragrafo 2, 152, 153 paragrafo 7, 166 e 172 richiedono la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti.
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(3) Le decisioni che competono al Consiglio d’amministrazione in virtù dell’arti- colo 33 paragrafo 1 lettera b richiedono l’unanimità degli Stati contraenti votanti. Il Consiglio d’amministrazione prende tali decisioni soltanto se tutti gli Stati contraenti sono rappresentati. Una decisione adottata in virtù dell’articolo 33 paragrafo 1 lettera b non produce effetto giuridico se, entro dodici mesi dalla data in cui è stata presa, uno Stato contraente dichiara di non volere che la decisione sia considerata vincolante. (4) L’astensione non è considerata voto.
Art. 36 Ponderazione dei voti (1) Per l’adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l’onere finanziario degli Stati contraenti, per l’adozione del bilancio preventivo dell’Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente può esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio è decisivo. (2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio è calcolato come segue: a) il numero corrispondente alla percentuale che risulta per ciascuno Stato con- traente dal criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali previ- sto dall’articolo 40, paragrafi 3 e 4, è moltiplicato per il numero di Stati con- traenti e diviso per cinque; b) il numero di voti così calcolato è arrotondato per eccesso; c) a questo numero di voti si aggiungono cinque voti supplementari; d) tuttavia, il numero di voti di uno Stato contraente non può essere superiore a 30.
Capitolo V Disposizioni finanziarie
Art. 37 Copertura delle spese Le spese dell’Organizzazione sono coperte: a) dai fondi propri dell’Organizzazione; b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mante- nimento in vigore dei brevetti europei in tali Stati; c) se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli Stati contraenti; d) eventualmente, dagli introiti previsti all’articolo 146;
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e) eventualmente ed esclusivamente per le immobilizzazioni, da prestiti di terzi garantiti da terreni o edifici; f) eventualmente, da fondi provenienti da terzi per progetti specifici.
Art. 38 Fondi propri dell’Organizzazione I fondi propri dell’Organizzazione comprendono: a) tutte le entrate provenienti da tasse e da altre fonti nonché le riserve dell’Organizzazione; b) i fondi contenuti nel Fondo di riserva per pensioni, in quanto patrimonio dell’Organizzazione vincolato allo scopo di garantire il regime di pensioni mediante la costituzione di riserve adeguate.
Art. 39 Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei (1) Ogni Stato contraente versa all’Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d’amministrazione, non può superare il 75 % ed è uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d’amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all’Organizzazione. (2) Ogni Stato contraente comunica all’Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d’amministrazione per determinare l’importo di questi versamenti. (3) La data di scadenza dei versamenti è fissata dal Consiglio d’amministrazione. (4) Se un versamento non è integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contra- ente deve pagare degli interessi sull’importo non versato.
Art. 40 Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali (1) L’importo delle tasse di cui all’articolo 38 e la percentuale di cui all’articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell’Organizzazione. (2) Tuttavia, se l’Organizzazione è impossibilitata a realizzare l’equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all’ Organiz- zazione contributi finanziari eccezionali il cui importo è fissato dal Consiglio d’amministrazione per l’esercizio finanziario considerato. (3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell’entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguen- te criterio di ripartizione:
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a) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate nello Stato contraente considerato; b) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate dalle persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di questo Stato in quello degli altri Stati contraenti che occupa il secondo posto nella graduatoria, in ordine decrescente, dei depositi effettuati da dette per- sone negli altri Stati contraenti. Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25 000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati. (4) Se l’importo del contributo di uno Stato contraente non può essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d’amministrazione fissa questo importo d’intesa con lo Stato interessato. (5) Le disposizioni dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali. (6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso è uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l’importo previsto nel bilancio sarà suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4. (7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finan- ziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.
Art. 41 Anticipazioni (1) Su richiesta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all’Organizzazione delle anticipazioni, in conto dai loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d’amministrazione. Queste anticipa- zioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l’esercizio in corso. (2) Le disposizioni dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipa- zioni.
Art. 42 Bilancio preventivo (1) Il bilancio preventivo dell’Organizzazione va pareggiato. È allestito secondo i principi contabili generalmente riconosciuti definiti nel regolamento finanziario. Se necessario, possono essere allestiti preventivi rettificati o suppletivi. (2) Il bilancio preventivo è allestito nell’unità di conto definita nel regolamento finanziario.
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Art. 43 Autorizzazione delle spese (1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell’esercizio finan- ziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario. (2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell’esercizio finanziario, eccettuati quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all’esercizio finanziario succes- sivo ma non oltre. (3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conforme- mente al regolamento finanziario.
Art. 44 Stanziamenti per spese imprevedibili (1) Nel bilancio dell’Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili. (2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall’Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d’amministrazione.
Art. 45 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 46 Preparazione e adozione del bilancio (1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d’amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario. (2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consi- glio d’amministrazione.
Art. 47 Bilancio provvisorio (1) Se, all’inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio d’amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalità del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previ- sti dal bilancio dell’esercizio precedente; tuttavia, il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti potrà disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio. (2) Sempreché siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consi- glio d’amministrazione può autorizzare spese eccedenti il dodicesimo. (3) Provvisoriamente i versamenti di cui all’articolo 37, lettera b continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall’articolo 39 per l’esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio. (4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all’articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali
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necessari per assicurare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L’articolo 39, paragrafo 4 è applicabile a questi contributi.
Art. 48 Esecuzione del bilancio (1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stan- ziamenti assegnati. (2) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti può effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziamenti da un capitolo all’altro o da una suddivisione all’altra.
Art. 49 Revisioni dei conti (1) I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell’Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia d’indipendenza, nominati dal Consiglio d’amministrazione per un periodo di cinque anni, che può essere prolungato o rinnovato. (2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare che l’amministrazione è sana. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. (3) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d’amministrazione i conti dell’anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell’Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori. (4) Il Consiglio d’amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e dà atto al Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti dell’esecuzione del bilancio.
Art. 50 Regolamento finanziario Il regolamento finanziario disciplina in particolare: a) le modalità relative all’allestimento e all’esecuzione del bilancio preventivo come pure alla resa e alla revisione dei conti; b) le modalità e la procedura secondo le quali i versamenti e i contributi di cui all’articolo 37 e le anticipazioni di cui all’articolo 41 vanno messi a disposi- zione dell’Organizzazione dagli Stati contraenti; c) la responsabilità degli ordinatori e contabili, e i corrispondenti provvedimen- ti di controllo; d) i tassi d’interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47; e) le modalità per il calcolo dei contributi da versare a norma dell’articolo 146; f) la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze, che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d’amministrazione;
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g) i principi contabili generalmente riconosciuti sui quali si fondano il bilancio preventivo e i rendiconti finanziari annuali.
