AS 2007 681
Legge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale
del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20052, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo La presente legge intende potenziare la concorrenzialità di singole regioni, e incre- mentarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in questo modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decen- trato e a eliminare le disparità regionali.
Art. 2 Principi La politica regionale si fonda sui seguenti principi: a. devono essere considerate le esigenze dello sviluppo sostenibile; b. le regioni sviluppano proprie iniziative, volte a incrementare la loro concor- renzialità e la loro produzione di valore aggiunto; c. i centri regionali sono i motori dello sviluppo; d. i Cantoni sono i principali interlocutori della Confederazione e assicurano la collaborazione con le regioni; e. i servizi federali collaborano strettamente tra loro, nonché con istituzioni e organizzazioni svizzere ed estere.
Art. 3 Regioni 1 Sono regioni ai sensi della presente legge gruppi di Cantoni e Comuni come pure consorzi di Cantoni o Comuni con altri enti o associazioni privati o di diritto pub- blico. 2 Nella costituzione di una regione è data priorità all’unità geografica, alla funziona- lità economica e all’obiettivo di uno svolgimento comune dei compiti piuttosto che alle delimitazioni istituzionali.
RS 901.0
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3 Occorre tenere conto delle strutture regionali già esistenti, purché siano adatte a realizzare lo scopo della presente legge. 4 Spetta alle regioni decidere quali unità organizzative intendono creare per svolgere i loro compiti.
Sezione 2: Misure
Art. 4 Promozione di iniziative, programmi e progetti 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare iniziative, programmi e progetti che: a. promuovono lo spirito e l’attività imprenditoriali in una regione; b. consolidano la capacità di innovazione in una regione; c. sfruttano le potenzialità regionali e creano o migliorano sistemi per la produ- zione di valore aggiunto; oppure d. promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e istituzioni private, tra regioni e con agglomerati urbani. 2 Gli aiuti finanziari sono concessi solo se le iniziative, i programmi e i progetti:
a. hanno carattere innovativo per la regione interessata; e b. profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante pro- blemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali.
Art. 5 Promozione di enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali Gli aiuti finanziari possono essere concessi a enti per lo sviluppo, segretariati regio- nali e altri attori regionali, allo scopo di: a. elaborare e realizzare strategie di promozione pluriennali; b. coordinare e seguire iniziative, programmi e progetti di promozione regio- nale.
Art. 6 Promozione della cooperazione transfrontaliera 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi allo scopo di sostenere la partecipa- zione svizzera a programmi, progetti e azioni innovative nell’ambito della coopera- zione transfrontaliera, purché questa: a. incida positivamente sulla produzione di valore aggiunto di una regione di frontiera, in modo diretto o indiretto; oppure b. rivesta un’importanza strategica a livello nazionale.
2 Le partecipazioni strategicamente importanti a livello nazionale devono essere
coordinate dalla Confederazione, in collaborazione con i Cantoni.
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3 I progetti di costruzione non beneficiano degli aiuti finanziari.
4 Nella promozione della cooperazione transfrontaliera va tenuto conto della politica di collaborazione territoriale europea e di quella nazionale, nonché delle loro moda- lità d’attuazione e dei rispettivi calendari.
Art. 7 Mutui per progetti infrastrutturali 1 La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d’interesse favo- revoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, purché questi: a. siano direttamente legati alla realizzazione e alla prosecuzione di progetti conformi all’articolo 4; b. siano parte integrante di un sistema per la produzione di valore aggiunto e contribuiscano a potenziarlo; oppure c. favoriscano immediatamente investimenti indotti in altri settori economici della regione.
2 Questi mutui possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:
a. profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante pro- blemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali; b. sono finanziati almeno in parte uguale anche dal Cantone; e c. non siano già altrimenti sussidiati dalla Confederazione.
Art. 8 Tasso d’interesse dei mutui, rimborso e perdite 1 Il tasso d’interesse del mutuo deve essere fissato tenendo conto delle possibilità finanziarie del beneficiario. 2 I mutui devono essere rimborsati entro 25 anni. Il termine di scadenza deve essere fissato tenendo conto della durata di vita delle infrastrutture sussidiate. 3 Eventuali perdite derivanti da mutui sono a carico per metà del Cantone che li ha assegnati.
