AS 2007 6615
Protocollo relativo all'interpretazione dell'articolo 69 della Convenzione sul brevetto europeo
Traduzione1
Protocollo relativo all’interpretazione dell’articolo 69 della Convenzione sul brevetto europeo2
Concluso a Monaco il 29 novembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20053 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 12 giugno 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2007
Art. 1 Principi generali L’articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendica- zioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L’articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel con- tempo un’equa protezione al titolare del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi.
Art. 2 Equivalenti Per determinare l’estensione della protezione conferita dal brevetto europeo, si tiene debito conto di ogni elemento equivalente indicato nelle rivendicazioni.
Campo d’applicazione del Protocollo4
RS 0.232.142.25
1 Dai testi originali francese e tedesco (RO/AS 2007 6615).
2 RS 0.232.142.2; RU 2007 6541 3 RU 2007 6479
4 Vedi il campo d’applicazione della Conv. sul brevetto europeo (RU 2007 6538).
2007-2184 6615
Interpretazione dell’art. 69 della Conv. sul brevetto europeo. Prot. RU 2007
6616