Art. 51 Tasse (1) L’Ufficio europeo dei brevetti può riscuotere tasse per i compiti e le procedure ufficiali eseguiti in virtù della presente convenzione. (2) Il regolamento di esecuzione fissa i termini di pagamento delle tasse nella misu- ra in cui non siano definiti nella presente convenzione. (3) Se prevede il pagamento di una tassa, il regolamento di esecuzione stabilisce anche le conseguenze del mancato pagamento entro il termine dovuto. (4) Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l’importo delle tasse e le relative modalità di riscossione.
Parte seconda Diritto dei brevetti Capitolo I Brevettabilità
Art. 52 Invenzioni brevettabili (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale. (2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; d) le presentazioni di informazioni. (3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali.
Art. 53 Eccezioni alla brevettabilità Non vengono concessi brevetti europei per: a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrati- va in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi;
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b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmen- te biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante que- sti procedimenti. c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all’utilizzazione in uno di questi metodi.
Art. 54 Novità (1) Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. (2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. (3) È pure considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto, secondo il testo depositato in principio, di domande di brevetto europeo che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate soltanto in questa data o più tardi. (4) I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze appartenente allo stato della tecnica per l’utilizzazione in uno dei metodi di cui all’articolo 53 lettera c, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica. (5) I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in ognuno dei metodi di cui all’articolo 53 lettera c, a condizione che tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.
Art. 55 Divulgazioni non opponibili (1) Per l’applicazione dell’articolo 54, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se essa non è avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposi- to della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente: a) da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa oppure b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l’invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre
19285 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972.
(2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b, questo paragrafo è applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all’atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l’invenzione è stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e
5 RS 0.945.11
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nelle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione un attestato che comprovi questa dichiarazione.
Art. 56 Attività inventiva Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una per- sona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all’articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inven- tiva.
Art. 57 Applicazione industriale Una invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, com- presa l’agricoltura.
Capitolo II Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo – Designazione dell’inventore
Art. 58 Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo Ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo.
Art. 59 Più richiedenti Una domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da più richiedenti che designano Stati contraenti diversi.
Art. 60 Diritto al brevetto europeo (1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all’inventore o al suo avente causa. Se l’inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato in cui l’impiegato svolge la sua attività principale; se non è possibile determinare lo Stato in cui si svolge l’attività principale, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha insediato l’azienda che occupa l’impiegato. (2) Se più persone hanno realizzato l’invenzione indipendentemente l’una dall’altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella la cui domanda di brevetto presenta la data di deposito più remota, a condizione che tale domanda anteriore sia stata pubblicata. (3) Nella procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è consi- derato abilitato a esercitare il diritto al brevetto europeo.
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Art. 61 Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata (1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto all’ottenimento del brevetto europeo a una persona diversa dal richiedente, questa persona può, in conformità con il regolamento di esecuzione: a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda di brevetto europeo; b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima inven- zione; oppure c) chiedere la reiezione della domanda di brevetto europeo. (2) L’articolo 76 paragrafo 1 è applicabile a ogni nuova domanda depositata a norma del paragrafo 1 lettera b.
Art. 62 Diritto dell’inventore di essere designato L’inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l’Ufficio europeo dei brevetti.
Capitolo III Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo
Art. 63 Durata del brevetto europeo (1) La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. (2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo o di concedergli corrispondente protezione alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali allo scadere di detto termine, a) per tenere conto di un caso di guerra o di crisi simile di questo Stato; b) se l’oggetto del brevetto europeo è un prodotti o un procedimento di fabbri- cazione o un’utilizzazione di un prodotto che prima della sua messa in circo- lazione in questo Stato sottostà a una procedura amministrativa di autorizza- zione perscritta per legge. (3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili per analogia ai brevetti europei rilasciati congiuntamente da gruppi di Stati contraenti ai sensi dell’arti- colo 142. (4) Ogni Stato contraente che prevede una proroga della durata di un brevetto o una protezione corrispondente conformemente al paragrafo 2 lettera b può, in base a un accordo concluso con l’Organizzazione, trasferire all’Ufficio europeo dei breveti compiti relativi all’applicazione di dette disposizioni.
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Art. 64 Diritti conferiti dal brevetto europeo (1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato. (2) Se l’oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedi- mento. (3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.
Art. 65 Traduzione del brevetto europeo (1) Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, mante- nuto nel testo modificato oppure limitato dall’Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto debba presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione in una delle lingue ufficiali, a sua scelta, del testo concesso, modificato o limitato del brevetto oppure, se lo Stato considerato ha imposto l’uso di una lingua ufficiale determinata, in quest’ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di concessione del brevetto europeo o di mantenimento del brevetto euro- peo modificato, o della sua limitazione, a meno che lo Stato in questione non conce- da un termine più lungo. (2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può disporre che il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da tale Stato, in parte o per intero le spese di pubblicazione della traduzione. (3) Ogni Stato contraente può disporre che, in caso di inosservanza delle disposi- zioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto sia considerato, fin dall’inizio, senza effetto sul suo territorio.
Art. 66 Valore di deposito nazionale del deposito europeo La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.
Art. 67 Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione (1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all’articolo 64. (2) Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisca la protezione prevista all’articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla
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pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere meno estesa di quella derivante dalla pubblicazione obbligatoria, in base alla legislazione dello Stato in questione, delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Ogni Stato contraente deve perlomeno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere un’indennità ragionevole, in considerazione delle circostanze, dalle persone che hanno utilizzato l’invenzione oggetto della domanda di brevetto europeo in tale Stato contraente in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale. (3) Ogni Stato contraente può, nel caso la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo non sia una sua lingua ufficiale, disporre che la protezione provvi- soria di cui ai paragrafi 1 e 2 sia conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale di tale Stato, a scelta del richiedente, oppure nella lingua ufficiale di cui lo Stato in questione ha imposto l’uso: a) è stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legi- slazione nazionale; oppure b) è stata trasmessa alla persona che utilizza, in detto Stato, l’invenzione ogget- to della domanda di brevetto europeo. (4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, è considerata ritirata o è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato. Lo stesso vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata.
Art. 68 Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo Nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità, la domanda e il brevetto che ne è risulta- to sono considerati fin dall’inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67.
Art. 696 Limiti della protezione (1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni. La descrizione e i disegni vanno tuttavia utilizzati per interpretare le rivendicazioni. (2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto europeo nel testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione sempreché non venga estesa.
6 Cfr. anche il protocollo relativo all’interpretazione di questo articolo (RS 0.232.142.25; RU 2007 6615).
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Art. 70 Testo facente fede della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo (1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti. (2) Tuttavia, se la domanda di brevetto europeo è stata depositata in una lingua che non rientra fra le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti, tale testo costitui- sce la domanda originale ai sensi della presente convenzione. (3) Ogni Stato contraente può disporre che una traduzione richiesta dalla presente convenzione in una sua lingua ufficiale venga considerata come testo facente fede nel suo Stato, nel caso in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella confe- rita dalla domanda o dal brevetto nella lingua della procedura; fanno eccezione le procedure per nullità. (4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione giusta il paragrafo 3: a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo. Tale traduzione riveduta non produce effetto giuridico finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell’articolo 65 paragrafo 2 o dell’articolo 67 paragrafo 3; b) può disporre che chiunque abbia in buona fede incominciato a utilizzare un’invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo in questo Stato, senza che tale utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, possa continuare a utilizzare a titolo gratuito l’invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azien- da, a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta produce effetto giuridico.