Art. 9 Presupposti e condizioni generali 1 Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–6 e di mutui secondo l’articolo 7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.
2 Essi adottano misure adatte a sorvegliarne e valutarne la realizzazione.
3 Occorre tenere conto per quanto possibile della pianificazione del territorio e degli obiettivi delle politiche settoriali della Confederazione che incidono sul territorio. 4 Nel singolo caso, gli aiuti finanziari e i mutui possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.
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Art. 10 Regioni montane e altre aree rurali Il Consiglio federale stabilisce, insieme con i Cantoni, la zona che presenta in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali (art. 4 cpv. 2 lett. b e 7 cpv. 2 lett. a).
Art. 11 Versamento degli aiuti finanziari e dei mutui 1 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–6 e i mutui di cui all’articolo 7 sono versa- ti, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari. 2 L’importo degli aiuti finanziari e dei mutui è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.
Art. 12 Sgravi fiscali 1 Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull’imposta federale diretta.
2 Gli sgravi sull’imposta federale diretta sono concessi soltanto se:
a. un’impresa industriale oppure un’azienda del settore terziario vicina ad atti- vità produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti; b. il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di eco- nomia regionale; c. il Cantone prevede il recupero d’imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente. 3 Consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese pos- sono beneficiare di tali sgravi e determina le modalità della vigilanza finanziaria, segnatamente l’obbligo di procurarsi e trasmettere informazioni in merito agli effetti degli sgravi fiscali concessi.
Art. 13 Misure di accompagnamento La Confederazione può prendere misure per: a. potenziare la cooperazione e sfruttare le sinergie tra la sua politica regionale e le sue altre politiche settoriali; b. promuovere regioni che hanno particolari problemi; c. istituire e amministrare un sistema per la gestione di informazioni e cono- scenze volto a promuovere lo sviluppo regionale; d. provvedere alla qualificazione dei segretari regionali e degli altri attori regionali, come pure dei responsabili della preparazione e della realizzazione di iniziative, programmi e progetti.
3 RS 642.14
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Sezione 3: Esecuzione
Art. 14 Programma pluriennale
1 L’Assemblea federale stabilisce in un programma pluriennale:
a. le priorità e i contenuti promozionali della politica regionale; b. le priorità delle misure di accompagnamento di cui all’articolo 13.
2 Il programma pluriennale prende in considerazione un periodo di otto anni.
3 Al momento dell’elaborazione del programma pluriennale, i Cantoni presentano le loro riflessioni strategiche e le loro necessità, tenendo conto anche dei bisogni delle loro regioni.
Art. 15 Compiti dei Cantoni 1 Sulla base delle direttrici del programma pluriennale e in collaborazione con gli enti per lo sviluppo, i segretariati regionali o altri attori regionali, i Cantoni elabo- rano programmi cantonali d’attuazione e li aggiornano periodicamente. 2 In collaborazione con gli enti regionali per lo sviluppo, i segretariati regionali e gli altri attori regionali, i Cantoni garantiscono il coordinamento dei progetti di importanza sovraregionale, sovracantonale o transfrontaliera.
3 Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono
beneficiare di aiuti finanziari o mutui.
Art. 16 Convenzioni di programma e partecipazione finanziaria dei Cantoni 1 Sulla base dei programmi cantonali d’attuazione, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma sull’arco di più anni. Esse costituiscono la base per un contributo della Confederazione calcolato su base forfettaria. 2 I Cantoni sono tenuti a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei loro programmi d’attuazione con un contributo pari a quello della Confederazione.
Art. 17 Sorveglianza 1 Il Cantone prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione delle inizia- tive, dei programmi, dei progetti e dei progetti d’infrastruttura sussidiati. 2 La Confederazione prende le misure necessarie per sorvegliare la realizzazione del programma pluriennale.
Art. 18 Valutazione del programma pluriennale Il Consiglio federale provvede alla valutazione scientifica del programma plurienna- le e ne riferisce all’Assemblea federale.
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Art. 19 Domande di sgravio fiscale e procedura 1 La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
2 La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell’economia. Questo
decide della concessione e dell’entità degli sgravi sull’imposta federale diretta. 3 La decisione concernente gli sgravi sull’imposta federale diretta è pronunciata dall’autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal Dipartimento federale dell’economia e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Art. 20 Collaborazione Il Consiglio federale decide come debba essere assicurata sotto il profilo organizza- tivo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali.