Capitolo IV Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
Art. 71 Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.
Art. 72 Cessione La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.
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Art. 73 Licenza contrattuale Una domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.
Art. 74 Diritto applicabile Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta, in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.
Parte terza La domanda di brevetto europeo Capitolo I Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve soddisfare
Art. 75 Deposito della domanda di brevetto europeo (1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata: a) presso l’Ufficio europeo dei brevetti; oppure b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di tale Stato lo consen- te e fatto salvo l’articolo 76 paragrafo 1. Una domanda depositata in tal modo produce effetti identici a quelli esplicati se fosse stata depositata il medesimo giorno presso l’Ufficio europeo dei brevetti. (2) Il paragrafo 1 non può essere d’ostacolo all’applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente: a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all’estero senza autorizzazione preventiva delle autorità compe- tenti di tale Stato; oppure b) dispongono che ogni domanda di brevetto debba dapprima essere depositata presso un’autorità nazionale, o che fanno dipendere da previa autorizzazione il deposito diretto presso un’altra autorità.
Art. 76 Domande divisionali europee (1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamen- te presso l’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzio- ne. Può essere depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre il contenu- to della domanda iniziale nel testo depositato in principio; nella misura in cui tale esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.
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(2) Sono considerati designati nella domanda divisionale di brevetto europeo tutti gli Stati contraenti designati nella domanda iniziale al momento del deposito di una domanda divisionale.
Art. 77 Trasmissione delle domande di brevetto europeo (1) Conformemente al regolamento di esecuzione, il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all’Ufficio europeo dei brevetti le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti di tale Stato. (2) Le domande di brevetto europeo il cui oggetto è stato posto sotto segreto non sono trasmesse all’Ufficio europeo dei brevetti. (3) Le domande di brevetto europeo che non pervengono in tempo all’Ufficio europeo dei brevetti sono considerate ritirate.
Art. 78 Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare (1) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni previste dal regolamento di esecuzione e contenere: a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo; b) una descrizione dell’invenzione; c) una o più rivendicazioni; d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; e) un estratto. (2) La domanda di brevetto europeo è soggetta al pagamento di una tassa di deposi- to e di una tassa di ricerca. Se la tassa di deposito o di ricerca non è pagata in tempo, la domanda è considerata ritirata.
Art. 79 Designazione degli Stati contraenti (1) Tutti gli Stati contraenti della presente convenzione al momento del deposito della domanda di brevetto europeo sono ritenuti designati nella richiesta di conces- sione del brevetto europeo. (2) La designazione di uno Stato contraente può essere soggetta al pagamento di una tassa di designazione. (3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata in qualsiasi momento prima della concessione del brevetto europeo.
Art. 80 Data di deposito La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono adempiute.
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Art. 81 Designazione dell’inventore La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell’inventore. Se il richiedente non è l’inventore o l’unico inventore, la designazione deve contene- re una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.
Art. 82 Unità dell’invenzione La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.
Art. 83 Esposto dell’invenzione L’invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo suffi- cientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.
Art. 84 Rivendicazioni Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
Art. 85 Estratto L’estratto serve esclusivamente a fini d’informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 3.
Art. 86 Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo (1) Conformemente al regolamento di esecuzione, l’Ufficio europeo dei brevetti riscuote tasse annuali per tutte le domande di brevetto europeo. Tali tasse sono dovute per il terzo anno a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti. Se il pagamento di una tassa annuale non è stato effettuato in tempo, la domanda è considerata ritirata. (2) L’obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l’anno in cui è pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.
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Capitolo II Priorità
Art. 87 Diritto di priorità (1) Chiunque ha regolarmente depositato una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, in o con effetto per a) uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale7, oppure b) uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante dodici mesi a decorrere dal giorno di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione. (2) È riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato in cui è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresa la presente convenzione. (3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito sufficiente a stabilire la data in cui la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. (4) È considerata prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abban- donata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti né funto da base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più fungere da base per la rivendicazione del diritto di priorità. (5) Se il primo deposito è stato effettuato presso un servizio della proprietà indu- striale non vincolato dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dall’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi 1–4 sono applicabili se, secondo una comunicazione emessa dal Presiden- te dell’Ufficio europeo dei brevetti, tale servizio riconosce che un primo deposito effettuato presso l’Ufficio europeo dei brevetti conferisce un diritto di priorità assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Conven- zione di Parigi.
Art. 88 Rivendicazione di priorità (1) Il richiedente di un brevetto europeo che intende fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e qualsiasi altro documento richiesto in conformità al regolamento di esecuzione.
7 RS 0.232.01/.04
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(2) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto euro- peo anche se provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendica- te, ove occorra, per una medesima rivendicazione. Per i termini che iniziano a decor- rere dalla data della priorità in caso di priorità multiple fa stato la data di priorità più remota. (3) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata. (4) Se taluni elementi dell’invenzione per i quali è rivendicata la priorità non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, per il riconosci- mento della priorità è sufficiente che il complesso dei documenti della domanda anteriore indichi in modo preciso tali elementi.
Art. 89 Effetti del diritto di priorità Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda per l’applicazione dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2.
Parte quarta Procedura fino alla concessione
Art. 90 Esame iniziale e formale (1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di depo- sito. (2) Se, una volta effettuato l’esame a norma del paragrafo 1, non può essere ricono- sciuta una data di deposito, la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo. (3) Se alla domanda di brevetto europeo è stata riconosciuta una data di deposito, l’Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecu- zione, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 14, 78, 81 e, ove occorra, degli articoli 88 paragrafo 1 e 133 paragrafo 2, nonché tutte le altre condizioni previste dal regolamento di esecuzione. (4) Se, durante l’esame di cui ai paragrafi 1 o 3, l’Ufficio europeo dei brevetti constata l’esistenza d’irregolarità rimediabili, dà al richiedente la possibilità di porvi rimedio. (5) Se il richiedente non rimedia alle irregolarità riscontrate durante l’esame di cui al paragrafo 3, la domanda di brevetto europeo è respinta. Le irregolarità inerenti al diritto di priorità comportano la perdita di tale diritto per la domanda.
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Art. 91 (Abrogato)
Art. 92 Redazione del rapporto di ricerca europea L’Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, conformemente al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europea in merito alla domanda di brevetto euro- peo, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e dei disegni esistenti.
Art. 93 Pubblicazione della domanda di brevetto europeo (1) L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica la domanda di brevetto europeo quanto prima: a) una volta scaduto un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di depo- sito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di tale priorità; oppure b) su domanda del richiedente, prima della scadenza di tale termine. (2) La domanda di brevetto europeo è pubblicata lo stesso giorno del fascicolo del brevetto europeo se la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto prima della scadenza indicata al paragrafo 1 lettera a.
Art. 94 Esame della domanda di brevetto europeo (1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina su richiesta, conformemente al regola- mento di esecuzione, se la domanda di brevetto europeo e l’invenzione che ne forma l’oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione. La richiesta è consi- derata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa di esame. (2) Se la richiesta non è presentata in tempo, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. (3) Se dall’esame risulta che la domanda o l’invenzione che ne forma l’oggetto non soddisfa le condizioni previste dalla presente convenzione, la divisione d’esame invita il richiedente, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue osservazioni e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 123 paragrafo 1, a modificare la domanda. (4) Se il richiedente non risponde in tempo a una notifica della divisione d’esame, la domanda è considerata ritirata.
Art. 95 (Abrogato)
Art. 96 (Abrogato)
Brevetto europeo. Convenzione RU 2007
Art. 97 Concessione del brevetto o rigetto della domanda (1) La divisione di esame decide di concedere il brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo e l’invenzione che ne forma l’oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, sempre che siano ottemperate le disposizioni del regolamento di esecuzione. (2) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo o l’invenzione che ne forma l’oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che la convenzione non preveda altre conseguenze giuridiche. (3) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo produce effetto alla data in cui la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.
Art. 98 Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo Una volta pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo nel Bollet- tino europeo dei brevetti, l’Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto europeo.
Parte quinta Procedura di opposizione e di limitazione
Art. 99 Opposizione (1) Chiunque può fare opposizione al brevetto europeo presso l’Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione della menzio- ne della concessione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. L’opposizione è considerata interposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione. (2) L’opposizione al brevetto europeo concerne tale brevetto in tutti gli Stati contra- enti nei quali produce i suoi effetti. (3) Gli opponenti sono parte, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione. (4) Se una persona fornisce la prova di essere, a norma di una decisione passata in giudicato, iscritta nel registro dei brevetti di uno Stato contraente in luogo e vece del precedente titolare, essa subentra, su richiesta, a quest’ultimo per tale Stato. In deroga all’articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i propri diritti non sono considerati comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.
Art. 100 Cause d’opposizione L’opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali: a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57;
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b) l’invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla; c) l’oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell’articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata.
Art. 101 Esame dell’opposizione – Revoca o mantenimento del brevetto europeo (1) Se l’opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina, conforme- mente al regolamento di esecuzione, se almeno uno dei motivi di opposizione di cui all’articolo 100 si oppone al mantenimento del brevetto europeo. Nel corso di tale esame, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a esprimersi sulle decisioni emanate dalla divisione stessa o sui documenti presentati da altre parti. (2) La divisione di opposizione revoca il brevetto europeo se ritiene che almeno un motivo si opponga al suo mantenimento. In caso contrario, respinge l’opposizione. (3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apporta- te dal titolare del brevetto nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l’invenzione che ne forma l’oggetto: a) soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mante- nere il brevetto così modificato, sempre che siano ottemperate le disposizio- ni del regolamento di esecuzione; b) non soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa revoca il bre- vetto.
Art. 102 (Abrogato)
Art. 103 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo Una volta che la menzione della decisione concernente l’opposizione al brevetto europeo è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, l’Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il nuovo fascicolo del brevetto europeo se quest’ultimo è stato mantenuto nel suo testo modificato in virtù dell’articolo 101 paragrafo 3 lettera a.
Art. 104 Spese (1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la camera di ricorso non decida una diversa ripartizione delle spese, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l’equità lo esiga.
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(2) Il regolamento di esecuzione disciplina la procedura di determinazione delle spese. (3) Ogni decisione definitiva dell’Ufficio europeo dei brevetti che stabilisce l’importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, a una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio l’esecuzione ha luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.
Art. 105 Intervento del contraffattore presunto (1) Chiunque può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di esecuzione, a condizione che fornisca la prova: a) di essere convenuto per contraffazione di tale brevetto; oppure b) di aver promosso azione d’accertamento contro il titolare del brevetto per far constatare che non sussiste contraffazione, dopo aver ricevuto l’ingiunzione del titolare di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto. (2) L’intervento è assimilato a un’opposizione.
Art. 105a Richiesta di limitazione o di revoca (1) Il brevetto europeo può essere revocato o limitato modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare del brevetto. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Tale richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione o di revoca. (2) La richiesta non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo.
Art. 105b Limitazione o revoca del brevetto europeo (1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina se sono adempiute le condizioni previste dal regolamento di esecuzione per una limitazione o la revoca del brevetto europeo. (2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la richiesta di limitazione o di revoca del brevetto europeo soddisfa tali condizioni, decide di limitare o di revocare il brevetto europeo in conformità al regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta. (3) La decisione di limitazione o di revoca concerne il brevetto europeo in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso. La decisione produce effetto dal giorno in cui la relativa menzione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti.
Art. 105c Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo modificato Se il brevetto europeo è stato limitato in virtù dell’articolo 105b paragrafo 2, l’Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo del brevetto euro-
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peo modificato, una volta pubblicata la menzione della limitazione nel Bollettino europeo dei brevetti.
Parte sesta Procedura di ricorso
Art. 106 Decisioni impugnabili (1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere interposto ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo. (2) Una decisione che non pone fine a una procedura intentata contro una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che tale decisione non preveda un ricorso indipendente. (3) Il diritto di ricorrere contro le decisioni concernenti la ripartizione o la determi- nazione delle spese della procedura d’opposizione può essere limitato nel regola- mento di esecuzione.
Art. 107 Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.
Art. 108 Termine e forma Il ricorso deve essere interposto, conformemente al regolamento di esecuzione, all’Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato interposto soltanto a pagamento avvenuto della tassa di ricorso. Il ricorso va motivato entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, conformemente al regolamento di esecuzione.
Art. 109 Revisione pregiudiziale (1) Se l’organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un’altra parte. (2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevi- mento della memoria di motivazione, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronunciarsi sul merito.
Art. 110 Esame del ricorso Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se è fondato. L’esame del ricorso si svolge conformemente al regolamento di esecuzione.
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Art. 111 Decisione sul ricorso (1) In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l’affare a detto organo per nuova decisione. (2) Se la commissione di ricorso rimanda l’affare per nuova decisione all’organo che ha emesso la decisione impugnata questo organo è vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata è stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame è del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.
Art. 112 Decisione o parere della Commissione allargata di ricorso (1) Per garantire l’applicazione uniforme del diritto ovvero se sorge una questione giuridica d’importanza fondamentale si presenta: a) la commissione di ricorso, sia d’ufficio, sia a richiesta di parte, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione allargata di ricorso quando ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il suo rifiuto nella sua decisione finale; b) il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti può sottoporre una questione di diritto alla Commissione allargata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni divergenti su questa questione. (2) Nei casi di cui ai paragrafi 1, lettera a, le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione allargata di ricorso. (3) La decisione della Commissione allargata di ricorso contemplata al paragrafo 1, lettera a, vincola la camera di ricorso per il ricorso pendente.