Sezione 4: Finanziamento
Art. 21 Fondo per lo sviluppo regionale 1 Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge, la Confederazione alimenta un Fondo per lo sviluppo regionale. 2 Gli interessi, i rimborsi e le prestazioni di garanzia annuali provenienti da mutui assegnati e versati in virtù della legge federale del 21 marzo 19974 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) e dai mutui concessi in virtù dell’arti- colo 7 devono essere accreditati al Fondo per lo sviluppo regionale. 3 I prelievi dal fondo e le condizioni di prestito devono essere definiti tenendo conto delle perdite derivanti da mutui in corso, degli interessi e del rincaro. Entro i limiti del possibile, il valore del fondo va mantenuto a lungo termine.
Art. 22 Stanziamento dei mezzi finanziari 1 Per ulteriori conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale, l’Assemblea federale stabilisce, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa limitato a un perio- do di otto anni. 2 Il limite di spesa è stabilito tenendo conto del fabbisogno esposto nel programma pluriennale, dei mezzi a disposizione del Fondo per lo sviluppo regionale, nonché della situazione finanziaria della Confederazione.
4 RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439, 2006 2197 2359
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Sezione 5: Rimedi giuridici
Art. 23 Le decisioni dell’Amministrazione federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 25 Disposizioni transitorie 1 All’entrata in vigore della presente legge, il saldo del fondo d’aiuto agli investi- menti di cui all’articolo 14 LIM5 è trasferito al Fondo per lo sviluppo regionale. 2 Fino al loro completo rimborso, per i mutui d’aiuto agli investimenti valgono le disposizioni della LIM. 3 Dopo l’entrata in vigore della presente legge, gli impegni contratti dalla Confe- derazione sulla base della LIM, della legge federale dell’8 ottobre 19996 concernente la promozione della partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria di coopera- zione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il perio- do 2000–2006, del decreto federale del 21 marzo 19977 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aeree rurali e dell’articolo 6a del decreto federale del 6 ottobre 19958 in favore delle zone di rilancio economico saranno onorati dal Fondo per lo sviluppo regionale.
Art. 26 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
5 RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439, 2006 2197 2359 6 RU 2000 609, 2006 4275 7 RU 1997 1610, 2000 187, 2006 4297 8 RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 4301
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.9
2 Gli articoli 14 e 22 entrano in vigore il 15 marzo 2007.
3 Le altre disposizioni saranno messe in vigore ad una data ulteriore.
28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 FF 2006 7731
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Allegato (art. 24)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. legge federale dell’8 ottobre 199910 concernente la promozione della
partecipazione svizzera all’iniziativa comunitaria di cooperazione trans- frontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000–2006; 2. legge federale del 21 marzo 199711 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane;
3. decreto federale del 21 marzo 199712 a sostegno di cambiamenti strutturali
nelle aree rurali; 4. decreto federale del 6 ottobre 199513 in favore delle zone di rilancio econo- mico.
II La legge federale del 25 giugno 197614 sulla concessione di fideiussioni e di contri- buti sui costi di interesse nelle regioni montane è modificata come segue:
Titolo Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali
Art. 1 cpv. 1 1 La presente legge è intesa ad agevolare l’ottenimento di mutui a lunga e media sca- denza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.
10 RU 2000 609, 2006 4275 11 RU 1997 2995, 2000 179 187, 2002 290 2504, 2003 267, 2004 3439, 2006 2197 2359 12 RU 1997 1610, 2000 187, 2006 4297 13 RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197 4301 14 RS 901.2
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Art. 2 Luogo La legge si applica alla zona definita dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 200615 sulla politica regionale.
Art. 3 Materia 1 La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituende, efficienti o in grado di svilupparsi.
2 Prestazioni secondo la presente legge sono concesse soltanto per aziende non
altrimenti sussidiate dalla Confederazione.
Art. 9 cpv. 3 Abrogato
Art 10 cpv. 1 e 4 1 La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fide- iussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.
4 Abrogato
15 RS 901.0; RU 2007 681
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