Art. 112a Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso (1) Ogni parte della procedura di ricorso lesa dalla decisione di una commissione di ricorso può presentare una richiesta di revisione della decisione dinanzi alla Com- missione allargata di ricorso. (2) La richiesta può fondarsi soltanto su uno dei motivi seguenti: a) un membro della commissione di ricorso ha partecipato alla decisione vio- lando l’articolo 24 paragrafo 1 o ignorando l’esclusione decisa giusta l’arti- colo 24 paragrafo 4; b) ha partecipato alla decisione una persona che non è stata nominata membro della commissione di ricorso; c) la procedura di ricorso è stata viziata da una violazione fondamentale dell’articolo 113; d) la procedura di ricorso è stata viziata da un altro grave vizio di procedura indicato nel regolamento di esecuzione; oppure
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e) un reato accertato e previsto dal regolamento di esecuzione avrebbe potuto incidere sulla decisione. (3) La richiesta di revisione non produce effetto sospensivo. (4) La richiesta deve essere presentata e motivata conformemente al regolamento di esecuzione. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettere a–d devono essere presentate entro due mesi a decorrere dalla notifica della decisione della commissione di ricor- so. Le richieste basate sul paragrafo 2 lettera e devono essere presentate entro due mesi dall’accertamento del reato e in ogni caso non più di cinque anni dopo la noti- fica della decisione della commissione di ricorso. La richiesta di revisione è conside- rata presentata soltanto a pagamento avvenuto della tassa dovuta. (5) La Commissione allargata di ricorso esamina la richiesta di revisione confor- memente al regolamento di esecuzione. Se la richiesta è fondata, la Commissione allargata di ricorso annulla la decisione impugnata e ordina, conformemente al regolamento di esecuzione, di riaprire la procedura davanti alle commissioni di ricorso. (6) Chiunque, nel periodo intercorrente tra la decisione impugnata della commissio- ne di ricorso e la pubblicazione della menzione della decisione della Commissione allargata di ricorso sulla richiesta di revisione, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l’invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.
Parte settima Disposizioni comuni Capitolo I Disposizioni generali relative alla procedura
Art. 113 Base delle decisioni (1) Le decisioni dell’Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusiva- mente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione. (2) L’Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo e prende decisioni al loro riguardo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.
Art. 114 Esame d’ufficio (1) Nel corso della procedura, l’Ufficio europeo dei brevetti procede all’esame d’ufficio dei fatti; questo esame non è limitato né ai mezzi invocati né alle richieste presentate dalle parti. (2) L’Ufficio europeo dei brevetti può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
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Art. 115 Osservazioni di terzi Una volta pubblicata la domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può, nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, presentare osservazioni contro la brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda, conformemente al regolamen- to di esecuzione. I terzi non diventano parti della procedura.
Art. 116 Procedura orale (1) Si ricorre alla procedura orale sia d’ufficio quando l’Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una della parti della procedura. Tuttavia, l’Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla proce- dura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano invariati. (2) Tuttavia, si ricorre ad una procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa intende respingere la domanda di brevetto europeo. (3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non è pubblicata. (4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione allargata di ricorso, dopo la pubbli- cazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell’organo adito, qualora l’ammissione del pubblico potesse presentare, in particolare per una delle parti della procedura, incon- venienti gravi e ingiustificati.
Art. 117 Prove e assunzione delle prove (1) Nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, sono ammissibili in particolare le prove seguenti: a) l’audizione delle parti; b) la richiesta di informazioni; c) la produzione di documenti; d) l’audizione dei testimoni; e) la perizia; f) il sopralluogo; g) le dichiarazioni scritte rilasciate sotto giuramento. (2) Il regolamento di esecuzione regge l’assunzione delle prove.
Art. 118 Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprie- tari ai fini della procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impre-
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giudicata l’unicità della domanda e del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altri- menti.
Art. 119 Notifica Le decisioni, le citazioni, gli avvisi e le comunicazioni sono notificati d’ufficio dall’Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. Qualora circostanze eccezionali lo esigano, si può procedere alle notifiche per il tramite dei servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.
Art. 120 Termini Il regolamento di esecuzione definisce: a) i termini da rispettare nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevet- ti che non siano già fissati nella presente convenzione; b) le modalità per il computo dei termini, come pure le condizioni alle quali possono essere prorogati; c) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall’Ufficio europeo dei brevetti.
Art. 121 Prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo (1) Se non ha osservato un termine da rispettare nei confronti dell’Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente può chiedere la prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo. (2) L’Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se le condizioni previste nel regolamento di esecuzione sono adempiute. In caso contrario, respinge la richiesta. (3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell’inosservanza del termine sono considerate non essersi prodotte. (4) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui agli articoli 87 paragrafo 1, 108 e 112a paragrafo 4, come anche i termini per la presentazione della richiesta di prosecuzione della procedura e della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere altri termini dalla prosecuzione della procedura.
Art. 122 Restitutio in integrum (1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti dell’Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l’inosservanza del termine ha come conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una richiesta, il fatto che la domanda di brevetto è
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considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo oppure la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso. (2) L’Ufficio europeo dei brevetti accoglie la richiesta se sono adempiute le condi- zioni di cui al paragrafo 1 e quelle previste dal regolamento di esecuzione. In caso contrario, respinge la richiesta. (3) Se la richiesta è accolta, le conseguenze dell’inosservanza del termine sono considerate non essersi prodotte. (4) È escluso dalla restitutio in integrum il termine di presentazione della richiesta di restitutio in integrum. Il regolamento di esecuzione può escludere anche altri termini dalla restitutio in integrum. (5) Chiunque, durante il periodo intercorrente tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare o fatto dei preparativi effettivi e seri per utilizzare, in uno Stato contraente designato, l’invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo pubblicata o di un brevetto europeo, può continuare a utilizzare a titolo gratuito tale invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda. (6) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro termini che sono previsti nella presente convenzione e che vanno osservati nei riguardi delle autorità di tale Stato.
Art. 123 Modifiche (1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo può essere modificato nella procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regola- mento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modifica- re almeno una volta la domanda. (2) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio. (3) Il brevetto europeo non può essere modificato in modo tale da estendere la protezione che conferisce.
Art. 124 Informazioni sullo stato della tecnica (1) L’Ufficio europeo dei brevetti può invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a fornire informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione nell’ambito di procedure di brevetto nazionali o regionali e inerente a un’invenzione oggetto di una domanda di brevetto europeo. (2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera all’invito di cui al paragrafo 1, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.
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Art. 125 Riferimento ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione, l’Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.
Art. 126 (Abrogato)
Capitolo II Informazione del pubblico e degli organi ufficiali
Art. 127 Registro europeo dei brevetti L’Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione è fatta nel Registro europeo dei brevetti prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il Registro europeo dei brevetti è aperto alla consulta- zione pubblica.
Art. 128 Consultazione pubblica (1) Gli inserti relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente. (2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente abbia fatto valere la domanda di brevetto europeo a suo scapito può consultare l’inserto già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente. (3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell’articolo 61 paragrafo 1, chiunque può consultare l’inserto della domanda iniziale a prescindere dalla sua pubblicazione e senza il consenso del richiedente. (4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, gli inserti di tale domanda e del brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, fatte salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione. (5) L’Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi o pubblicare le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione.
Art. 129 Pubblicazioni periodiche L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente: a) un Bollettino europeo dei brevetti, contenente le indicazioni la cui pubblica- zione è prescritta dalla presente convenzione, dal regolamento di esecuzione o dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti;
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b) una Gazzetta ufficiale, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra pubblicazione relativa alla presente convenzione e alla sua applicazione.
Art. 130 Scambio di informazioni (1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o della legislazione nazionale, l’Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile riguardan- te i brevetti europei e nazionali, le relative domande e lo svolgersi delle relative procedure. (2) Il paragrafo 1 si applica, a norma di accordi di lavoro, anche allo scambio di informazioni tra l’Ufficio europeo dei brevetti e: a) i servizi centrali della proprietà industriale di altri Stati; b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti; c) ogni altra organizzazione. (3) Le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2 lettere a nonché b non sono soggette alle restrizioni di cui all’articolo 128. Il Consi- glio d’amministrazione può decidere che le comunicazioni conformi al paragrafo 2 lettera c non siano soggette a tali restrizioni, a condizione che l’organizzazione in questione tratti le informazioni in modo confidenziale fino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.
Art. 131 Cooperazione amministrativa e giudiziaria (1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l’Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicando informazioni o autorizzando la consultazione di inserti. Quando l’Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare inserti, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all’arti- colo 128. (2) Su rogatoria dell’Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, a istruzioni o ad altri atti giudiziali.
Art. 132 Scambio di pubblicazioni (1) L’Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
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(2) L’Ufficio europeo dei brevetti può concludere accordi concernenti lo scambio o l’invio di pubblicazioni.
Capitolo III Rappresentanza
Art. 133 Principi generali relativi alla rappresentanza (1) Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandata- rio abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione. (2) Le persone fisiche e giuridiche senza domicilio o sede in uno Stato contraente devono essere rappresentate da un mandatario abilitato e agire per il suo tramite in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, ad eccezione del deposito di una domanda di brevetto europeo; il regolamento di esecuzione può prevedere altre eccezioni. (3) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede in uno Stato contraente possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, per il tramite di un loro impiegato che non deve per forza essere un mandatario abilitato, ma deve possedere una procura conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione può prevedere se e a quali condizioni l’impiegato di una persona giuridica può parimenti agire per altre persone giuridiche con sede in uno Stati contraente che abbiano legami economici con detta persona giuridica. (4) Il regolamento di esecuzione può prevedere disposizioni particolari per la rap- presentanza comune di parti che agiscono in comune.
Art. 134 Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti (1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista tenuta dall’Ufficio europeo dei brevetti. (2) Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno Stato contraente; b) ha il domicilio professionale e il posto di lavoro in uno Stato contraente; e c) ha superato l’esame europeo d’idoneità. (3) Per un anno a decorrere dalla data in cui prende effetto l’adesione di uno Stato alla presente convenzione, può chiedere di essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che: a) possiede la cittadinanza di uno Stato contraente; b) ha il domicilio professionale e il posto di lavoro in uno Stato che ha aderito alla presente convenzione; e
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c) è abilitata a rappresentare, in materia di brevetti d’invenzione, persone fisi- che e giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di tale Stato. Qualora tale abilitazione non sia subordinata all’esigenza di una spe- ciale qualifica professionale, la persona in questione deve aver agito corren- temente in tale Stato in veste di mandatario per almeno cinque anni. (4) L’iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta corredata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 2 e 3 sono soddisfatte. (5) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione. (6) Per l’esercizio dell’attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista dei mandatari abilitati è autorizzata ad avere un domicilio professionale in ogni Stato contraente in cui si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sull’accentramento8 allegato alla presente convenzione. Le autorità di tali Stati possono ritirare l’autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Prima che venga adottato un tale provvedimento, dev’essere consultato il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. (7) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti può accordare una deroga: a) alla condizione di cui al paragrafo 2 lettera a o al paragrafo 3 lettera a, in presenza di circostanze particolari; b) alla condizione di cui al paragrafo 3 lettera c secondo periodo, se il candida- to fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualificazioni richieste. (8) Nelle procedure istituite dalla presente convenzione può assumere la rappresen- tanza, alla stregua di un mandatario abilitato, anche qualsiasi avvocato abilitato a esercitare in uno Stato contraente e avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui può agire in tale Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d’invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 6.
Art. 134a Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti (1) Il Consiglio d’amministrazione è competente a emanare e modificare le disposi- zioni relative: a) all’Istituto dei mandatari abilitati presso l’Ufficio europeo dei brevetti, qui di seguito denominato Istituto; b) alla qualificazione e alla formazione richieste per l’ammissione all’esame europeo di idoneità, e all’organizzazione delle prove di tale esame; c) al potere disciplinare esercitato dall’Istituto o dell’Ufficio europeo dei bre- vetti sui mandatari abilitati;
8 RS 0.232.142.24; RU 2007 6609
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d) all’obbligo di riservatezza del mandatario abilitato e al suo diritto di rifiutar- si di divulgare, nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, le comunicazioni con il suo cliente o con altre persone. (2) Tutte le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati di cui all’articolo 134 paragrafo 1 sono membri dell’Istituto.
Parte ottava Incidenze sul diritto nazionale Capitolo I Trasformazione in domanda di brevetto nazionale
Art. 135 Richiesta di trasformazione (1) Su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo, il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato avvia la proce- dura di concessione di un brevetto nazionale: a) se la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata a norma dell’arti- colo 77 paragrafo 3; b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della pre- sente convenzione, la domanda di brevetto europeo è respinta, ritirata o con- siderata ritirata oppure il brevetto europeo è revocato. (2) Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera a, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale la domanda di brevetto europeo era stata depositata. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale in materia di difesa nazionale, tale servizio trasmette la richiesta diretta- mente ai servizi centrali degli Stati contraenti che vi sono menzionati. (3) Nel caso di cui al paragrafo 1 lettera b, la richiesta di trasformazione deve essere presentata all’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecu- zione. La richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L’Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati. (4) La domanda di brevetto europeo cessa di produrre gli effetti di cui all’arti- colo 66 se la richiesta di trasformazione non è trasmessa in tempo.
Art. 136 (Abrogato)
Art. 137 Condizioni formali della trasformazione (1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente all’articolo 135 paragrafi 2 o 3, non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.
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(2) Il servizio centrale della proprietà industriale cui la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente: a) paghi la tassa nazionale di deposito; b) presenti una traduzione, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occor- ra, del testo modificato nel corso della procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, in base a cui egli desidera che si svolga la procedura nazionale.
Capitolo II Nullità e diritti anteriori
Art. 138 Nullità dei brevetti europei (1) Fatto salvo l’articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, con effetto per uno Stato contraente, soltanto se: a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli arti- coli 52–57; b) l’invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché un esperto possa attuarla; c) l’oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio oppure, se il brevetto è stato concesso in ba- se ad una domanda divisionale o a una nuova domanda depositata giusta l’articolo 61, l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; d) la protezione conferita dal brevetto è stata estesa; oppure e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell’articolo 60 paragrafo 1. (2) Se i motivi di nullità si riferiscono solo a parte del brevetto europeo, questo viene limitato modificando in corrispondenza le rivendicazioni e viene dichiarato parzialmente nullo. (3) Nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o all’autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tale testo limitato funge da base per la procedura.
Art. 139 Diritti anteriori e diritti con la medesima data (1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un bre- vetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una doman- da di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come se fosse una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.
Brevetto europeo. Convenzione RU 2007
(2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contra- ente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale. (3) Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un’invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità.
Capitolo III Altre incidenze sul diritto nazionale
Art. 140 Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali Gli articoli 66, 124, 135, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certifi- cati di utilità come pure alle relative domande negli Stati contraenti la cui legislazio- ne prevede tali titoli di protezione.
Art. 141 Tasse annuali per il brevetto europeo (1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all’articolo 86 paragrafo 2. (2) Se il termine di pagamento delle tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, tali tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine menzionato. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal diritto nazionale.
Parte nona Accordi particolari
Art. 142 Brevetto unitario (1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei potranno essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati. (2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.
Art. 143 Organi speciali dell’Ufficio europeo dei brevetti (1) Il gruppo di Stati contraenti può affidare compiti supplementari all’Ufficio dei brevetti europeo.
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(2) Per l’esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l’Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.
Art. 144 Rappresentanza dinanzi agli organi speciali Il gruppo di Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all’articolo 143, paragrafo 2.
Art. 145 Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione (1) Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione per controllare l’attività degli organi speciali istituiti a norma dell’articolo 143, paragrafo 2; l’Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l’adempi- mento della sua missione. Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti è responsa- bile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione. (2) La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono deter- minate dal gruppo di Stati contraenti.
Art. 146 Copertura delle spese per compiti speciali Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell’articolo 143 si assume le spese sostenute dall’Organizzazione per l’esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all’Ufficio europeo dei brevetti per l’esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale imputabili ai detti organi. Sono applicabili l’articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.
Art. 147 Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è anche un minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L’articolo 39, paragrafi 3 e 4, è applicabile.
Art. 148 Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà (1) L’articolo 74 è applicabile qualora un gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni. (2) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreché questi Stati contraenti siano designati, può essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati
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contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell’accordo parti- colare.
Art. 149 Designazione congiunta (1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati. (2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti è l’Ufficio designato ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazio- nale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.
Art. 149a Altri accordi tra gli Stati contraenti (1) La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative alle domande di brevetto europeo o ai brevetti europei che, in virtù della presente con- venzione, sono rette e disciplinate dal diritto nazionale, quali in particolare: a) un accordo per l’istituzione di una corte dei brevetti europei comune agli Stati aderenti a tale accordo; b) un accordo per l’istituzione di un ente comune agli Stati aderenti a tale ac- cordo che, su richiesta di tribunali o di autorità quasi giurisdizionali naziona- li, emani pareri su questioni relative al diritto europeo dei brevetti o al diritto nazionale armonizzato con quest’ultimo; c) un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo rinunciano comple- tamente o parzialmente alla traduzione dei brevetti europei secondo l’arti- colo 65; d) un accordo in base a cui gli Stati aderenti a tale accordo prevedono che le traduzioni dei brevetti europei richieste giusta l’articolo 65 possono essere presentate all’Ufficio europeo dei brevetti e da questo pubblicate. (2) Il Consiglio d’amministrazione è competente a decidere che: a) i membri delle commissioni di ricorso o della Commissione allargata di ricorso possano fare parte di una corte dei brevetti europei o di un ente comune e partecipare alle procedure avviate presso tale corte o ente in virtù di tale accordo; b) l’Ufficio europeo dei brevetti fornisca a un ente comune il personale di sostegno, i locali e i mezzi materiali necessari all’esercizio delle sue funzioni e che l’organizzazione assuma tutte o parte delle spese legate a tale ente.
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Parte decima Domande internazionali ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti – domande EURO-PCT
Art. 150 Applicazione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1) Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 19709, denomi- nato in appresso PCT, è applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte. (2) Le domande internazionali depositate conformemente al PCT possono formare oggetto di procedura presso l’Ufficio europeo dei brevetti. A tali procedure si appli- cano le disposizioni del PCT, del regolamento di esecuzione10 e, a titolo comple- mentare, le disposizioni della presente convenzione. In caso di divergenza prevalgo- no le disposizioni del PCT o del suo regolamento di esecuzione.
Art. 151 L’Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente L’Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del PCT, in con- formità al regolamento di esecuzione. È applicabile l’articolo 75 paragrafo 2.
Art. 152 L’Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale In conformità con un accordo concluso tra l’Organizzazione e l’Ufficio internazio- nale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l’Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale e dell’esame preliminare internazionale ai sensi del PCT per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente della presente convenzione o che vi hanno il domi- cilio o la sede. Tale accordo può prevedere che l’Ufficio europeo dei brevetti agisca anche per qualsiasi altro richiedente.
Art. 153 L’Ufficio europeo dei brevetti come ufficio designato o eletto (1) L’Ufficio europeo dei brevetti funge da: a) ufficio designato per qualsiasi Stato contraente della presente convenzione designato nella domanda internazionale, per il quale il PCT è entrato in vigo- re e il richiedente indica che intende ottenere un brevetto europeo; e b) ufficio eletto, se il richiedente ha eletto uno Stato designato secondo la let- tera a. (2) Una domanda internazionale per la quale l’Ufficio europeo dei brevetti funge da ufficio designato o eletto e cui è stata attribuita una data di deposito internazionale ha valore di domanda europea regolare (domanda euro-PCT).
9 RS 0.232.141.1 10 RS 0.232.141.11
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(3) La pubblicazione internazionale di una domanda euro-PCT in una lingua ufficia- le dell’Ufficio europeo dei brevetti sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è inserita nel Bollettino europeo dei brevetti. (4) Se la domanda euro-PCT è pubblicata in un’altra lingua, una traduzione in una lingua ufficiale deve essere presentata all’Ufficio europeo dei brevetti, che la pubblica. Fatto salvo l’articolo 67 paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all’articolo 67 paragrafi 1 e 2 è garantita soltanto a partire dalla data di tale pubbli- cazione. (5) La domanda euro-PCT è trattata come una domanda di brevetto europeo ed è considerata compresa nello stato della tecnica ai sensi dell’articolo 54 paragrafo 3 se sono adempiute le condizioni previste ai paragrafi 3 o 4 e quelle contenute nel regolamento di esecuzione. (6) Il rapporto di ricerca internazionale relativo a una domanda euro-PCT o la dichiarazione che lo sostituisce e la loro pubblicazione internazionale subentrano al rapporto di ricerca europeo e alla menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti. (7) Per ogni domanda euro-PCT secondo il paragrafo 5 è redatto un rapporto com- plementare di ricerca europea. Il Consiglio d’amministrazione può decidere di rinunciare a un rapporto complementare di ricerca o di ridurre la tassa di ricerca.
Art. 154 (Abrogato)
Art. 155 (Abrogato)
Art. 156 (Abrogato)
Art. 157 (Abrogato)
Art. 158 (Abrogato)
Parte undicesima Disposizioni transitorie (Abrogata)
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Parte dodicesima Disposizioni finali
Art. 164 Regolamento di esecuzione e protocolli (1) Il regolamento di esecuzione11, il protocollo relativo al riconoscimento12, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità13, il protocollo relativo all’accentra- mento14 e il protocollo interpretativo dell’articolo 6915 e il protocollo sull’organico16 costituiscono parte integrante della presente convenzione. (2) In caso di divergenza tra le disposizioni della presente convenzione e le disposi- zioni del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni della convenzione.
Art. 165 Firma – Ratifica (1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974, alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l’istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti o che sono stati informati di questa confe- renza e della possibilità loro offerta di parteciparvi. (2) La presente convenzione dovrà essere ratificata; gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.
Art. 166 Adesione (1) La presente convenzione è aperta all’adesione: a) degli Stati di cui all’articolo 165, paragrafo 1; b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d’amministrazione. (2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell’articolo 172, paragrafo 4, può nuovamente divenire parte della convenzione aderendovi. (3) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.
Art. 167 (Abrogato)
Art. 168 Campo d’applicazione territoriale (1) Ogni Stato contraente può dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubbli-
11 RS 0.232.142.21 12 RS 0.232.142.22 13 RS 0.192.110.923.2 14 RS 0.232.142.24; RU 2007 6609 15 RS 0.232.142.25; RU 2007 6615 16 RS 0.232.142.26; RU 2007 6617
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ca federale di Germania, che la convenzione è applicabile a uno o più territori per i quali esso assume la responsabilità delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono anche il loro effetto sui territori per i quali questa dichia- razione ha preso effetto. (2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell’adesione; se la dichiarazione è effettuata in una notificazione successiva al deposito dello strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l’ha ricevuta. (3) Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento dichiarare che la convenzione cessa di essere applicabile ad alcuni o a tutti i territori per i quali esso ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1. Questa dichiarazione prende effetto allo scadere del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui il governo della Repub- blica federale di Germania ne ha ricevuto la notificazione.
Art. 169 Entrata in vigore (1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l’avvenuto deposito dell’ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno
180 000 per il complesso di detti Stati.
(2) Ogni ratifica o adesione successiva all’entrata in vigore della presente conven- zione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello stru- mento di ratifica o di adesione.
Art. 170 Quota d’ammissione (1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all’Organizzazione una quota d’ammissione che non sarà rimborsata. (2) La quota d’ammissione è pari al 5% dell’importo che risulta, per lo Stato consi- derato, dall’applicazione, all’importo totale delle somme dovute dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contribu- ti finanziari eccezionali prevista all’articolo 40, paragrafi 3 e 4, valevole alla data in cui la ratifica o l’adesione di detto Stato prende effetto. (3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l’esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce è quello che sarebbe stato appli- cabile allo Stato considerato per l’ultimo esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.
Art. 171 Durata della convenzione La presente convenzione è stipulata per una durata illimitata.
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Art. 172 Revisione (1) La presente convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti. (2) La conferenza è preparata e convocata dal Consiglio d’amministrazione. Essa può validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza e votanti. L’astensione non è considerata come voto. (3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli stru- menti di ratifica o d’adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita. (4) Gli Stati che, alla data dell’entrata in vigore della convenzione riveduta, non l’hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente conven- zione a decorrere da questa data.
Art. 173 Controversie tra Stati contraenti (1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull’interpretazione o sull’applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati è sotto- posta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d’amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. (2) Se l’accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al Consiglio d’amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante le parti in causa.
Art. 174 Denuncia Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia è notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.
Art. 175 Riserva dei diritti acquisiti (1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell’articolo 172, paragrafo 4, o dell’articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtù di questa convenzione rimangono inviolati. (2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall’Ufficio euro- peo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, gli fosse applicabile. (3) Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione è in corso o il termine di opposizione non è scaduto.
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(4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.
Art. 176 Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione (1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell’articolo 172, paragrafo 4, o dell’articolo 174, l’Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all’articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l’Organizzazione rimborsa i contri- buti finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo eser- cizio finanziario. (2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1, così come sono definite nell’articolo 39, devono essere versate da questo Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l’importo di queste somme è quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.
Art. 177 Lingue della convenzione (1) La presente convenzione è redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, che è depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede. (2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d’amministra- zione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d’interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.
Art. 178 Trasmissioni e notificazioni (1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti. (2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a) l’avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; b) ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle dispo- sizioni dell’articolo 168; c) ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell’arti- colo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto. (3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente con- venzione presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Campo d’applicazione il 13 dicembre 200717 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Austria 6 giugno 2006 13 dicembre 2007 Belgio 18 maggio 2007 13 dicembre 2007 Bulgaria 30 aprile 2002 A 13 dicembre 2007 Ceca, Repubblica 30 aprile 2002 A 13 dicembre 2007 Cipro 25 ottobre 2007 A 13 dicembre 2007 Croazia 31 ottobre 2007 A 1° gennaio 2008 Danimarca 20 novembre 2006 13 dicembre 2007 Estonia 30 aprile 2002 A 13 dicembre 2007 Finlandia 23 dicembre 2005 A 13 dicembre 2007 Germania 31 ottobre 2007 13 dicembre 2007 Grecia 13 dicembre 2005 13 dicembre 2007 Irlanda 16 luglio 2007 A 13 dicembre 2007 Islanda 31 agosto 2004 A 13 dicembre 2007 Lettonia 5 aprile 2005 A 13 dicembre 2007 Liechtenstein 23 novembre 2006 13 dicembre 2007 Lituania 3 settembre 2004 A 13 dicembre 2007 Lussemburgo 18 settembre 2007 13 dicembre 2007 Malta 1° dicembre 2006 A 13 dicembre 2007 Monaco 12 novembre 2003 13 dicembre 2007 Norvegia 5 ottobre 2007 1° gennaio 2008 Paesi Bassi 4 ottobre 2006 13 dicembre 2007 Polonia 30 dicembre 2003 A 13 dicembre 2007 Regno Unito 26 maggio 2005 13 dicembre 2007 Romania 12 dicembre 2002 A 13 dicembre 2007 Slovacchia 17 aprile 2002 A 13 dicembre 2007 Slovenia 18 settembre 2002 A 13 dicembre 2007 Spagna 12 agosto 2003 13 dicembre 2007 Svezia 21 settembre 2007 13 dicembre 2007 Svizzera 12 guigno 2006 13 dicembre 2007 Turchia 12 novembre 2007 13 dicembre 2007 Ungheria 28 ottobre 2002 A 13 dicembre 2007
17 Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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